Polizia Giudiziaria : Stranieri favoreggiamento

3 Ott

Polizia Giudiziaria : Stranieri favoreggiamento

Si è affermato in quella pronuncia che «…integra il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all’estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 5/2/2020, Gozzoli, Rv. 278979; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest’ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991)».

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.35329 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35329PEN), udienza del 21/04/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CASA FILIPPO

3 Ott

Polizia Giudiziaria : Attendibilità del testimone

In proposito è anzitutto opportuno ribadire che l’esclusione dell’attendibilità per una parte del narrato del chiamante in reità o in correità non implica, per il citato principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate. Ma perché tale principio possa essere applicato è necessario, secondo l’insegnamento di questa Corte, che ricorrano alcune condizioni, ossia che: a) non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del racconto ritenuta falsa e le rimanenti parti; b) l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; c) sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante medesimo (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35275 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35275PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PISTORELLI LUCA

3 Ott

Penale: Art. 624 CP Furto consumato o tentato criterio distintivo

In materia di furto: – «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 2740115 – 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483);- «ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, c:it., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35253 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35253PEN), udienza del 09/06/2022, Presidente CAPUTO ANGELO  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

26 Set

Lasci l’auto aperta? Multe fino a 173 euro

di Lucia Izzo

Il Codice della Strada sanziona chi non adotta le opportune cautele per evitare l’uso del veicolo senza il suo consenso
Art. 158 del Codice della Strada
Lasciare l’auto aperta è un comportamento non solo rischioso per la possibilità che qualcuno possa appropriarsene o rubare gli oggetti ivi contenuti, ma anche passabile di una sanzione. Una conseguenza che è apparsa assurda a molti automobilisti che hanno trovato sul proprio parabrezza una multa per non aver chiuso a chiave le portiere della propria vettura.

La norma di riferimento che giustifica la sanzione è l’art. 158 del Codice della Strada, il quale precisa al comma 4 che “durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

In sostanza, il conducente deve fare il possibile per dissuadere i malintenzionati, attraverso l’adozione di tutte quelle cautele necessarie a tutelare il proprio bene dall’intrusione altrui o da rischi correlati. Trattandosi di una norma aperta, che non esplicita i singoli comportamenti sanzionabili, la multa è stata comminata per fattispecie diverse.
Multa per chi lascia le portiere dell’auto aperte
In estate, ad esempio, complice la calura estiva che costringe a viaggiare con i finestrini abbassati, non è affatto difficile incorrere in una dimenticanza sanzionata dalla norma, magari anche in relazione ai sedili posteriori che non sono direttamente visibili dal guidatore.

Dunque anche lasciare il finestrino abbassato espone al rischio di una sanzione (v. anche Auto col finestrino abbassato: multa da 41 euro!) così come lasciare le chiavi nell’auto, poichè si tratta di situazioni che pongono a rischio il proprio veicolo del quale potrebbe facilmente appropriarsene altro soggetto senza il consenso del proprietario.

Ed è proprio questo l’interesse che la norma intende tutelare, ovverosia che dei veicoli non ne venga fatto un uso contrario alla legge: simili comportamenti, infatti, parrebbero porre in essere una sorta di “induzione a commettere reato” e dunque è sul conducente che ricade l’onere di porre in essere tutte le accortezze necessarie ad impedirlo.

Ancora, non sono rari i casi in cui per dimenticanza si lascia l’auto aperta, dunque facilmente accessibile da chiunque. Anche in questo caso la multa è dietro l’angolo e nulla si può eccepire alla sanzione in quanto questa è legittimata direttamente dal codice della strada.

La violazione di questo sottinteso obbligo di custodia del proprio veicolo, dal quale potrebbe derivare un uso improprio del mezzo, espone al rischio del pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli.

Fonte Studio Cataldi

26 Set

Diritto di antenna

di Laura Bazzan

Il diritto di antenna riconosciuto dalla legge n. 554/40 e regolato dall’art. 209 del dlgs n. 259/2003 ha natura soggettiva perfetta e personale ma incontra il limite della proprietà altrui

Il cd. diritto di antenna consiste nel diritto ad installare proprie antenne per le telecomunicazioni, ed accessori necessari al loro funzionamento, su beni condominiali o beni altrui.

Si tratta di un diritto soggettivo perfetto di natura personale, cui la giurisprudenza maggioritaria riconosce carattere assoluto quale espressione del diritto costituzionalmente garantito all’informazione.

Il diritto di antenna comprende, altresì, il diritto di accedere alle parti comuni o di proprietà esclusiva per provvedere alla manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione e trasmissione.

Tale diritto è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della L. n. 554/1940 ed è regolato dall’art. 209 del d.lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche).

Limiti legali al diritto di antenna

Il diritto di antenna, in base a quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 554/1940, non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà in base alla sua destinazione e non deve arrecare danni alla proprietà stessa e ai terzi.

L’art. 209 del Codice delle comunicazioni elettroniche fornisce maggiori dettagli sui limiti del diritto di antenna, affrontando anche il problema della installazione in condominio, oggetto si estremo interesse per la complessità delle problematiche giuridiche che pone la installazione delle antenne negli edifici condominiali.

Nel dettaglio l’art. 209 sopra richiamato dispone che: “1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta’ di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. 3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonche’ il settimo comma dell’articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e’ necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e’ dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.”

Diritto di antenna su proprietà altrui

Come ha precisato in maggiore dettaglio la Cassazione riguardo alla installazione dell’antenna sulla proprietà esclusiva altrui, condividendo pienamente quanto affermato dalla sentenza impugnata della Corte di Appello: “il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive “incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale”. Ne discende che il diritto di proprietà non costituisce affatto, secondo il giudice di seconde cure, l’oggetto della tutela azionata in giudizio, ma solo un limite al diritto all’installazione, laddove l’istante abbia la possibilità di collocare le antenne su di una parte del dell’immobile di sua proprietà o di proprietà condominiale” (cfr. sentenza n. 16865/2017).

