Categoria: Autovelox

25 Nov

Autovelox: Contestazione differita a mezzo di autovelox

Contestazione differita a mezzo di autovelox – Infrazione commessa su strada extraurbana principale – Indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di autorizzazione –

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l’indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l’accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 210, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l’accertamento differito tramite autovelox.  Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022 (Rv. 665841 – 01)  Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  V. (FAIULO VITO) contro C.  Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 17/12/2020  Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 210 com. 1, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.  Massime precedenti Vedi: N. 24214 del 2018 Rv. 650642 – 01

26 Set

Autovelox: fotogrammi di due veicoli? Verbale annullato

di A. Villafrate

Se nel fotogramma scattato dal rilevatore di velocità figurano due veicoli, di cui solo uno di proprietà del presunto trasgressore, non è possibile accertare quale dei due abbia commesso la violazione

Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 2008/2022 (sotto allegata) e una sintetica motivazione accoglie il ricorso di una donna, rappresentata e difesa dalla Globoconsumatori Onlus, a cui è stato notificato un verbale di accertamento con il quale le è stata contestata la violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox. Nel fotogramma compaiono due veicoli, di cui uno della ricorrente, ma come si può stabilire con certezza quale due ha commesso la violazione?

Violato il limite di velocità

La proprietaria di un veicolo si oppone a un verbale con il quale la Polizia della città di Milano ha contestato la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada il quale punisce “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.”

Due veicoli nel fotogramma impediscono di capire quale ha trasgredito

Il Giudice di Pace adito accoglie il ricorso della ricorrente, perché le prove prodotte dall’ente impositore non dimostrano la violazione. In giudizio infatti sono stati prodotti i fotogrammi di due veicoli, come processati dall’apparecchio elettronico utilizzato per il rilevamento dell’illecito, dei quali uno solo della ricorrente. La presenza però di due veicoli nello stesso fotogramma e la mancata deduzione delle modalità di funzionamento dell’autovelox, non consente di stabilire con certezza quale due due veicoli abbia commesso la violazione contestata. Il verbale quindi va annullato.

Fonte Studio Cataldi

29 Apr

Autovelox: Il verbale non fa piena prova del corretto funzionamento

di Marco Sicolo

Giudice di pace di Frosinone: per dimostrare in giudizio il corretto funzionamento dell’autovelox non è sufficiente il verbale, ma occorre la dimostrazione della taratura dell’apparecchio

Autovelox, serve dimostrazione della taratura

Per dimostrare il corretto funzionamento di un autovelox non è sufficiente produrre in giudizio il verbale sottoscritto dagli agenti accertatori, ma occorre, ove contestata, la prova dell’avvenuta taratura dell’apparecchio.

Con tale motivazione, una sentenza del Giudice di Pace di Frosinone (n. 311/2022 sotto allegata) ha accolto il ricorso di un automobilista, assistito in giudizio dall’avv. Roberto Iacovacci, nei cui confronti era stata elevata una contestazione per violazione dei limiti di velocità, rilevata con autovelox.

Taratura autovelox, non basta il verbale

Il verbale di accertamento con cui un ente pubblico contesta al conducente la violazione delle norme del codice della strada ha un valore probatorio sicuramente notevole, ma non per questo insuperabile in giudizio.

Alcune circostanze in esso riportate, infatti, necessitano di una più specifica dimostrazione, allorquando siano oggetto di contestazione da parte del soggetto che ha impugnato l’atto.

È proprio questo il caso di cui trattiamo, poiché il ricorrente aveva contestato la mancata effettuazione delle prescritte operazioni di taratura periodica, cui deve essere sottoposta ogni apparecchiatura destinata al rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. (in questo caso, il superamento dei limiti di velocità).

Gdp Frosinone: verbale non dimostra taratura autovelox

Costituitosi in giudizio, l’ente accertatore si è limitato a fare riferimento al verbale elevato dagli agenti, richiedendo che allo stesso venisse riconosciuto il valore di piena prova fino a querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze in esso descritte.

Sul punto, il giudicante ha ricordato che “non è sufficiente che il verbale riporti che la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità. Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione (…) il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (Cass. 6565/07).

