Categoria: Armi

8 Set

Armi : Arma estera clandestina

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la circostanza che l’arma sia stata fabbricata in Jugoslavia nell’anno 1984 e non sia stata presentata al Banco Nazionale di (Omissis) per la necessaria punzonatura esclude che l’importazione e la detenzione della stessa possano considerarsi legittime. La L. n. 110 del 1975, art. 11 stabilisce i requisiti relativi alla marcatura delle armi comuni da sparo prevedendo espressamente che questa deve essere apposta a cura del Banco Nazionale di prova ovvero da un ente riconosciuto e operante in uno Stato membro dell’Unione Europea (sul punto cfr. pag. 3 della sentenza impugnata con lo specifico riferimento al fatto non tutti gli stati che facevano parte della Repubblica Federale di Jugoslavia sono ora membri dell’Unione Europea). Ciò in quanto solo la marcatura eseguita in conformità delle specifiche tecniche contenute nell’allegato annesso alla direttiva di esecuzione n. 2019/68 consente di ritenere che la normativa nazionale sia rispettata e che l’arma, pertanto, non sia qualificabile come clandestina e la detenzione della stessa non con configuri il corrispondente reato.Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12/05/2023) 25-08-2023, n. 35655

4 Set

Armi : Armi Antiche

La nozione di ‘arma anticà è dettata dalla L. n. 110 del 1975, art. 10, comma 7, secondo cui “Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890”. Per quanto risulta, nessuna delle armi detenute dal ricorrente aveva tali caratteristiche, nè egli lo ha mai sostenuto.

Tale norma stabilisce anche che, per dette armi, “restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, relative appunto alle armi antiche. L’omessa denuncia del loro spostamento costituirebbe quindi il reato contestato, anche qualora le armi detenute dal ricorrente avessero le caratteristiche sopra indicate. Come stabilito da questa Corte, “In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 2, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all’art. 10, comma 7, della medesima legge, sicchè la sua detenzione, senza farne denuncia all’autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. e non la fattispecie delittuosa” (sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650) Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05/06/2023) 28-08-2023, n. 35801

4 Set

Armi : Omessa denuncia di armi

“In caso di trasferimento di armi già denunciate da un’abitazione a un’altra, anche nell’ambito della circoscrizione di un medesimo ufficio di polizia, deve essere rinnovata la denuncia, dovendo avere l’ufficio certezza del luogo ove le armi sono detenute. L’omessa denuncia costituisce violazione penalmente sanzionata, alla quale consegue la confisca prevista della L. 22 maggio 1975 n. 152, art. 6. (Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, Rv. 193974; Sez. 1, n. 563 del 04/02/1991, Rv. 187767). Tale principio è stato confermato anche in tempi più recenti: “In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 38, (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro, ancorchè eseguito nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell’art. 38, comma 5, da parte del D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 3, comma 1, lett. e, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata nè ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, nè, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7)” (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Rv. 267657). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05/06/2023) 28-08-2023, n. 35801

23 Ago

Armi : Artt. 38 e 221, comma 2, R.D. n. 773 del 1931 e art. 58, comma 3, R.D. n. 635 del 1940,  Omessa denuncia di trasferimento di un arma legalmente detenuta

La fattispecie di rilevanza penale contestata, sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, è prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, che testualmente prevede che “la denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”. Questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dello stesso tenore letterale della norma, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta dal R.D. n. 773 del 1931, art. 38 (tra le altre, Sez. 1, n. 11070 del 03/07/1985, Rubinaccio, Rv. 171166; Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393), che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita (tra le altre, Sez. 1, n. 2775 del 16/01/2008, Turriano, Rv. 210000). Ne segue che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell’arma nella nuova località perché soltanto in tale eventualità sorge l’obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale (Sez. 1, n. 41882 del 09/11/2007, De Fazio, Rv. 237965; Sez. 1, n. 1696 del 10/02/1994, Sorbo, Rv. 197474;). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.34563 del 08/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34563PEN), udienza del 04/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore ALIFFI FRANCESCO

4 Lug

Armi : Art. 4 L 110/75 Coltello

Il coltello a serramanico, ove non presenti i requisiti dell’arma propria ex art.699 cod. pen. (punta acuta e della lama a due tagli) ovvero dell’arma impropria ex art. 4, primo comma, legge n. 110 del 1975 (sistema di blocco della lama), deve qualificarsi come strumento atto a offendere ai sensi dell’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo» (cfr. Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24491 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24491PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

