Armi : Molotov- Bombe Incendiarie – Arma da Guerra

2 Mar

Armi : Molotov- Bombe Incendiarie – Arma da Guerra

Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell’art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell’ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Braz Berardi, Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall’art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8675 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8675PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

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