Riforma Cartabia - Atti e Modelli di Polizia Giudiziaria

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RIFORMA CARTABIA

RIFORMA CARTABIA

                PREMESSA
 
Il D.Lgs. n.150/2022 c.d Riforma Cartabia contiene numerose ed incisive modifiche alle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, con ricadute dirette anche sull’attività della Polizia giudiziaria. L’obiettivo di questa pagina è quello di offrire un quadro esemplificativo delle nuove modifiche apportate alla nuova riforma Cartabia di rilievo ed incidenza sull’attività degli organi di polizia giudiziaria.
Procedibilità di alcuni reati, finora d’ufficio e passati ora a querela di parte, nell’ottica di migliorare l’efficacia e l’efficienza del processo penale, ove notiamo un ampliamento nel novero delle fattispecie procedibili a querela ove si modificano i dettati normativi specificando, dove non fossero presente, la necessità della querela.


D.LGS. n. 150/2022 interviene trasformando alcuni reati ora procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela di parte, tra cui:
1. Lesioni (art. 582): vi introdotta la procedibilità generale a querela, tranne i casi in cui ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585 (ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 5771). Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
2. Lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis): si procede sempre a querela se non vi sono aggravanti previste dal medesimo articolo.
3. Sequestro di persone (art. 605): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
4. Minaccia (art. 612): si procede a querela, tranne i casi in cui la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
5. Violazione di domicilio (art. 614): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
6. Furto (624): si procede a querela, tranne i casi in cui la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7 (salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede) e 7-bis.
7. Danneggiamento (art. 635): il reato è procedibile d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; negli altri casi procedibilità a querela.
8. Truffa (art. 640), frode informatica (art. 640-ter), e 649-bis: viene eliminata la procedibilità d’ufficio nel caso ricorra la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 7
9. Disturbo delle occupazioni e riposo delle persone (art. 659): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
10. Molestia o disturbo alle persone (art. 660): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il reato sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Sulla interpretazione dell’espressione di “incapace per età” si ritiene che quando il legislatore usa tale espressione si riferisca alle persone che non hanno compiuto 14 anni – dal momento che da quell’età è possibile esercitare il diritto di querela (art. 120 cod. pen.) – con esclusione, pertanto, degli ultra quattordicenni (eccetto il caso in cui questi ultimi siano portatori di infermità che ne compromettano la capacità di autodeterminazione, condizione questa che deve essere esplicitamente indicata ed allegata nella CNR.

Deve essere inoltre evidenziato che la riforma si connota per l'introduzione di un istituto in larga parte innovativo, quale è la giustizia riparativa. La riforma Cartabia ha inoltre apportato varie modifiche al Titolo IV del Codice di procedura penale sull'attività a iniziativa della polizia giudiziaria e nel particolare le norme di modifica sono: art. 349 c3, cpp, art. 350 cpp, art. 351 cpp, art.352 cpp, art. 357 cpp.


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