Il verbale, invece, “non riveste fede privilegiata – e quindi non può fare fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura autovelox, allorché e nell’istante in cui ebbe a rilevare il contestato eccesso di velocità” (Cass. 32369/18).

Per tali motivi, il ricorso veniva accolto e il verbale annullato.

5 Mar

Autovelox, i requisiti affinchè siano funzionanti correttamente

di G. Lax

L’esperto Giorgio Marcon: «Le regole sono chiare. Il problema è che le stesse vengono interpretate da chi ha interessi economici a proprio favore, al fine di far cassa»
autovelox multe

Autovelox, obiettivo sicurezza

Giorgio Marcon è consulente tecnico investigativo che da anni studia gli autovelox, il loro funzionamento e le giuste modalità di utilizzo di questo strumento. L’esperto, il 23 gennaio scorso, ha portato i suoi studi alla Rai, ospite alla trasmissione Mi manda Rai tre di Federico Ruffo, insieme all’avvocato Fabio Capraro esperto per quanto riguarda il tema delle omologazioni. Quello degli autovelox è un tema delicato di cui più volte ci siamo occupati e sul quale serve fare ulteriore chiarezza. Le regole sul corretto utilizzo ci sono dal 2010: l’obiettivo è la sicurezza e non il guadagno da parte dei comuni.

Cosa è richiesto affinché un autovelox sia correttamente funzionante?

Per determinare la corretta funzionalità di un autovelox, è necessario effettuare una disamina della normativa principale che regola gli strumenti di misura, come l’autovelox.

Un autovelox è uno strumento di misura e, come tutti gli strumenti di misura, deve rispondere a quanto prescritto dalla legge: il Regio Decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 216), la legge 273/1991 (che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura ed introdotto nell’ordinamento un corpus di norme di natura prettamente tecnica), il Decreto legislativo
19 maggio 2016, n. 84, la Direttiva 2014/32/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, così come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.

Il Ministero competente per gli strumenti di misura, come l’autovelox, è il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e il suo Regolamento Attuativo determinano i requisiti che devono avere gli strumenti di misura come l’autovelox e sono disciplinati, in primis, dall’art. 45 C.d.S., il quale rimanda, a sua volta, all’art. 192 Reg. C.d.S. che si occupa dell’iter procedurale che dovrebbe avvenire in base a quanto specificato nel Decreto Attuativo, che ad oggi, tuttavia, non risulta emanato.

L’art. 345 Reg. C.d.S. determina solamente le modalità di approvazione, che consiste in un mero atto amministrativo, ma non va a sostituire l’omologazione che è l’iter tecnico che viene svolto dopo aver ottenuto l’approvazione.

L’art. 142 comma 6 del C.d.S. così determina: “…le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

Fa, dunque, un netto distinguo. Non dice “da apparecchiature debitamente omologate o approvate”! E nemmeno dice “omologato il solo prototipo”!

È ben chiaro il concetto legislativo: “… le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”!

Quindi le apparecchiature devono essere omologate…

Pertanto, tutte le apparecchiature devono essere omologate e non solo il prototipo.

Il legislatore, conscio della continua variazione componentistica costruttiva, ha voluto dare garanzia al consumatore, affinché si abbiano strumenti verificati fin dall’origine del loro funzionamento e non approvati solamente a livello amministrativo con un semplice atto di approvazione, come di fatto sono quelli attuali in circolazione, che risultano essere privi pure del loro decreto di approvazione ai sensi dell’art. 192 comma 7 Reg. C.d.S.

Uno strumento solamente approvato con atto amministrativo può essere utilizzato solo per fini statistici.

Sostanzialmente, oggi, vengono commercializzati e utilizzati strumenti privi di decreto di omologazione e di approvazione previsto dall’art. 192 comma 7 Reg. C.d.S. Inoltre, manca anche il decreto attuativo, atto a determinare le modalità per effettuare le prove tecniche di verifica delle qualità dichiarate dal costruttore, della durata del decreto, delle manutenzioni, della taratura e successiva calibrazione, delle verifiche della corretta funzionalità durante il suo funzionamento e della corrispondenza alle norme internazionali.