26 Giu

Armi : Katana

La giurisprudenza di questa Corte in ordine al diverso reato di cutal porto senza licenza al di fuori della propria abitazione, integrante il reato di cui all’art.699 cod. pen. – ha già avuto modo di chiarire che la “katana”, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un’arma bianca (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21563 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21563PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore FIORDALISI DOMENICO

17 Apr

Armi : Art. 699 cp Bomboletta contenente spray urticante

«Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all’art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n.57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901). In motivazione la Corte – dopo aver passato in rassegna i precedenti non univoci orientamenti in tema di bombolette contenenti spray urticanti – ha posto in rilievo come, in tempi più recenti, si sia registrata una diversa linea interpretativa alla luce delle norme regolamentari introdotte dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, per la quale la bomboletta contenente spray urticante a base di peperoncino, in particolare contenente l’oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è compresa né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra quelle comuni da sparo e la condotta di porto non integra il delitto previsto dall’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif., (sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, Cantieri, Rv. 251825; sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, rv. 267284; sez. 1, n. 19411 del 09/03/2017 Sacco e Sez. 1, n. 19412 del 09/03/2017, Vailatti, entrambe non massimate), né la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dare seguito a tale orientamento e che la soluzione al tema di diritto sollevato dalla difesa debba partire dal dato fattuale della natura e delle caratteristiche dei dispositivi sequestrati all’imputato, i quali – come emerso dalle risultanze di prova (etichetta impressa sulle bombolette) – contenevano tutti una soluzione irritante a base di oleoresin capsicum con concentrazione superiore al 10%, oltre ad essere prive del necessario sistema di sicurezza contro l’attivazione incidentale, con conseguente non conformità al d.m. 12 maggio 2011, n. 103.Detto decreto, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», al primo comma, invero, stabilisce che: «1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

10 Mar

Armi : Art. 699 cp Tirapugni

Quanto al tirapugni – pacificamente in metallo quello rinvenuto esposto per la vendita – si tratta di uno strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, ove impiegato, il suo utilizzo è funzionale solo a incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un’azione violenta. Per detta qualità, dev’essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale per recare offesa e/o produrre lesioni. Da ciò discende che allorquando – come nel caso che ci occupa – il tirapugni sia in metallo e abbia le caratteristiche anzidette è un’arma che ha destinazione naturale di offesa contro le persone (Sez. 1 n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398; Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993, dep. 1994, De Palo, Rv. 196794; Sez 1 n. 3377 del 28/3/1995 Scalmana, Rv. 200698; Sez 1 n. 8 del 11/3/1992, Boriosi, Rv 191121).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Coltelli a doppio filo e punta acuminata (Pugnale o Stiletto)   armi proprie

«Ai fini della qualificazione di un coltello quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252), si rileva che, proprio sulla scorta della descrizione fatta dal consulente della difesa oltre che della diretta visione da parte del Giudice di primo grado del corpo di reato, è stato possibile verificare che detti strumenti erano dotati di punta acuta e doppio filo, sebbene su uno dei due lati non completo, ma esteso fino alla metà della lama; tali caratteristiche sono necessarie e sufficienti a far ritenere i coltelli di cui si tratta armi bianche, per l’attitudine di assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda le baionette, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101, ma recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21303 del 21/09/2016, Galbiati, Rv 269954), alla cui stregua «la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile sul quale può essere innestata». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Manganello Sfollagente

«Il “manganello” o “sfollagente” è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell’ad. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’ad. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53)». In motivazione la Corte ha spiegato che «Contrariamente a quanto pure affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 9705 del 30/06/1992 Elmi, Rv. 191882; Sez. 1, n. 6100 del 03/05/1984, Fabbi, Rv. 165069) va quindi data continuità, ad avviso del Collegio, anche in considerazione della naturale evoluzione della lingua quale registrata dai più autorevoli esperti di linguistica e filologia della lingua italiana, all’opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, Rv. 138978), secondo cui “Il manganello o sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel primo comma dell’ad 4 della legge n 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’ad. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale e l’offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all’offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell’ad 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA