Stupefacenti: Coltivazione domestica

24 Apr

Stupefacenti: Coltivazione domestica

Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, tant’è che le Sezioni unite sono state chiamate più volte a pronunciarsi su tale fattispecie.(\r/ All’esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). 3. La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Significativo, in tal senso, che si sia ritenuto di non poter ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato. (Sez.6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). 3.1.Da una ricognizione dell’ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l’inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l’agente fosse un assuntore abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente. Applicando tali criteri al caso di specie, non può che ritenersi l’inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l’uso personale della sostanza rinvenuta, non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione e, soprattutto, questa aveva ad oggetto un numero limitatissimo di piante, coltivate in maniera del tutto rudimentale, mediante il semplice invaso e collocazione nel giardino dell’abitazione Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.16075 del 17/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16075PEN), udienza del 18/01/2024, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore VIGNA MARIA SABINA

24 Apr

Misure di prevenzione: Giudizio di pericolosità

In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 – 01) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.16390 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16390PEN), udienza del 09/04/2024, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore PARDO IGNAZIO

24 Apr

Furto : Art 62 nr 4 cp  Attenuante  del danno di lieve entità

È alla luce di tali circostanze di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., tenuto conto della reazione spropositata del ricorrente rispetto al bene sottratto. Sul punto, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante» (Sezione 2, n. 1736 del 11/1/2022, Berruto Donnini, in motivazione; Sezione 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080 – 01; Sezione 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sezione 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685 – 01; Sezione 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 – 01; Sezione 2, n. 19308 del 20/1/2010, Uccello, Rv. 247363 – 01).  Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.16361 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16361PEN), udienza del 04/04/2024, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore D’AURIA DONATO

24 Apr

Penale : Art 56, 423cp Delitto di tentato incendio

Va ricordato che integra il delitto di tentato incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l’azione non si compia o l’evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente (Sez. 3 – , Sentenza n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16320 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16320PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore POSCIA GIORGIO

24 Apr

Ambiente: Trasporto rifiuti

Il trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, del D.Igs. 152/2006, norma che non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/2019). Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Igs. 152/2006, è sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale. Difatti, il reato ha natura istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasporto (Sez. 3, 27/09/2017, n.44438; Sez.3, 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.16270 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16270PEN), udienza del 09/02/2024, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore MAGRO MARIA BEATRICE

21 Apr

Penale : Saluto romano rilevanza penale cassazione sezioni unite

 Con la sentenza n. 16153 , depositata il 17 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.I. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

21 Apr

Penale : Art 515 cp Frode nell’esercizio del commercio

L’art. 515 cod. pen., che incrimina il delitto di “frode nell’esercizio del commercio”, punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”. Il bene tutelato dalla norma incriminatrice in esame risiede nella lealtà e nella correttezza negli scambi commerciali (Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, dep. 2019, p.m. in c. Origlia, Rv. 275357; Sez. 3, n. 2291 del 07/07/1994, p.m. in c. Timperi, Rv. 198851); in particolare, la norma è posta a presidio non soltanto del compratore, ma anche dell’interesse del produttore che, per il contegno ingannevole del commerciante, veda ridotta la richiesta dei beni e parallelamente la spinta alla loro produzione. La condotta punita consiste nella consegna all’acquirente di aliud pro alio ovvero di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, laddove la diversità può riguardare, alternativamente, l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.15117 del 12/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15117PEN), udienza del 28/03/2024, Presidente SARNO GIULIO  Relatore CORBETTA STEFANO

21 Apr

Codice della strada : Sforamento del periodo di sosta “pagato”

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il periodo di protrazione della

violazione, che, ai sensi del comma 15 dell’art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera  – della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o  indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del  divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla  sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria. Sez. 2, Ordinanza n. 4187 del 15/02/2024 (Rv. 670317-01) Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore:  AMATO CRISTINA. M. (MIGLIO LUIGI) contro C. (PARLANTI ROSSANA)  Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 01/02/2022 Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 15 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 20308 del 2011 Rv. 619340-01, N. 24938 del 2014 Rv. 633494-01

21 Apr

Penale : Tentato omicidio dolo eventuale e dolo alternativo

Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 – 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato “così poco estrinseco” come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 -01). 3.2.2. L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01 per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un’intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l’evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 – 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 – 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Meraviglia, Rv. 252046 – 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.15862 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15862PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MONACO MARCO MARIA

21 Apr

Polizia Giudiziaria: Le notificazioni all’imputato detenuto

«Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», chiarendo in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.15666 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15666PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA