Class action: il decreto in G.U.

25 Mar

Class action: il decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, c.d. class action.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (v. la news A Cutro il CdM e le novità su immigrazione, class action UE e crowdfunding per imprese) è stato pubblicato sulla Gazzetta il d.lgs. n. 28/2023 in materia di class action.

Il testo modifica il d.lgs. n. 206/2005 inserendo il Titolo II.1 rubricato Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Dopo aver definito il campo di applicazione delle nuove disposizioni (nuovo art. 140-ter), il decreto definisce come legittimati ad agire « le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea» (art. 140-quater).

Nello specifico «le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies».

Oggetto delle azioni possono essere provvedimenti inibitori (art. 140-octies) e provvedimenti compensativi (art. 140-novies). Inoltre, fino alla discussione orale della causa, l’ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell’art. 140-novies.

Sono previste misure di coercizione diretta: con il provvedimento che definisce il giudizio, nonchè con il provvedimento previsto dal comma 5 dell’art. 140-octies, il giudice «fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione».

Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Fonte Diritto e Giustizia

21 Mar

Stalking : Art. 612 e 660 cp  Criterio distintivo tra atti persecutori e molestie

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art.660 cod. pen., infatti, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.7825 del 22/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7825PEN), udienza del 30/11/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore PILLA EGLE

21 Mar

Codice della strada : Art. 477-482 cp  Patente straniera falsa

La contraffazione non grossolana della patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero costituisca falso materiale ai sensi dell’art. 477, 482 cod. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252). Come noto, all’udienza del 24/11/2022 le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla Corte di merito, hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. All’evidenza, quindi, il massimo consesso nonnofilattico ha condiviso l’orientamento secondo cui la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda • attribuire all’atto in esso contenuto; nel caso della patente di guida è stato condivisibilmente osservato che “proprio gli artt. 135 e 136 cod. strad. dimostrano l’efficacia giuridica della patente straniera, la quale si inserisce in una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della prima (che conserva la qualificazione di autorizzazione amministrativa), alla produzione dell’effetto dell’abilitazione alla guida. Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all’abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all’art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l’ordinamento attribuisce all’ipotesi rispetto al caso di guida senza patente. E infatti, ancora oggi, il comma 8 dell’art. 135 cit. prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall’art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (da 5.000,00 a 30.000,00 euro, a seguito della depenalizzazione operata dall’art. 1 d. Igs. 15/01/2016, n. 8). Al momento dei fatti, peraltro, mentre la prima ipotesi era come oggi un illecito amministrativo, la seconda era una contravvenzione. Tali dati confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti. Alla stregua di siffatte considerazioni si ritiene di disattendere l’orientamento secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 – 01, che si colloca sulla scia di Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180)” (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. PS 282252, in motivazione). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8116 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8116PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CATENA ROSSELLA

21 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 629 cp Estorsione Consumata

Secondo l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all’estorsore anche se sia predisposto l’intervento della polizia, che provveda immediatamente all’arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.” (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell’evento. Il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata (“… costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa”) prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell’estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall’agente. Di conseguenza, la Corte territoriale, respingendo l’appello, ha correttamente escluso la possibilità di ipotizzare la sussistenza di una fattispecie tentata. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.7950 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7950PEN), udienza del 25/10/2022, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore TUTINELLI VINCENZO

21 Mar

Penale : Art. 479 cp Falsità ideologica in atto pubblico

Va infatti ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). E’ dunque indifferente la finalità che ha animato l’agente, non essendo richiesto nè l’animus nocendi, né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta alla negligenza o alla incapacità dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza o ad una errata interpretazione di disposizioni normative, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.9643 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9643PEN), udienza del 05/12/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore PISTORELLI LUCA

21 Mar

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita vende bene prima del pagamento dell’ultima rata

“integra il reato di appropriazione indebita il compratore di una compravendita con patto di riservato dominio che, prima d’avere interamente pagato il corrispettivo, alieni la cosa acquistata” (Sez.2, n. 40674 del 24/09/2009, Ballariano, Rv. 245298); infatti, il compratore diventa proprietario del bene ceduto solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, con la conseguenza che la proprietà rimane in capo all’alienante, per cui è irrilevante che quest’ultimo abbia agito per il recupero delle somme anziché della res. Nel caso di specie, viene contestato al ricorrente il fatto di avere ceduto a terzi beni che non erano propri in quanto ricevuti con vendita con patto dì riservato dominio prima del pagamento dell’ultima rata cui peraltro l’imputato stesso era rimasto inadempiente; ne consegue che la contestazione comprende la violazione della specifica destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna (vedi Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017 Rv. 270092 – 01); nessun dubbio può quindi aversi in ordine alla consumazione del reato e alla irrilevanza della presenza o meno di una specifica richiesta di restituzione da parte dell’avente diritto. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9410 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9410PEN), udienza del 02/12/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

16 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 337 cp Resistenza a Pubblico Ufficiale

Integra difatti il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (ex plurimis, Sez. 1, n. 29614, 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.7871 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7871PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ANTEZZA FABIO

16 Mar

Penale : Art. 630  cp Sequestro di persona a scopo di estorsione

Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell’altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. 6, Sentenza n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271963); e il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, punito dall’art. 630 cod. pen., si distingue da quello di sequestro di persona, previsto dall’art. 605 cod. pen., per la diversità dell’elemento psicologico, essendo quest’ultimo reato caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico ravvisabile nell’intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione. (Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252264). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.8723 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8723PEN), udienza del 01/02/2023, Presidente CRISCUOLO ANNA  Relatore APRILE ERCOLE

16 Mar

Penale : Art. 628 cp  Rapina impropria violenza in luogo diverso e a persona diversa del derubato

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 – 01; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

16 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS  Investimento di Pedone

Il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, Di Liberto, Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l’imputato avesse violato l’art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l’art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l’imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l’ andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l’asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni. I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l’avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9459 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9459PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA