«in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (Sez. F, n. 37400 del :30/08/2016, F., Rv. 268011). Si tratta di orientamento uniforme rispetto al quale non si segnalano difformità sostanziali, atteso che il diverso principio (affermato, fra l’altro, da Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Ciccarelli, Rv. 277861) relativo alla individuazione del luogo di consumazione del delitto di truffa effettuata mediante ricarica di carta Postepay è strettamente consequenziale all’utilizzo di tale strumento, che determina una modalità di acquisizione del profitto diversa rispetto a quella propria del bonifico bancario Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46355 del 16/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46355PEN), udienza del 22/09/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO Relatore POSCIA GIORGIO
L’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato di oltraggio, previsto dall’art. 341-bis cod.pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Questa Corte di cassazione ha osservato, invero, (Sez. 6, n. 34951 del 26/06/2018, Muoio, non massimata) come i due reati presentino una struttura diversa e, sotto altro profilo, tutelano beni giuridici differenti, con conseguente irrilevanza del fatto che gli stessi possano coincidere o, addirittura, coesistere, come avvenuto nella vicenda in esame. Il bene tutelato dall’art. 337 cod. pen. è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel compimento di individuati atti del proprio pubblico ufficio o servizio; il reato di oltraggio (quale reintrodotto, dopo anteriore abrogazione, dalla legge n. 94 del 2009) tutela certamente anche l’onorabilità e il prestigio individuali (immagine esterna) del pubblico ufficiale che compie attività d’istituto. Sotto altro profilo, l’offesa rivolta nei confronti del pubblico ufficiale non rientra tra gli elementi strutturali ricompresi nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente impossibilità che detta azione possa ritenersi assorbita nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. in ragione della mera sovrapposizione di plurime condotte costituenti differenti reati (cfr.: Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013, Mereu, Rv. 257830; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100). La differente consistenza delle varie condotte ricomprese strutturalmente nella resistenza a pubblico ufficiale e nell’oltraggio, emerge palese anche dal venir meno dell’aggravante della commissione del fatto realizzato con violenza o “minaccia”, prevista nel previgente oltraggio ex art. 341, terzo comma, cod. pen.; la eliminazione di una concreta modalità di realizzazione della fattispecie prevista dall’attuale art. 341-bis cod. pen. rende palese l’autonomia attuativa del reato di resistenza, rispetto a coeve, ma non sovrapponibili, frasi offensive rivolte al pubblico ufficiale (arg. ex Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253108). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.46020 del 15/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46020PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI Relatore COSTANTINI ANTONIO
La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti da intendersi cioè consumato nel momento in cui l’agente si allontana, senza giustificato motivo, dall’abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Ne consegue che il delitto si protrae fino al momento in cui l’autore torna in quel luogo, tanto da ripristinare effettivamente i controlli da parte delle forze di polizia o abbia consentito la sua sottoposizione ad essi, nucleo della fattispecie (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv.279676). Il rientro temporaneo ed occasionale nell’abitazione in cui l’autore è tenuto dall’autorità giudiziaria, determinato da esigenze contingenti ed estemporanea, non interrompe l’effetto permanente della precedente evasione. Perché sia configurabile una nuova condotta illecita è necessario che l’evaso torni nel luogo fissato per l’esecuzione della misura cautelare o dell’espiazione pena in modo da ripristinare nuovamente la sottoposizione agli accertamenti da parte delle autorità. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.45510 del 10/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:45510PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l’agente risponde della porzione di condotta “voluta” a titolo di dolo e del reato più grave ove vi sia «un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489), Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.45503 del 10/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:45503PEN), udienza del 17/10/2023, Presidente ZAZA CARLO Relatore BORRELLI PAOLA
Come insegnano le Sezioni Unite sopra richiamate, la destrezza, infatti, non deve necessariamente avere una connotazione puramente fisica, ma può assumere anche solo una dimensione psicologica; non è richiesta un’abilità eccezionale o straordinaria, ma semplicemente l’idoneità della stessa a evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa e la capacità di minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio. Osservano sempre le Sezioni Unite che «L’analisi delle situazioni concrete, L.] fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41711 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41711PEN), udienza del 03/07/2023, Presidente CATENA ROSSELLA Relatore MAURO ANNA
Una volta che è stato emesso un ordine di allontanamento e che l’imputato non vi ha adempiuto, la sua illegale permanenza sul territorio può essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall’art. 14, comma 5 ter D.Lgs 256/1998, che configura una ipotesi di reato permanente, e non contemporaneamente da quello di cui all’art. 10 bis D.Lgs 2566/1998. I due reati, infatti, non concorrono ma eventualmente possono succedersi, nel senso che una volta intervenuta condanna o assoluzione per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, cessata cioè la permanenza di tale reato, se non è possibile emettere un secondo ordine di allontanamento o fino a quando non viene emesso, la permanenza illegale nel territorio può essere sanzionata dall’art. 10 bis (cfr. in termini coincidenti Sez. 1, n. 25860 dell’8/2/2023, Ndoci, n.m.; Sez. 7, n. 22320 del 18/2/2015, Ziane, n.m.; Sez. 1, n. 18 del 01/12/2010, dep. 2011, El Bourimi, Rv. 249434Sez. 1, n. 45094 del 16/11/2010, Chornopis’Ky, Rv. 249419 – 01). Nel caso di specie, pertanto, la permanenza illegale dell’imputato sul territorio successiva all’emissione dell’ordine di allontanamento a cui lo stesso non ha adempiuto può essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall’art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998 e non contemporaneamente da quella di cui all’art. 10 bis del più volte citato decreto legislativo. In assenza di una pronuncia (sia essa di assoluzione o di condanna) in merito alla violazione dell’ordine di allontanamento -ipotesi questa nella quale si configura la fattispecie meno grave di cui all’art. 10 bis perché la permanenza nel territorio si protrae dopo la cessazione di quella prevista dal reato più grave- le condotte sono infatti temporalmente sovrapponibili, con la conseguenza che il fatto per cui è intervenuta condanna è lo stesso e il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 deve considerarsi assorbito nel più grave reato di cui all’art. 14 comma 5 ter. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.41339 del 11/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41339PEN), udienza del 18/05/2023, Presidente BONI MONICA Relatore MONACO MARCO MARIA
Integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., e non quello previsto all’art. 336 dello stesso codice, la condotta di chi usi violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta compiendo e non prima che inizi la sua esecuzione (Sez. 6, n. 37749 del 21/09/2010, Battista, Rv. 248596 – 01; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Charraki, Rv. 274509 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.38025 del 18/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38025PEN), udienza del 08/09/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO Relatore ARIOLLI GIOVANNI
Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex multis, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 – 01);Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.36628 del 04/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36628PEN), udienza del 17/07/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO Relatore GIORDANO ROSARIA
“in tema di simulazione di reato, la denuncia all’Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all’art. 63 c.p.p.” (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 – 02; nello stesso senso, con l’ulteriore precisazione secondo la quale in tale contesto è del tutto inconferente il richiamo al disposto di cui all’art. 63 c.p.p. che sanziona con l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge, Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719 – 01). Sotto altro profilo, inoltre, rileva il principio di diritto secondo il quale “le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 c.p.p., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall’art. 63 c.p.p., comma 2, sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell’atto e alla fase processuale cui inerisce l’eccezione di inutilizzabililtà)” (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 – 01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/05/2023) 11-08-2023, n. 34846
Infatti, il delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p. sussiste qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31/05/2023) 21-08-2023, n. 35276