Autore: Elio

21 Feb

Furto : Furto energia elettrica aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio,

La ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5687 del 09/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5687PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

12 Feb

Codice della strada : Consenso agli  esami clinici in caso di sinistro non occorre

Quanto alla questione relativa all’assenza del consenso agli esami clinici, basterà riaffermare che l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico- terapeutico, non richiede -in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento, ferma restando la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29%11/2017, Rv. 272334; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946). Essendosi verificato un incidente stradale, si procede in applicazione del protocollo operativo di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. che, invero, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (sul punto, diffusamente, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490), con l’unico limite della possibilità di opporre rifiuto alla prestazione del trattamento sanitario. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada anche laddove, nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Corte Cost., n. 238 del 1996). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4347 del 01/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4347PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore MICCICHE’ LOREDANA

12 Feb

Armi : Art. 110 cp Concorso in detenzione arma

«Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto  illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità  materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa,  comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019,  Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri,  Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585).  Penale Sent. Sez. 1 Num. 4276 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 10/11/2023

12 Feb

Ambiente: Reati edilizi la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita

La giurisprudenza ha sempre affermato, in tema di reati edilizi, che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01).Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349). Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 – 01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell’attività edilizia vietata in vista dell’ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell’immobile abusivo all’indagato, ciò a prescindere dall’entità degli interventi eseguiti (in applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l’ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.4758 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4758PEN), udienza del 20/12/2023, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore SEMERARO LUCA

12 Feb

Penale : Art. 13 comma 13TU Stranieri

«integra il delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell’ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell’autorizzazione temporanea per le finalità di cui all’art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l’autorizzazione ha la sola funzione di limitare l’efficacia dell’ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato» (Sez. 1, n. 28297 del 09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.4896 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4896PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore GALATI VINCENZO

12 Feb

Forze dell’ordine : Art. 337 cp  Inseguimento

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137 – 01). Analogamente è stato posto in luce che integra il delitto di resistenza la condotta di chi, nel porre in essere una fuga, riveli il proposito di interdire o ostacolare il pubblico ufficiale nel compimento del proprio ufficio, in particolare fuggendo in macchina contromano e mettendo in pericolo la vita dei passanti (Sez. 6, n. 3713 del 20/11/1979, Pappada, Rv. 144689). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.4865 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4865PEN), udienza del 17/10/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore CURAMI MICAELA SERENA

5 Feb

Codice della strada : Art. 189 CDS Reato di fuga

‘E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, Balboni, Rv.261945). Inoltre le disposizioni (a- disposizionq di cui all’art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggino ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, 2/12/1994 n.4380 Rv. 201501; 30/01/2014, Rossini, Rv.259216), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. ‘E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12/12/2012, Meta, Rv.254667), laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro ai fini della configurazione del suddetto reato è richiesto che il bisogno di assistenza sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/2022, Manganelli Luigi, Rv.283212) di talchè il reato in questione è ravvisabile in caso di sinistro ricollegabile al comportamento dell’imputato possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv.271046) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3387 del 29/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3387PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BELLINI UGO

5 Feb

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo delle persone

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. peri., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216) 4. E’ infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del solo ricorrente Biondi. I reati contestati non sono reati propri„ che possono cioè essere commessi solo da chi abbia la titolarità di una licenza di pubblico intrattenimento o della gestione di un’attività. L’art. 659, comma 1, cod.pen., punisce «chiunque» disturba l’occupazione e il riposo delle persone. L’art. 681 cod.pen. punisce «chiunque» tiene un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, in questo caso senza rispettare il limite di capienza del locale, e secondo la giurisprudenza di legittimità «Integra la contravvenzione prevista dall’art. 681, cod. pen., l’organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica di cui all’art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attività esercitata in via permanente e professionale, sia nell’ipotesi di allestimento occasionale o unico» (Sez. 3, n. 55361 del 2018, Rv. 274565), ovvero, secondo la massima riportata nella sentenza impugnata, «La norma incriminatrice prevista dall’art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo» (Sez. 1, n. 33779 del 10/06/2013, Rv. 257176).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3788 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3788PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MASI PAOLA

5 Feb

Polizia Giudiziaria: Agguato aggravante premeditazione

L’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto che può assumere rilevanza probatoria ai fini dell’aggravante della premeditazione) e che la premeditazione è configurabile anche in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione qualora, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3783 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3783PEN), udienza del 24/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

5 Feb

Penale : Art. 629 cp Estorsione

In tema di estorsione, una pretesa contrattuale, così come nel caso concreto il preteso esercizio di un diritto, è contra ius ed integra il reato quando l’agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell’an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2 n. 34242 del 11/07/2018 Rv. 273542-01; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020 Rv. 279211-01). L’esercizio anche solo paventato di un diritto per scopi eccentrici rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato, o comunque non dovuti nell'”an” o nel “quantum”, onde conseguire un profitto “contra ius”, può ben integrare il delitto di estorsione (Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). In tal senso si è affermato che integra una “intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l’intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l’altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nelran” o nel “quantum” o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi “contra ius”, dovendosi valutare sia l’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l’eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013, Rv. 256219-01; Sez. 2, n. 34242 (7) dell’11/07/2018, Rv. 273542-01)”(Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3749 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3749PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA