Autore: Elio

3 Apr

Codice della strada : Art. 186  CdS Alcoltest è l’imputato che deve provare che l’alcotest non è revisionato acquisendo la documentazione presso c.s.r.p.a.d. di Roma

In altri termini, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr. Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015).7.Tornando al caso in esame, se l’imputato avesse validamente dubitato del corretto funzionamento dello strumento e il giudice del merito avesse anch’egli ritenuto – per quel motivo – incerto l’esito dell’alcoltest, avrebbe dovuto trovare applicazione o la produzione (da parte dell’imputato) di copia del libretto metrologico dell’etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad-roma(at)pec.mit.gov.it.; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990, e dal detto sito è possibile scaricare il “modello richiesta accesso a documenti amministrativi”) ovvero dell’art. 507 c.p.p., (da parte del giudice di merito), in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016 Ud. -dep. 30/11/2016- Rv. 268606); il giudice, infatti, ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Ud. -dep. 14/03/2016- Rv. 266492) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12178 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12178PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

3 Apr

Penale : Art. 624  cp  Bene giuridico protetto

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12050 del 22/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12050PEN), udienza del 07/02/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore BRANCACCIO MATILDE

3 Apr

Codice della strada : Art. 116 del CdS La definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel biennio rispetto al nuovo illecito

“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero.” (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12498 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12498PEN), udienza del 21/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BELLINI UGO

3 Apr

Armi :  Fabbricazione e detenzione di arma clandestina

L’art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse. La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte. In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “fabbricare” e “detenere” sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale. La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell’arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè si esaurisce in tale azione e l’autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all’assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all’assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, Ahmetovic, Rv. 282501 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494 – 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872 – 01; con riferimento all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 – 01).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.12477 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12477PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MONACO MARCO MARIA

3 Apr

Penale : Sequestro probatorio

A questo proposito si deve ricordare che il sequestro probatorio è un «mezzo di ricerca della prova» e può essere eseguito quando sussiste il fumus della commissione di un reato inteso nella sua accezione materiale senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell’indagato. Tale mezzo di ricerca della prova è ritualmente disposto, purché sia ragionevolmente presumibile o probabile (anche sulla base di argomenti di carattere logico), la commissione di un reato (Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.2008, Penco, Rv. 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Becacci, Rv. 203468). In altri termini: per ritenere la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente la sussistenza del fumus del reato unita alla possibilità che le cose oggetto del vincolo siano state utilizzate per commetterlo o ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo. Qualora tale fumus emerga dalle indagini svolte, il sequestro è legittimo perché volto a stabilire (in se stesso o per le indagini che l’apprensione del bene rende possibile) se il collegamento pert.inenziale tra la res e l’illecito, oltre che possibile, sia concretamente esistente (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep.2014, Cisse, Rv. 258416; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 3, n.13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12470 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12470PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

25 Mar

Codice della strada : Art. 145 CdS Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza

In tema di circolazione stradale, l’obbligo dell’utente della strada di tenere in debita  considerazione l’eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il  conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l’esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l’introduzione nell’area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell’attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l’immissione.Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 154, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 10491 del 2004 Rv. 573322-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834- 01, N. 2864 del 2020 Rv. 656760-01   Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01) Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore:  GIANNITI PASQUALE

25 Mar

Penale : Art. 629 cp  Estorsione minacciare per non  far sporgere querela per truffa

Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all’esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro; in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e “chance” future di. arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 – 01); successivamente la nozione veniva riaffermata da quell’intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 01). Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l’altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 – 01). Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno; anche in tal caso, quindi, l’ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all’esercizio del diritto di querela, ma l’effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11136 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11136PEN), udienza del 28/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore PARDO IGNAZIO

25 Mar

Penale : Art. 628 cp Rapina

In ogni caso, va pur ribadito che, in tema di rapina, l’elemento psicologico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11130 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11130PEN), udienza del 18/01/2024, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

25 Mar

Penale :   Reati divenuti procedibili a querela la costituzione di parte civile equivale a querela

Non ricorre, infatti, nella specie, il difetto della querela richiesta dall’art. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, perché, in relazione al reato per cui si procede, sono rimaste ferme alcune costituzioni di parte civile e una delle parti civili ha anche presentato le sue conclusioni in udienza. Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione», e, quindi, «può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», con la conseguenza che i precisati atti e comportamenti possono ritenersi equivalenti ad una querela nel caso in cui la proposizione di quest’ultima sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del giudizio (così Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione, § 3.2, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità). Va aggiunto che questo principio si collega ad una consolidata elaborazione giurisprudenziale (le Sezioni Unite citano diverse pronunce, tra le quali, in particolare, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259), ed è stato ribadito da successive decisioni (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01, relativa a fattispecie di condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha rilevato che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.16570 del 19/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:16570PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente ANDREAZZA GASTONE  Relatore CORBO ANTONIO

25 Mar

Ricettazione : Art. 648 ter cp Autoriciclaggio

Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione dii valori sono comportamenti che importano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecita reimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità della loro origine delittuosa. La norma incriminatrice in esame, infatti, considera sufficiente all’integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa; da ciò consegue la configurabilità dell’autoriciclaggio anche nel caso in cui il trasferimento del denaro avvenga in favore di soggetti diversi dal disponente (nel caso di specie del co- imputato Rossi) mediante l’utilizzo di conti correnti di destinazione aperti presso istituti di credito ubicati in terzi paesi esteri (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 – 01; Sez. 2, n. 1:3352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 10572 del 21/02/2023, Scalzo)   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11080 del 15/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11080PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore CERSOSIMO EMANUELE