Categoria: Forze dell’ordine

20 Nov

Forze dell’ordine : Art. 615 ter cp Accesso abusivo sistema informatico da parte di operatore autorizzato

«integra il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico  protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.45467 del 10/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:45467PEN), udienza del 14/07/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BIFULCO DANIELA

20 Ott

Forze dell’ordine : Art. 337 cp Resistenza a P.U.

Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica la enucleazione dell’elemento materiale del reato di resistenza con riferimento al procedimento in cui si snoda l’attività compiuta dal pubblico ufficiale poiché, si precisa, l’inciso “mentre compie l’atto del suo ufficio” descrive la contemporaneità tra la resistenza e atto che non si esaurisce nell’istante in cui quest’ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzy, Rv. 284574). Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 337 cod. pen. qualsiasi condotta, di carattere minatorio e/o violento, che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile “ex adverso” – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio e, quindi, la condotta oppositiva che si realizza mentre è in corso la verbalizzazione delle operazioni compiute e dei risultati che ne sono conseguiti. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.41138 del 10/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41138PEN), udienza del 21/09/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore GIORDANO EMILIA ANNA

21 Lug

Forze dell’ordine : Convalida arresto presentazione orale in assenza degli operanti e’ sufficiente e verbale di arresto

«il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente l’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.».

Cass. Sez. VI, sent. 13 giugno 2023 (dep. 18 luglio 2023) n. 31173, Pres. De Amicis, rel. Amoroso

29 Giu

Forze dell’ordine : Art. 382 cpp  Flagranza Reato

In alcune tra le più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità la quasi flagranza che legittima l’arresto è stata abbinata alla diretta percezione da parte della polizia giudiziaria degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (cfr. Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 -01; Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683 -01).

Del resto, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 -01). Deve ribadirsi, pertanto, anche nella fattispecie in esame, che, in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683; nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360). Detto altrimenti, in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, P., Rv. 281749, in una fattispecie che dimostra come le valutazioni sulla “quasi flagranza” possano variare molto tra loro, assecondando le diverse sfumature nelle quali si svolgono le diverse vicende concrete). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.25096 del 09/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25096PEN), udienza del 17/03/2023, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore BRANCACCIO MATILDE

29 Giu

Forze dell’ordine : Messaggi whatsapp utilizzabilita’

Peraltro, quanto ai messaggi whatsapp, va rilevata la legittimità della loro acquisizione come documenti mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758). Inoltre, ai fini dell’utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni a mezzo whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (si veda Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771, che, in tema di atti persecutori, ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.25023 del 09/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25023PEN), udienza del 16/02/2023, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

9 Mag

Forze dell’ordine : Individuazione personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 c.p.p., per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767). Ne viene che l’individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16263

26 Gen

Forze dell’ordine : Art. 337 cp Resistenza a Pubblico Ufficiale

E’ nota la differenza tra il reato di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale individuabile nel momento in cui la violenza o minaccia viene compiuta e nella direzione finalistica della condotta, atteso che nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale l’agente mira a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all’inizio di esecuzione, mentre nel reato di resistenza la violenza o la minaccia è posta in essere durante il compimento dell’atto d’ufficio (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2835 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2835PEN), udienza del 16/12/2022, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CRISCUOLO ANNA

30 Giu

Forze dell’ordine: Fotografia di un sms o di una pagina di un social network e’ utilizzabile

Sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l’acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un’immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635). Come pure la Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un social network a mezzo fotografia istantanea dello schermo (screenshot) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24600 del 24/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:24600PEN), udienza del 26/04/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore CANANZI FRANCESCO

10 Mag

Forze dell’ordine : Art. 497 ter cp Illecita detenzione di segni distintivi in uso ai corpi di polizia

Va, preliminarmente, rilevato che la previsione di cui all’art. 497-ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l’illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia (prima parte della norma), ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); al n. 2, e alternativamente, l’illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetl:i ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1 e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un quid pluris, non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest’ultimo reato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen. che sanziona solo il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in uso ai Corpi di polizia — mentre l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana). Analogamente si è affermato (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177) che “integra il delitto di cui all’art. 497-ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso del segno stesso”.

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.18219 del 06/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18219PEN), udienza del 03/02/2022, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore CALASELICE BARBARA

31 Gen

Bodycam e polizia

Via libera alle telecamere indossabili per i reparti mobili speciali.
di Stefano Manzelli

Le forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico ora hanno a disposizione le bodycam ovvero un moderno sistema tecnologico di prevenzione e repressione dei reati da utilizzare solo in particolari condizioni di rischio. In ogni caso le immagini catturate non sono considerate dati biometrici e potranno essere conservate per un periodo massimo di sei mesi.

Lo ha evidenziato il Ministero dell’interno con la circolare prot. 555/III-OP/DIV.1° del 18 gennaio 2022 e le relative linee guida.