Armi : Armi Antiche

16 Nov

Armi : Armi Antiche

Questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all’art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all’autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650). Le armi antiche, così come individuate dall’art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, non rientrano tra quelle contemplate dagli artt. 1 e 2 della legge 110 del 1975. Nel caso di specie, le armi erano sicuramente antiche – secondo la nozione normativa – in quanto quella più recente risaliva al 1860. Tale conclusione rende automaticamente inapplicabile l’art. 20 legge n. 110 del 1975 che, come recita il primo comma, attiene alla custodia delle armi “di cui agli articoli 1 e 2”. Né il riferimento all’art. 20 della legge n. 110 del 1975 operato dall’art. 10 del DM 14/4/1982 (“Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza all’atto del rilascio della licenza …”) può rendere applicabile la norma penale: si tratta di norma regolamentare, quindi subordinata, nella gerarchia delle fonti, a quella di legge. La norma regolamentare, piuttosto, deve essere interpretata nel senso che l’autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione alla violazione di tali prescrizioni sia la medesima. Del resto, il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato dimostra che, benché l’obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per le armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente: quella prevista dall’art. 2 legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell’art. 697 cod. pen. per le armi antiche. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.43391 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43391PEN), udienza del 11/10/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore ROCCHI GIACOMO

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