Furto : Art 625 cp Aggravante del mezzo fraudolento

19 Apr

Furto : Art 625 cp Aggravante del mezzo fraudolento

«In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportamento tenuto dall’imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgimento necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14238 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14238PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

19 Apr

Penale : Art 612 cp Minaccia

“Integra il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. l’espressione, rivolta all’indirizzo di una persona, “comunque non finisce qui”, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un’ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito”(Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019(dep. 2020)Rv. 27866401); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14110 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14110PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

19 Apr

Polizia Giudiziaria: Art 384 cpp Fermo di indiziato di delitto pericolo di fuga

«In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione “ex ante”, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si potesse dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449 – 02). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

19 Apr

Furto :Art 624 bis cp Pertinenza di luogo destinato a privata dimora

Com’è noto, l’art. 624-bis cod. pen. delinea un concetto di “privata dimora” che non ricomprende le sole “abitazioni”, ma anche quei luoghi che, pur non essendo tali, dell’abitazione hanno le stesse caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di accessibilità, preclusa senza il consenso dell’avente diritto. La norma rappresenta una specifica forma di tutela del domicilio (nella sua dimensione costituzionale di spazio riservato all’interno del quale si manifesta la personalità di ciascun individuo o gruppo collettivo) e del diritto alla riservatezza (inteso come autodeterminazione informativa connessa alla propria sfera privata). Cosicché, perché sia operativa la tutela (ed integrata la fattispecie sanzionatoria), è necessario che si tratti di un luogo in cui sia inibito l’accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza, precludendo la possibilità di essere “percepito dall’esterno” (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076, in motivazione). Con riferimento specifico proprio al garage, si è, poi, affermato che, avuto riguardo alla ratio della fattispecie, la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624-bis, cod. pen., deve intendersi riferita a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e bene pertinenziale (Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). Cosicché, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non essendo necessario un rapporto di stretta contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale). Ebbene, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi evidenziati, ha dato atto che il garage, ove era custodita la merce poi rubata, era utilizzato esclusivamente dalla persona offesa, che ad esso non vi si poteva accedere senza il consenso di quest’ultima e che lo stesso era ubicato a 20-30 metri di distanza dall’appartamento al quale era asservito. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14406 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14406PEN), udienza del 30/01/2024, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CUOCO MICHELE

19 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazioni prescrizioni

È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l’ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L’art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA

17 Apr

Stupefacenti : Art. 85 DPR 309 del 90  Ritiro patente disposta dal giudice a seguito di condanna

Occorre premettere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall’art. 85 d.P.R. cit., non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. cit. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 – 01). Deve, inoltre, osservarsi che, poiché le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 del d.P.R. cit., hanno natura facoltativa e non obbligatoria – per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 – 03) – nel caso in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, confermando le pene accessorie con una motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, attestata dai precedenti specifici. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.14018 del 05/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14018PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore VIGNA MARIA SABINA

17 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 384 cpp  Fermo di indiziato di delitto

Il fermo realizza un’anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell’ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un verso, dall’esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Moynu, Rv. 276449). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

17 Apr

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

In tema di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063 — 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14629 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14629PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore GIORDANO ROSARIA

17 Apr

Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella di consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

17 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale la pericolosità dopo due anni di detenzione va rivalutata

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01 ove, in motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA