Autore: Elio

10 Feb

Militaria : Art. 159 CPMP Simulazione di infermità

Il reato di «simulazione d’infermità o imperfezioni “al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare”, previsto dall’art. 159, prima parte, cod. pen. mil ., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l’agente intende realizzare, sempre che quest’ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l’adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 161 cod. pen. mil .» (Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, Tesse, Rv. 270577-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5355 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5355PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO  Relatore CENTONZE ALESSANDRO

10 Feb

Codice della strada : Art. 141 cds VELOCITA’

Va ricordato che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all’art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare. Ciò anche perché – va qui ribadito- un tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche l’eventuale rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, Di Liberto, Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L’art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio). Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa – vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità – il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, De Luca Cardillo, Rv. 262449, in una fattispecie in cui l’im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all’intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5412 del 08/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5412PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

10 Feb

Codice della strada : Art. 186  CdS  Prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona di farsi assistere da difensore

Va ricordato in proposito che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tonnmasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5594 del 09/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5594PEN), udienza del 04/10/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore ESPOSITO ALDO

31 Gen

Violenza : Il livido è lesione personale

Giuridicamente corretta è anche la decisione della Corte d’appello di Ancona di considerare il livido, riportato dal ,,,,, in conseguenza della condotta dell’imputato, come una «malattia» (nel corpo), ai sensi dell’art. 582 cod. pen., con la conseguente parimenti corretta qualificazione del fatto accertato come lesione personale e non come percosse. Ciò alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione – che è condiviso dal Collegio – secondo cui l’ematoma rientra nella nozione di «malattia» in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31088 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795-01; Sez. 5, n. 2081 del 05/12/2008, dep. 2009, De Silvio, Rv. 242544-01; Sez. 1, n. 11000 del 09/05/1978, Piccinotti, Rv. 139944-01; Sez. 1, n. 263 del 21/02/1969, Negri, Rv. 111449-01).Il livido – nome comune dell’ecchimosi – costituisce infatti un tipo di ematoma e consiste anch’esso in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che, ancorché caratterizzato da un minore versamento di sangue, comporta pur sempre un’alterazione anatomica, alla quale fa naturalmente seguito un processo riabilitativo. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3501 del 27/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3501PEN), udienza del 15/11/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

31 Gen

Penale : Art. 588 cp Rissa

E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata, principio questo che può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un’offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006,Rv. 236513;Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, Rv. 242596;Sez 5, n. 32381 del 19/02/2015, Rv. 265304; Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, Rv. 279085). Del resto è lo stesso concetto di rissa o zuffa che evoca in sé lo scambio di insulti e percosse, tra più persone, sicchè appare poco compatibile con l’ordinaria dinamica di tale reato una posizione di mera passività, atteso che in tale caso non dovrebbe ritenersi integrato il reato di rissa nella condotta di chi aggredito da altre persone, reagisca difendendosi (Sez. 5, n. 22587 del 02/02/2022 Rv. 283398). Piuttosto, il principio espresso recentemente da questa Corte -secondo cui in tema di rissa è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti, solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo (Sez. 5, n. 33112 del 08/10/2020 Rv. 279972)- al di là del dato che risulta comunque inapplicabile alla fattispecie in esame per le ragioni evidenziate dal Tribunale del riesame, deve pur sempre essere letto in relazione al configurarsi di una situazione imprevista determinatasi nell’ambito della contesa, quale ad esempio il chiaro ed evidente sopravvenuto venir meno dell’intento aggressivo in uno dei gruppi contrapposti ponendosi coloro che si difendono in una posizione del tutto passiva limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga (Sez. 5, n. 10080 del 23/06/1980, Rv. 146127). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.3461 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3461PEN), udienza del 02/12/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore PEZZULLO ROSA

31 Gen

Penale : Legittima Difesa

Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore; essendo essa configurabile solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080 – 01, Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003 – dep. 06/02/2003, Di Giulio, Rv. 22344101) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.3448 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3448PEN), udienza del 07/12/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SESSA RENATA

31 Gen

Furto : Furto e non ricettazione detenzione assegni o carte di credito smarrite

“nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Sez. 2, n. del 4132 del 18 ottobre 2019, dep. 2020, Slavos Kostantin, Rv. 278225). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.3371 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3371PEN), udienza del 24/11/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GALLUCCI ENRICO

31 Gen

Penale : Colpa Cosciente

Va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato (cfr. Sez. 4, n. 12351 del 15/01/2020, Rv. 278917 — 01). La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l’agente prevede, in concreto, che la sua condotta possa cagionare l’evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo. Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell’evento, in concreto, da parte dell’imputato, non evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento allo stato di alterazione del conducente e alla velocità “molto elevata” del mezzo, ma occorre valutare, con giudizio ex ante, se l’odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l’evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273460 – 01; v. anche Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Rv. 259239 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3273 del 25/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3273PEN), udienza del 16/11/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore RANALDI ALESSANDRO

26 Gen

Codice della strada : Art. 187 CdS Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377).Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unita- mente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applica- zione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, deten- zione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004),,, la quale laffrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettiva- mente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in con- creto nei singoli soggetti. Tornando alla fattispecie in esame, in linea coi suesposti principi, la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, ha logicamente ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 cit., il riscontro delle analisi compiuto sulle urine e i dati sintomatici rilevati dagli organi di P.G. sul conducente al momento del fatto e, cioè, le pupille dilatate, lo stato di ansia ed irrequietezza, il difetto di attenzione, i ripetuti conati di vomito, l’andatura barcollante e l’eloquio sconnesso. Le considerazioni difensive sull’inidoneità delle analisi sulle urine ad attestare lo stato di alterazione dell’imputato conseguente all’uso di stupefacenti contrastano coi consolidati arresti giurisprudenziali sopra riportati. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2635 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2635PEN), udienza del 27/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ESPOSITO ALDO

26 Gen

Codice della strada : Art. 186  CdS In caso di rifiuto non occorre avviso

Essendo stato, infatti, ormai da tempo, superato il contrario orientamento giurisprudenziale ( Sez. 4, n. 34383 del 2017, Rv 270526-01), è da ritenersi ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’ eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso. Trattasi, infatti, di requisito del tutto estraneo alla fattispecie incriminatrice, come risulta dal tenore testuale degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 8, cod. strada, che si limitano a prevedere il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico e tossicologico, senza alcun riferimento all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. con proc. pen., che è previsto soltanto nella prospettiva, tutt’affatto diversa, in quanto di natura esclusivamente processuale e non sostanziale, della corretta esplicazione del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa durante l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 29275, del 12/6/2019, Rv. 278547; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2632 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2632PEN), udienza del 19/10/2022, Presidente MONTAGNI ANDREA  Relatore DI SALVO EMANUELE