Ad oggi, nessun autovelox ha i requisiti previsti dalla norma.

Per valutare il corretto funzionamento dell’autovelox è necessario metterlo a confronto con un altro strumento di rilevazione, o autovelox o rilevatore di flusso veicolare, come previsto dallo stesso Ministro con il Decreto Ministeriale n. 282 del 13.06.2017, al Capo 3, Capo 4 e Capo 5.

Ad oggi queste verifiche sono disattese, come altresì è disattesa la segnaletica di preavviso sia fissa che mobile. Il disposto dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S. prevede, invece, un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e a cui le modalità di attuazione, stabilite prima dall’art. 3 D.M. 15 agosto 2007 ed ora dall’art. 7.3 dell’allegato 1 del D.M. 13 giugno 2017, n. 282, non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata rispetto all’obbligo di preventiva segnalazione, sancito da fonte normativa avente rango legislativo.

In base al criterio gerarchico delle fonti di diritto (“Lex superior derogat inferiori”), nessun provvedimento normativo di rango inferiore può derogare ad una fonte normativa di rango superiore e/o fornire un’interpretazione difforme rispetto a quanto previsto da fonti normative di rango superiore. In caso di contrasto fra statuizioni di legge e decreto ministeriale, prevale sempre la norma di rango superiore, dovendo il Giudice ordinario disapplicare la fonte secondaria. (Cassazione II Civile nr. 2959/21 -Cassazione 15 novembre 2016 nr. 23245 -Cass. civ. Sez. II, 10.5.2006, nr. 10715 -nr. 1672 del 28 giugno 1966 -nr. 3699 del 12 novembre 1958 -Cass. nr. 1836/1975).

Per cui la fallacità costruttiva ne altererebbe i risultati?

Nel corso degli anni, abbiamo avuto modo di dimostrare a livello giudiziale la fallacità costruttiva di questi strumenti, in quanto privi dei requisiti previsti dalla norma, soggetti a continua alterazione dei risultati a causa della rifrazione del sole, a causa della pioggia, della polvere, dell’umidità, della temperatura.

Per gli autovelox che utilizzano le sonde interrate, poi, le problematiche sono ulteriori. Detti dispositivi, operando attraverso il campo magnetico con il passaggio di un veicolo, fanno sì che l’attivazione vari in base alla tipologia di veicolo, al suo peso, alla forma, al cambiamento climatico, alle interferenze elettromagnetiche, agli stessi strumenti elettronici installati sui veicoli nonché a molti altri fattori. Ne deriva che questi sistemi possono essere utilizzati solamente come rilevamento di flusso per il quale non vi è necessità di precisione.

Dagli studi scientifici effettuati in America dalla società “NU-Metrics” emerge quanto segue: poiché le onde elettromagnetiche risultano essere mutevoli sia in frequenza sia in ampiezza in base alla tipologia dei flussi dei veicoli, questi strumenti non possono essere utilizzati per determinare una misura corretta, ma solamente per rilevare i flussi veicolari.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le rilevazioni tramite il sistema GPS in quanto erra di metri sulla misura, non è puntiforme per ragioni di sicurezza militare ed opera con ritardo sul rilievo.

Alla luce di ciò, si può affermare che nessun sistema, attuato finora, può determinare una corretta rilevazione della velocità, essendo una misura al contrario e derivata.

Interessante è l’esperimento che ho effettuato per la trasmissione “Mi Manda Rai Tre” il giorno 23 gennaio 2022 (vedi Il far west degli autovelox) mediante il quale ho potuto dimostrare uno dei punti oscuri che influenza la misura, rendendone fallace il risultato e che fa sì che venga emessa una sanzione basata su dati non effettivi.

Gli strumenti in circolazione presentano questi requisiti?

«No, purtroppo! Sul punto, gli Ermellini sono intervenuti in più occasioni. Tra tutte, si veda, ad esempio, la sentenza n° 22158 emessa in data 23.05.2013, la quale ha delineato il reato di truffa a danno degli automobilisti».

