Armi: Art. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, Porto illegale di arma

Armi: Art. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, Porto illegale di arma

«Integra la condotta di porto illegale di arma in luogo pubblico, la detenzione di una pistola custodita nel cruscotto di un’autovettura che percorre una pubblica via» (Sez. 1, n. 40806 del 05/06/2013, Patricelli, Rv. 257245), giacché «un veicolo, di qualsiasi genere, non è un luogo ma un mezzo di locomozione, sicché non è esso ad atteggiarsi a pubblico od aperto al pubblico, bensì l’ambito spaziale in cui si trovi a circolare» (Sez. 1, n. 11659 del 23/06/1986, Raia, Rv. 174097).Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8758 del 15/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8758PEN), udienza del 07/12/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

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