Armi: Concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma

26 Mar

Armi: Concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma

La giurisprudenza ha affermato che vi è concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma, a meno che vi sia la prova che l’arma non fosse stata detenuta in un momento precedente al porto in luogo pubblico (Sez. 1, 3 giugno 2010, n. 32697, Rv. 248272; Sez. 1, 9 aprile 2013, n. 18410, Rv. 255687; Sez. 6, 9 luglio 2015, n. 46678, Rv. 265489; Sez. 1, 4 marzo 2021, n. 27343, Rv. 281668), e che, ai fini del giudizio sul concorso di persone nei reati di detenzione e porto illegali di arma, non è sufficiente la mera consapevolezza della detenzione illegale di un’arma da parte di altri, essendo necessario che il soggetto abbia la effettiva disponibilità materiale dell’arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, in qualsiasi momento disporne, ovvero abbia consapevolmente contribuito alla detenzione e al porto dell’arma (Sez. 1, 29 settembre 1987, n. 4494, Rv. 178089; Sez. 2, 28 maggio 1991, n. 11126, Rv. 188500). In particolare, con riguardo alla condotta concorsuale, si è precisato che l’adesione ad un’azione criminosa che preveda l’utilizzo di armi comporta anche il concorso nei reati di detenzione e porto, eventualmente sussistenti (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, Rv. 274364). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.10386 del 24/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:10386PEN), udienza del 09/12/2021, Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE  Relatore BIANCHI MICHELE

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