Fonte Studio Cataldi

21 Feb

Autovelox: multa annullata se notificata dopo 90 giorni

di G. Lemini

Per il giudice di pace di Acqui Terme il comune deve anche rimborsare le spese legali al ricorrente

Il Giudice di Pace di Acqui Terme, con Sentenza n. 05/2022 depositata il 10.02.2022 , ha accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, elevato a proprio carico dalla Polizia Locale, notificatogli oltre i novanta giorni previsti dall’art. 201 C.D.S.

No all’esimente del ritardo congruo

Nello specifico, l’infrazione, accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il 09.02.2021 mentre l’atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data 21.05.2021.

Non ha trovato accoglimento la tesi dell’Ente resistente che sosteneva vi possa essere un giustificato scostamento tra il momento dell’infrazione e quello della effettiva identificazione del trasgressore (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l’infrazione) dovendo così far decorrere il termine per la notifica da tale data successiva.
Il Giudice, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità (per tutte Cassazione, Sez. VI n. 7066/2018), ha ritenuto che una tale interpretazione della norma aprirebbe una “indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell’art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonchè finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l’esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell’infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole”.

Per tale motivo la sanzione veniva annullata e l’Ente veniva anche condannato a rimborsare le spese legali del ricorrente.

Fonte Studio Cataldi

12 Feb

Suprema Corte Cassazione: etilometro strumento affidabile quando sottoposto ai controlli periodici

Sentenza Penale Sent. Sez. 4 Num. 3515 Anno 2022 depositata 01.02.2022

Nuova sentenza della Cassazione su GUIDA IN STATO DI EBBREZZA con l’ennesimo tentativo di smontare l’utilizzo dell’unico strumento che disinnesca “bombe umane” alla guida.
Ecco la breve storia: con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 settembre 2018, con cui X Y
era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi diciotto, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza di auto VW Passat con tasso alcolemico pari a 3,63/3,51 g/I — in San Salvo il 24 aprile 2015).

La Corte territoriale ha evidenziato che, in base alle prove orali e documentali
acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era stato dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato dagli operanti per effettuare l’alcoltest e che, comunque, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni specifiche sul punto.

La circostanza che/gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo (CH), essendo
sprovvisti dell’apparecchio, avevano condotto l’imputato presso gli uffici della Polizia Stradale dove era stato effettuato l’alcoltest, aveva comportato conseguenze solo favorevoli al X Y, avendo procrastinato l’espletamento dell’accertamento, consentendo così un’ulteriore riduzione del tasso alcolemico.
L’esito dell’accertamento evidenziava un tasso alcolemico estremamente elevato, per cui appariva difficile ricondurlo al consumo di alcuni cioccolatini “MonCherì” notoriamente contenenti una quantità di liquore irrisoria. In ogni caso, a prescindere dalla natura della sostanza ingerita, permaneva il dato obiettivo costituito dal riscontro di un elevatissimo tasso alcolemico riscontrato.

Ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità.
Tra le motivazioni individuate dalla Cassazione si è altresì precisato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 24424 dell’08/06/2021, Enas, non massimata; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, Rv. ancora non determinato; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 Reg. esec. C.d.S., l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato.

Fonte Asaps

12 Feb

Autovelox, ecco come può difendersi il cittadino

di G. Lax

Parola all’avvocato Fabio Capraro, esperto in materia di autovelox e sulle problematiche di omologazione di tali strumenti

Autovelox, come difendersi in caso di multe?

Torniamo a parlare di autovelox. Sono ben 8.000 nel nostro Paese, mentre in Gran Bretagna sono la metà (4.000). Ma il rischio è che nessuno strumento sia tarato a norma di legge. Cosa può fare, quindi, un automobilista che riceve una multa? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Fabio Capraro, esperto per quanto riguarda il tema delle omologazioni e ospite di recente alla trasmissione Mi manda Rai tre, insieme al consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon.
Avvocato, come può difendersi il cittadino che si trova una multa per autovelox?

Il cittadino a cui è stata notificata una multa
per eccesso di velocità rilevata a mezzo autovelox può, laddove ne sussistano i presupposti, impugnare il verbale di contestazione nei termini di legge. Il cittadino ha, quindi, 30 giorni di tempo dalla notifica del verbale per impugnarlo avanti il Giudice di Pace competente, ovvero 60 giorni di tempo per impugnarlo avanti al Prefetto.

