Codice della strada : Investimento di pedone

13 Mar

Codice della strada : Investimento di pedone

Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9174 del 04/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9174PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore RANALDI ALESSANDRO

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Localizzazione mediante rilevamento satellitare gps

Si deve ribadire la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la localizzazione “da remoto”, a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio» (Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386 – 01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966 – 02; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542 – 01; Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253953 – 01; Sez. 1, n. 9416 del 07/01/2010, Congia, Rv. 246774 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, 2008, Rv. 239635 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.9015 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9015PEN), udienza del 14/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MONACO MARCO MARIA

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Individuazione, personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8999 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8999PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore RECCHIONE SANDRA

11 Mar

Penale : Art. 628 cp  Reato di rapina

E’ stato affermato che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato). (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 – 01 Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

11 Mar

Penale : Art. 56 628 CP  Tentata rapina impropria

E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 260 cpp Distruzione delle merci

L’art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la difficile o particolarmente onerosa custodia; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica; c) l’evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione. All’evidenza, nel presente caso si configura la prima tra le ipotesi formulate dalla norma alla luce dei costi che la conservazione della quarantina di borse sequestrate all’imputato imponeva all’Erario (reperimento e messa a disposizione degli spazi; spese di custodia) senza alcuna concreta possibilità di recupero a carico dell’imputato o a mezzo della rivendita dei beni, vietata dalla legge. Correttamente pertanto, in tali casi, è stato stabilito il principio per cui contro il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 260, comma terzo, c. p.p., abbia disposto l’alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l’incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016 Praz Rv. 267349 – 01; in motivazione si fa espresso riferimento al provvedimento ex art.260 comma 2 bis c. p. p.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8934 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8934PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente DI PAOLA SERGIO  Relatore FLORIT FRANCESCO

5 Mar

Codice della strada : Art. 154 CdS

In particolare l’art.154, comma 3, lett.b) C.d.S. richiede che, per svoltare a sinistra anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente è tenuto ad accostarsi all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, ad eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questa; il presupposto della svolta peraltro consiste nella sicurezza di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (art.154 comma 1 lettera a) Cod.della Strada). Né d’altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell’affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, n.33385 del 8/07/2009, Ianniello, Rv. 240900; n.53304 del 29/09/2016, P.C. in proc.Sanavio, Rv.268691) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8288 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8288PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore BELLINI UGO

5 Mar

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all’applicazione dell’art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell’orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell’oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell’incidente può assumere la forma del dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata dall’art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di “fuga”, di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell’obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell’ampiezza della condizione di bisogno determinata dall’investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L’interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale “la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata” (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l’investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell’art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l’avverbio “già”, posto a presidio della locuzione “altri abbia già provveduto” intendersi secondo il suo significato e cioè – se riferito ad un verbo, come in questo caso – nel senso dell’avvenuto compimento dell’azione, e non di una situazione ancora in divenire.

Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell’imputato – consistita nell’aver abbandonato il luogo dell’incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l’intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto – abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8286 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8286PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore DAWAN DANIELA

5 Mar

Polizia Giudiziaria: Querela sottoscrizione autentica

Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un’altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell’occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569). In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Colombini, Rv. 261631) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8920 del 29/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8920PEN), udienza del 08/02/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SGUBBI VINCENZO

5 Mar

Codice della strada : Art. 186 e 187  CdS Rifiuto non sussiste obbligo di dare avviso

Invero si è ormai consolidato l’orientamento per cui l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 – 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8558 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8558PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA