Polizia Giudiziaria: Art. 337 cp Resistenza a P.U.

23 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 337 cp Resistenza a P.U.

Il reato ex art. 337 c.p.. perchè l’imputato per impedire la perquisizione della sua autovettura attuò la opposizione fisica e verbale descritta nell’imputazione e deve ribadirsi che integra il delitto di resistenza l’azione di colui che mediante spintoni contro il pubblico ufficiale operante mira a ostacolare il compimento di un atto di ufficio (fra le altre (Sez. 6, n. 1464 del 14/12/1993, dep. 1994, Granata, Rv. 197184; Sez. 5, n. 715 del 13/12/1984, dep. 1985, Lazzaroni, Rv. 167552). Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23/02/2023) 15-05-2023, n. 20628

23 Mag

Militaria : Servizio Esterno

Relativamente alla questione del riconoscimento dell’indennità per servizi esterni in relazione alle attività propedeutiche alla navigazione (piantone ormeggio, custodia di bordo, lavori di bordo, prontezza operativa) svolte dagli appartenenti alla Guardia di Finanza l’indennità può essere riconosciuta esclusivamente al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati dalla legge e consistenti in: a) il carattere “esterno” dell’attività, da intendersi non come svolta fuori dai locali di comando, ma come esterna rispetto alla sede del proprio comando, dove il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità (con esclusione ad es. della spettanza del beneficio per il servizio di guardia ai cancelli di una base militare, anche se posti a chilometri di distanza dalla sede del Comando, ma pur sempre sotto l’autorità di quest’ultimo); b) attività svolte su turni e sulla base di formali ordini di servizio poiché la corresponsione dell’indennità predetta serve a compensare il personale che si trovi ad operare in situazioni di “particolare disagio”, consistenti nella esposizione di agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio sia reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all’aria aperta; c) la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, atteso che, in contrario, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che , ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico ed alimentando una disparità di trattamento fra gli stessi operatori.

Cons. Stato Sez. II, 20/02/2023, n. 1696

15 Mag

Stalking : Art. 660 cp Molestia può essere realizzata anche per mezzo di una sola azione.

La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione. Come è noto, infatti, il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa)” – conformi Sez. 6 n. 43439 del 23/11/2010, Rv. 248982 e Sez. 1 n. 19631 del 12/06/2018, Rv. 276309.  3.1. Inoltre, per integrare la fattispecie criminosa nella ipotesi di un’unica azione tale condotta deve necessariamente essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice; infatti, l’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, in alternativa, l’atto per essere molesto deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1 n. 6064 del 06/12/2017, Rv. 272397).  Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10/02/2023) 04-05-2023, n. 18744

15 Mag

Violenza : Art. 583 cp Sfregio Permanente

In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perchè ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv, 270137) ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto; ma è altrettanto vero che, quando – come nel caso di specie – vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione – tecnica – di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell’impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull’estetica del volto; in altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell’osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l’aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell’uomo medio. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19/04/2023) 05-05-2023, n. 18894

15 Mag

Polizia Giudiziaria: Il termine per la proposizione della querela

La giurisprudenza di questa Corte ha da lunghissimo tempo chiarito, sulla questione, che il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, senza che a tal fine sia sufficiente un mero sospetto (Sez. 3, n. 339 del 29/01/1964, Rv. 099081 – 01).  Pertanto, a differenza di quanto assunto dalla difesa della ricorrente, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, ove siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall’esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 – 01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018 – 01). In sostanza, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732-01; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Rv. 212867 – 01).  Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21/04/2023) 08-05-2023, n. 19387

15 Mag

Penale : Attenuante della provocazione

“Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta ” (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019 LECCISI Rv. 275894).  In particolare, è stato spiegato che non si richiede la proporzione tra fatto ingiusto della vittima e reazione del reo, bensì, in conformità al dato testuale, di un rapporto di causalità psicologica, in altre parole che il fatto ingiusto sia stato causa dello stato d’ira e della conseguente reazione.  A fronte della molteplicità delle spinte emotive all’azione, molteplicità che spesso è presente nell’animo di chi reagisce alla condotta altrui, si rende necessario assumere un criterio per distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta.  A tal fine, si è rilevato che la sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione è significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica.  E’ stato, quindi, ritenuto che “Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo” (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16/02/2023) 08-05-2023, n. 19150

15 Mag

Stalking : Art 387 bis cp Configurabilità del reato a seguito di assoluzione per 572 cp

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l’assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l’improcedibilità per remissione della querela o l’eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perchè il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  La ratio della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, conformemente a quanto previsto dall’intera legge, allorchè vengano applicate misure cautelari non custodiali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) o la misura precautelare di cui all’art. 384-bis c.p.p. che sono fondate esclusivamente sulla spontanea osservanza dell’indagato imputato e hanno, quindi, una minore efficacia in termini di prevenzione e reiterazione della condotta criminosa.  Non vi sono profili di censura costituzionale non solo perchè vi sono nell’ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di obblighi imposti dall’autorità giudiziaria (e dall’autorità amministrativa), come nell’art. 385, comma 4, c.p., e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, ma anche perchè è volta a dare applicazione a plurimi articoli della Convenzione di Istanbul (art. 51 e 52), ma soprattutto l’art. 53 par. 3, secondo cui “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del par. 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive”.  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/03/2023) 09-05-2023, n. 19442

9 Mag

Penale : Art. 595 cp Diffamazione

In tema di diffamazione, affinchè vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto utilizzate nel significato sociale oggettivo che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell’agente, sicchè il dolo richiesto è quello generico, anche nella forma del dolo eventuale, purchè il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. In detto contesto, invece, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’intenzione o lo scopo del soggetto agente siano necessariamente di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive (ex multis, Sez. 5, n. 935 del 16 dicembre 1998, dep. 1999, Rv. 212343-01; Sez. 5, n. 4364 del 12 dicembre 2012, dep. 2013, Rv. 254390 – 01). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/04/2023) 20-04-2023, n. 16954

9 Mag

Penale : Art. 131 bis c.p. Particolare tenuità del fatto applicazione retroattiva

Com’è noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. è stata modificata dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità – pur continuando a precluderne l’applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all’ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell’articolo nel comma 1 ha sostituto le parole “massimo a cinque anni” con le parole “minimo a due anni” e ha inserito, dopo le parole “comma 1” quelle “anche in considerazione della condotta susseguente”.  L’effetto di tale riscrittura -come rilevato dalla recente Sez. 6 n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, n. m., – è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis c.p., essendo oggi l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perchè puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edit-talmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni. Ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passatò o al ‘presentè rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano (cfr. Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249).

3. La disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicchè, in assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema dell’applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni.  La risposta fornita sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stata sul punto condivisibilmente favorevole all’imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. (cfr. Sez. 4 n. 3290/2021; Sez 6 n. 7573/2023).  Ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.  Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17183

9 Mag

Codice della strada : Sinistri stradale la ricostruzione è competenza del giudice

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17179