Uno dei motivi per cui il cittadino potrebbe impugnare un verbale di contestazione per eccesso di velocità potrebbe essere la mancata omologazione dello strumento utilizzato per l’accertamento della violazione.

I dispositivi utilizzati dai Comuni, per accertare il superamento dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, non risultano essere omologati, in quanto non sono ancora state emanate specifiche norme attuative per l’omologazione. Nella maggior parte dei casi è presente solamente una Determina dirigenziale di approvazione che non può considerarsi l’equivalente di un decreto di omologazione. Si tratta di due concetti nettamente distinti tra di loro.

In base al Codice della Strada, come dovrebbero essere impiegate le entrate derivanti dalle sanzioni elevate per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox?

L’art. 142 c. 12 bis, 12 ter, 12 quater C.d.S. fornisce la risposta a tale interrogativo. Sostanzialmente, i suddetti proventi sono attribuiti in misura pari al 50 % ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore.

Gli enti dovrebbero destinare le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle suddette sanzioni alla realizzazione di interventi di manutenzione/messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nonché al potenziamento delle attività di controllo e degli accertamenti in materia di violazione stradale. Ciascun ente dovrebbe trasmettere in via informatica al M.I.T. e al Ministero dell’interno entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati l’ammontare dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati.

La percentuale di detti proventi è ridotta del 90 % annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione nell’indicato termine ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto stabilito. Lo scopo di dispositivi, come gli autovelox, dovrebbe essere, quindi, quello di tutelare la sicurezza della circolazione e di preservare l’integrità fisica degli individui, evitando che si verifichino, nell’area in cui il dispositivo è installato, tassi elevati di incidentalità. Eppure i dispositivi non possono ritenersi preposti alle suddette finalità e vengono, piuttosto, utilizzati quale strumento volto alla remunerazione economica e per rimpinguare le casse degli enti locali.

Come si può sapere se uno strumento è omologato o meno?

Per sapere se il dispositivo utilizzato per l’accertamento della violazione del Codice della Strada sia omologato o meno è necessario, innanzitutto, guardare l’indicazione della tipologia di dispositivo nel verbale di contestazione notificato nonché verificare la seguente dicitura “regolarmente approvato dal competente M.I.T. (Omolog. Decreto n….. del ……..)”.

Una volta ricercato il numero del decreto riportato nel verbale, bisogna verificare, all’interno del decreto stesso, se si tratta effettivamente di approvazione od omologazione. Se viene riportato “è approvato il sistema denominato …….” allora il dispositivo non può intendersi omologato. In detti casi, infatti, non può parlarsi di decreto di omologazione in quanto si tratterà semplicemente di approvazione del dispositivo.
Quanto influisce la mancanza di una interpretazione univoca della normativa?

A parere dello scrivente, si precisa che omologazione ed approvazione sono due procedimenti nettamente differenti.

Anzitutto, l’art. 192 del Regolamento di Attuazione al C.d.S., con riferimento all’art. 45 C.d.S., distingue espressamente i due significati che non possono, quindi, essere utilizzati come sinonimi. In tal senso, anche l’art. 111 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 comma d) e comma e), fa riferimento all’art. 405 del Regolamento di attuazione al C.d.S., distinguendo il costo amministrativo.

Secondariamente, l’art. 142 C.d.S., al comma 6, prevede che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

La norma in parola è pertanto inequivoca nel richiedere il requisito dell’omologazione, cosa diversa dall’approvazione menzionata nel verbale. La difformità rispetto al dettato normativo è palese e ciò basterebbe a rendere nullo il verbale di contestazione. Ma vi è di più. La frequente apparente confusione tra i due termini non è certo imputabile alla norma di cui all’art. 142 C.d.S. ma all’utilizzo che ne fa il Legislatore in molteplici altre norme del Codice della Strada, ingenerando una certa confusione esegetica. Dalla suddetta confusione esegetica deriva la mancata uniformità delle pronunce dei Giudici di merito, sul punto, nel territorio italiano.

