Autore: Elio

11 Giu

Stalking : Art. 574 cp Sottrazione di Minori

Integra il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora. (Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013, I., Rv. 255621; Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545) Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato de quo, sì come integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, C., Rv. 239881) Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20/04/2023) 06-06-2023, n. 24325

11 Giu

Furto : Art. 624 e 625 nr 7 e 7 bis cp Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio

Il reato per cui si procede deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto: ed invero, laprocedibilità a querela disposta dalla novella legislativa é esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis; nel caso di specie l’aggravante di cui
all’art. 625 n. 7 é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543) e, pertanto, il reato rimane perseguibile d’ufficio. Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich

7 Giu

Penale : Gratuito Patrocinio

Sulla G.U. nr 130 del 06.06.2023  è stato pubblicato il Decreto 10.05.2023 del Ministero della Giustizia con il quale è stato incrementato a  euro 12.838,0 il  limite di reddito  per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

7 Giu

Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti anche se separati

In adesione alla giurisprudenza più recente di questa Corte, oltre che al dato normativo, si ritiene che quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell’ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio (o con l’unione civile) la persona resta comunque “familiare”, presupposto applicativo dell’art. 572 c.p..

La separazione coniugale, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall’altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall’art. 143, comma 2, c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicchè il coniuge separato resta “persona della famiglia” come peraltro si evince anche dalla lettura dell’art. 570 c.p. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020).  A questo dato formale se ne aggiunge uno di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà della donna, negate nella relazione di coppia dall’uomo maltrattante (in questi termini p. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011, ratificata con la L. 27 giugno 2013, n. 77).  L’interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell’art. 572 c.p. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poichè, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l’agente l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06/04/2023) 29-05-2023, n. 23322

7 Giu

Stupefacenti : Coltivazione Domestica

Non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che vi è, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate per mancanza di tipicità, nonchè la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonchè, in via gradata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30/01/2023) 30-05-2023, n. 23520

7 Giu

Penale : Colpa

Invero in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (sez.4, n. 4675 del 16/05/2006, PG in proc.Bartalini, Rv.235660-01; Sez.Un. 38343 del 20/04/2014, Espenhahn, Rv.261106).

Sotto questo profilo pertanto l’accertamento dell’elemento soggettivo è stato svolto nel rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa, nel senso che l’evento pericoloso che la norma incriminatrice mira a prevenire risultava prevedibile ed evitabile secondo una valutazione operata in concreto ed ex ante e tenuto conto dei profili soggettivi del venditore-distributore del prodotto (sez.4, n. 21554 de15/05/2021, Zoccarato, Rv.281374; n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv.273568). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29/03/2023) 31-05-2023, n. 23724

7 Giu

Penale : Dolo Eventuale

Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonchè dall’accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l’agente consideri la probabilità di verificazione dell’evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l’agente ritenga altamente probabile o certo l’evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l’evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un’intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti”, (Sez. 1 -, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020 Ud., dep. il 2021, Romano, Rv. 281385 – 02). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/01/2023) 01-06-2023, n. 23932

30 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Uso mascherina aggravante travisamento

Si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che, in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento, ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1), c.p., nel caso in cui – come nella fattispecie – l’agente indossi una mascherina, non rilevando, in c:ontrario, che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517).  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06/04/2023) 22-05-2023, n. 22049 

30 Mag

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Con la sentenza sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 questa Corte ha chiarito che “i contenuti dell’obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario”. I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, “impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale” (pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e che l’investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Una corretta interpretazione della norma in esame conduce dunque a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata “dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso. Tanto determina la necessità che colui che invochi l’efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato” (sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 6 della motivazione). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 23-05-2023, n. 22100

30 Mag

Codice rosso : Art. 583 quinquies cp   Sfregio Permanente

Si è infatti affermato che: – la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perchè ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Rv. 270137);  – ai fini della configurabilità dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Rv. 281319);  – integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471).  Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05/04/2023) 24-05-2023, n. 22625