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25 Mar

Class action: il decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, c.d. class action.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (v. la news A Cutro il CdM e le novità su immigrazione, class action UE e crowdfunding per imprese) è stato pubblicato sulla Gazzetta il d.lgs. n. 28/2023 in materia di class action.

Il testo modifica il d.lgs. n. 206/2005 inserendo il Titolo II.1 rubricato Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Dopo aver definito il campo di applicazione delle nuove disposizioni (nuovo art. 140-ter), il decreto definisce come legittimati ad agire « le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea» (art. 140-quater).

Nello specifico «le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies».

Oggetto delle azioni possono essere provvedimenti inibitori (art. 140-octies) e provvedimenti compensativi (art. 140-novies). Inoltre, fino alla discussione orale della causa, l’ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell’art. 140-novies.

Sono previste misure di coercizione diretta: con il provvedimento che definisce il giudizio, nonchè con il provvedimento previsto dal comma 5 dell’art. 140-octies, il giudice «fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione».

Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Fonte Diritto e Giustizia