Fonte Studio Cataldi

5 Feb

Autovelox: verbale annullato se non si prova la responsabilità

di A. Villafrate

Annullato il verbale con cui è stato contestato il superamento del limite di velocità accertato con l’autovelox, manca la prova dell’illecito
autovelox in autostrada

Autovelox ed eccesso di velocità: serve la prova dell’illecito

Il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 458/2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso della società ricorrente a cui è stata contestata la violazione del rispetto dei limiti velocità, rilevata a mezzo autovelox. Ai fini della decisione hanno pesato le contestazioni del ricorrente sul mancato rispetto periodico delle verifiche e tarature dell’apparecchiatura che ha rilevato la violazione dei limiti di velocità e il fatto che dagli atti non è emersa la prova della responsabilità del ricorrente per il fatto illecito.
Mancato rispetto controlli periodici e mancata prova della responsabilità

Una S.r.l ricorre al Giudice di Pace per opporsi alla contestata violazione dell’art. 142, comma 9 del Codice della Strada
, per il superamento del limite di velocità rilevato a mezzo autovelox. Parte ricorrente contesta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura a causa della mancata verifica e taratura periodiche, che devono essere eseguite per legge.

Il ricorrente rileva che l’attestazione, la verifica della funzionalità e il certificato di taratura risalgono al 2019 e poiché sono risalenti nel tempo, non possono considerarsi attendibili.

Ricorda che sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità della taratura periodica regolare per procedere alla manutenzione delle apparecchiature che rilevano la velocità “prescrivendo quale termine minimo ai fini delle verifiche circa la taratura quello di almeno un anno dall’utilizzazione attestato da certificazioni di omologazione e conformità idonee.”

Per il ricorrente la contestazione della violazione presenta un indice d’incertezza, senza contare che l’Amministrazione non ha dimostrato pienamente la sussistenza di fatti costitutivi della violazione, né dagli atti emergono elementi tali da poter ritenere certo l’addebito contestato.
Verbale annullato, manca la prova dell’illecito

Il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in ragione delle contestazioni sollevate dal ricorrente, accoglie il ricorso e annulla il verbale di contestazione, con condanna del Comune alle spese.

Ai sensi del comma 11, art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 infatti “Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.”

Fonte Studio Cataldi

25 Dic

Autovelox, il verbale senza foto non vale neanche come presunzione semplice

di Marco Sicolo

In tema di multe per violazioni stradali rilevate da apparecchiature automatiche, l’ente accertatore non può limitarsi a depositare in giudizio il verbale
un autovelox su strada

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Cassino (n. 2430/2021 sotto allegata) fa chiarezza sull’onere della prova nei giudizi di impugnazione delle multe per violazioni al codice della strada, specificando in particolare il limitato valore probatorio del verbale elevato a seguito di rilevamento automatico di infrazioni da parte di apparecchiature elettroniche come gli autovelox.

In particolare, il provvedimento precisa che l’ente accertatore non può limitarsi a produrre in giudizio il verbale con cui è stata contestata l’infrazione all’automobilista, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, ma è tenuto a fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Impugnazione multa e onere della prova

Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative si configura come un giudizio rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell’ente accertatore e per tale motivo, pur trattandosi formalmente di giudizio impugnatorio, la Pubblica Amministrazione vi assume la veste sostanziale di parte attrice, con il conseguente onere di provare l’esistenza della violazione contestata.

Partendo da questo assunto, il giudice di pace ha analizzato nel dettaglio l’attività processuale posta in essere dall’ente accertatore, con particolare riguardo alla documentazione depositata a fini probatori.

Ebbene, a questo riguardo il giudicante rilevava che la p.a. opposta, sulla quale incombeva l’onere della prova circa la legittimità del provvedimento impugnato, non aveva depositato alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa del veicolo, risalire al modello o ad altri elementi utili per la sua identificazione, che potessero essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente.

