Autore: Elio

29 Giu

Forze dell’ordine : Messaggi whatsapp utilizzabilita’

Peraltro, quanto ai messaggi whatsapp, va rilevata la legittimità della loro acquisizione come documenti mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758). Inoltre, ai fini dell’utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni a mezzo whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (si veda Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771, che, in tema di atti persecutori, ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.25023 del 09/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25023PEN), udienza del 16/02/2023, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

29 Giu

Penale : Attenuanti Generiche

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21605 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21605PEN), udienza del 12/04/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore BRANCACCIO MATILDE

26 Giu

Furto: Bene giuridico protetto dalla norma

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela ( Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21232 del 18/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21232PEN), udienza del 12/04/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore PILLA EGL

26 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

«in tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l’inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso». Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo per il quale lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Cass. Sez. 1 n. 37813 del 27/4/2016, El Kadri, Rv. 268101; Sez. 1 n. 9929 del 11/2/2021, Ahmetaj Lisander, Rv. 280679); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.20327 del 12/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:20327PEN), udienza del 09/03/2023, Presidente FIORDALISI DOMENICO  Relatore TOSCANI EVA

26 Giu

Armi : Katana

La giurisprudenza di questa Corte in ordine al diverso reato di cutal porto senza licenza al di fuori della propria abitazione, integrante il reato di cui all’art.699 cod. pen. – ha già avuto modo di chiarire che la “katana”, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un’arma bianca (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21563 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21563PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore FIORDALISI DOMENICO

26 Giu

Penale : Reato Contravvenzionale

Giova evidenziare che, nel reato contravvenzionale, l’imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell’onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell’eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall’accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178). Quello accertato, infatti, è un reato contravvenzionale, punito sotto il profilo dell’elemento psicologico sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42, quarto comma, cod. pen.). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21561 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21561PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore FIORDALISI DOMENICO

26 Giu

Penale : Art. 628 cp Minaccia

La Corte di merito ha correttamente dato seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la minaccia necessaria ad integrare l’elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente in astratto idoneo a turbare o diminuire la libertà psichica della persona offesa (vedi Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 – 01; Sez. 2, n. 14246 del 13/01/2022, Pagano, non massimata). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23/02/2023) 12-06-2023, n. 25269

11 Giu

Stalking : Art. 572 cp Violenza Assistita

Questa Corte ha già ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull’equilibrio psicofisico dello stesso (Fattispecie di genitori che avevano fatto assistere reiteratamente una bambina dell’età di un anno agli atti di violenza e minaccia posti in essere nei confronti dei fratelli, Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620).  La finalità della norma è quella di tutelare l’incolumità psicofisica dei minori nell’ambiente familiare, che dovrebbe assicurare un armonioso sviluppo psichico, invece, compromesso da condotte violente e umilianti e dal clima di sopraffazione instaurato dal maltrattante nei confronti di un componente della famiglia, sicchè è configurabile il delitto di maltrattamenti anche nel caso in cui i minori non siano vittime dirette dei maltrattamenti, ma ne siano vittime forzate, coinvolte indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi. Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, Rv. 272985).  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10/05/2023) 29-05-2023, n. 23324

11 Giu

Penale : Art. 392 cp  Esercizio arbitrario proprie ragioni

E’ principio consolidato che in tema di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose, il presupposto oggettivo è costituito dalla possibilità in astratto per l’agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l’uso della violenza e che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479).

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10/05/2023) 29-05-2023, n. 23334

11 Giu

Polizia Giudiziaria: Registrazione conversazione effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato a ricetrasmittenti in uso alla pg è intercettazione

In relazione ai primi due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente ruotando attorno all’utilizzo e ai contenuti della registrazione telefonica del 18 giugno 2015, vero è che questa Corte ha osservato che la registrazione – come in specie – di conversazioni effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato con postazioni ricetrasmittenti attraverso le quali la PG procede all’ascolto delle stesse e alla contestuale memorizzazione, non costituisce una mera forma di documentazione dei contenuti del dialogo nè una semplice attività investigativa, bensì un’operazione di intercettazione di conversazioni ad opera di terzi, come tale soggetta alla disciplina autorizzativa dettata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità probatoria di tale registrazione, ove preceduta dalla sola autorizzazione del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 39378 del 23/03/2016, C., Rv. 267806). Peraltro è stato anche ritenuto ad es. che la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l’applicazione cali recorder, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020, Spinelli, Rv. 279653). Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12/01/2023) 29-05-2023, n. 23298