Concetto che è stato ribadito più dettagliatamente dalla Cassazione nella sentenza n. 6088/2021: ” l’art. 209 (del dlgs n. 259/2003) dispone che il proprietario non possa opporsi alla installazione sulla sua proprietà di “antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali – con il limite che – le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione qualifica il c.d. diritto di antenna alla stregua di un diritto soggettivo perfetto e assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione. Il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, incontra un limite nella tutela dell’altrui diritto di proprietà nonché nel principio della necessità. In particolare, in caso di edifici condominiali, il sacrificio imposto al proprietario che debba tollerare l’installazione di antenne televisive altrui si giustifica solamente qualora l’avente diritto non possa utilizzare a tal fine spazi propri o condominiali.

Ha in proposito statuito la S.C.: “Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 (ed attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21/04/2009). La citata sentenza soggiunge altresì che il diritto di antenna “va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini … e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni” (v. Cass. n. 9427/2009; conf. Cass. n. 16865/2017).

Come rilevato, nel caso di specie, si tratterebbe non già di riconoscere il diritto degli attori di installare l’antenna sulla proprietà esclusiva altrui, quanto di imporre al proprietario dell’appartamento sito all’ultimo piano di consentire il passaggio nella sua proprietà al fine del compimento delle attività necessarie all’installazione dell’antenna e della successiva manutenzione. Orbene, sebbene in forza della richiamata normativa ciò non costituirebbe in sé un limite insuperabile all’installazione dell’antenna (astraendo dal fatto che il proprietario interessato non è stato evocato in giudizio), deve rilevarsi come, nel caso di specie, la domanda risulti carente in quanto all’allegazione di un’effettiva esigenza da soddisfare, all’indicazione delle modalità con cui si vorrebbe soddisfarla e all’inesistenza di soluzioni di minore disagio individuale e collettivo.

Non è stato infatti indicato in modo sufficientemente specifico il punto preciso in cui l’antenna dovrebbe essere installata, né è stato indicato quale debba essere il percorso dei cavi di collegamento dell’antenna all’appartamento dell’istante e su quali proprietà, individuali e/o comuni, tale percorso dovrebbe snodarsi. Parimenti, non è stato dimostrato che la soluzione prospettata da parte attrice sia l’unica tecnicamente possibile ovvero preferibile alle altre, né è stata provata la necessità di parte attrice di installare l’antenna anche in relazione alla presenza di altra antenna centralizzata, già presente sulla copertura condominiale.Pertanto, nel caso di specie non può reputarsi soddisfatto l’onere probatorio che la normativa e la giurisprudenza testé citate richiedono al fine del riconoscimento in concreto del diritto di antenna”.

Fonte Studio Cataldi

26 Set

Autovelox: fotogrammi di due veicoli? Verbale annullato

di A. Villafrate

Se nel fotogramma scattato dal rilevatore di velocità figurano due veicoli, di cui solo uno di proprietà del presunto trasgressore, non è possibile accertare quale dei due abbia commesso la violazione

Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 2008/2022 (sotto allegata) e una sintetica motivazione accoglie il ricorso di una donna, rappresentata e difesa dalla Globoconsumatori Onlus, a cui è stato notificato un verbale di accertamento con il quale le è stata contestata la violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox. Nel fotogramma compaiono due veicoli, di cui uno della ricorrente, ma come si può stabilire con certezza quale due ha commesso la violazione?

Violato il limite di velocità

La proprietaria di un veicolo si oppone a un verbale con il quale la Polizia della città di Milano ha contestato la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada il quale punisce “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.”

Due veicoli nel fotogramma impediscono di capire quale ha trasgredito

Il Giudice di Pace adito accoglie il ricorso della ricorrente, perché le prove prodotte dall’ente impositore non dimostrano la violazione. In giudizio infatti sono stati prodotti i fotogrammi di due veicoli, come processati dall’apparecchio elettronico utilizzato per il rilevamento dell’illecito, dei quali uno solo della ricorrente. La presenza però di due veicoli nello stesso fotogramma e la mancata deduzione delle modalità di funzionamento dell’autovelox, non consente di stabilire con certezza quale due due veicoli abbia commesso la violazione contestata. Il verbale quindi va annullato.

Fonte Studio Cataldi

16 Set

Stupefacenti: concetto di detenzione

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine “detenzione” non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefaciente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.32955 del 07/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32955PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

16 Set

Penale:  Vizio totale o parziale di mente “disturbi della personalità”

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.33586 del 13/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:33586PEN), udienza del 13/06/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

16 Set

Penale: Art. 605 cp Sequestro di persona

il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 11634 del 10.1.2019, Rv. 276058). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.33581 del 13/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:33581PEN), udienza del 18/05/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore GUARDIANO ALFREDO

16 Set

Codice rosso: Art. 572 cp  Il reato si configura anche in assenza di convivenza ma con assidua frequentazione abitativa

Come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di maltrattamenti in famiglia l’art. 572, c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Sicché tale delitto è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’ assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (cfr., Cass., Sez. 5, n. 24688 del 17.3.2010, Rv. 248312; Cass., Sez. 6, n. 31121 del 18.3.2014, Rv. 261472). Quel che rileva, dunque, non è la convivenza in sé, ma l’esistenza di un’assidua frequentazione, anche abitativa, che sia sintomatica di una relazione sentimentale contraddistinta dalla consuetudine dei rapporti creati tra i soggetti. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.33581 del 13/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:33581PEN), udienza del 18/05/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore GUARDIANO ALFREDO