A questo punto, la dimostrazione della fondatezza della pretesa amministrativa si basava tutta sul verbale prodotto in giudizio. È proprio a questo proposito che il giudice di pace di Cassino ha evidenziato i rilievi più interessanti, che andiamo subito ad esaminare.
Verbale senza foto autovelox non prova l’infrazione

Per prima cosa, la sentenza in esame precisa che il verbale impugnato era stato elevato in base ad un’ispezione di documentazione fotografica effettuata dall’autovelox, ma che al momento del rilievo non era presente il verbalizzante o un operatore della sezione della Polizia Stradale.

Per tale motivo, viene sottolineato, il verbale non ha fede privilegiata e pertanto fornisce al giudice materiale meramente indiziario, soggetto al suo libero apprezzamento.

Al riguardo, veniva citata autorevole giurisprudenza, e in particolare una sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lav. n. 3973/98, secondo cui, con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante dichiari di aver accertato “in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli”.

Inoltre, come insegna ancora la Suprema Corte, se è vero che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova dei fatti che il verbalizzante attesta come avvenuti in sua presenza, va precisato che le altre circostanze di fatti che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti (in questo caso: i rilievi fotografici dell’autovelox) non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito (cfr. Cass. n. 2734/02 e n. 10128/03).

Fonte Studio Cataldi

29 Nov

Rilevamento automatico velocità, differenze tra omologazione e approvazione

di M. Silico

Una sentenza del giudice di pace di Alessandria sostiene l’orientamento giurisprudenziale che non equipara le due procedure, in antitesi con il parere del Ministero

Una recente sentenza del giudice di pace di Alessandria (n. 552/2021 sotto allegata) ha offerto un interessante spunto in materia di violazioni del codice della strada, occupandosi del tema dell’omologazione degli apparecchi elettronici per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Partendo dal dato normativo, e in particolare dal combinato disposto degli artt. 345 del Regolamento di attuazione del codice della strada e art. 201 del codice della strada, il giudicante ha evidenziato che solo gli apparecchi che vengono sottoposti a regolare omologazione possono essere utilizzati in assenza del personale di polizia, mentre quelli semplicemente approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono essere utilizzati in presenza degli organi accertatori, pena l’invalidità della sanzione.

Omologazione apparecchi di rilevazione velocità

La vicenda riguardava una sanzione irrogata con verbale di accertamento per la violazione dei limiti di velocità imposti dall’art. 142 c.d.s.

Come faceva notare il ricorrente, assistito dalla GloboConsumatori onlus, a seguito di successive verifiche si rilevava che l’autovelox con cui veniva rilevata l’infrazione non risultava essere stato oggetto di apposita omologazione, secondo la procedura prevista dall’art. 192 del Regolamento di attuazione del c.d.s.

In particolare, veniva riscontrata la mera approvazione del prodotto, avvenuta con determina dirigenziale del Ministero dei Trasporti.

Autovelox omologazione o approvazione?

In merito alla distinzione e alla diversa efficacia e finalità delle procedure di approvazione e di omologazione, la sentenza in oggetto evidenziava la mancanza di univocità in dottrina e in giurisprudenza.

In particolare, veniva sottolineato come non apparisse sufficiente, al riguardo, il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui le due procedure – quella di approvazione e quella di omologazione – fossero da considerarsi equivalenti.

Infatti, come ritenuto dal prevalente orientamento giurisprudenziale citato in sentenza, l’approvazione resa con atto di determina dirigenziale non può avere la medesima valenza di un’omologazione da rendersi con Decreto Ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, costituendone al limite un mero atto prodromico.

Differenza tra approvazione e omologazione autovelox

In base a quanto sopra, il giudice di pace di Alessandria deduceva che occorre dar corso all’omologazione tutte le volte in cui risulti necessario attestare che un apparecchio risponde alle caratteristiche richieste dal Regolamento, mentre è sufficiente l’approvazione del solo prototipo in tutti quei casi il Regolamento non indichi le caratteristiche fondamentali da rispettare.

Al riguardo, il giudicante riteneva decisivo il disposto dell’art. 201 comma 1-quater del c.d.s., in base al quale, in occasione delle violazioni dei limiti di velocità rilevate con appositi dispositivi elettronici, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

In base a un’interpretazione sistematica della complessiva disciplina normativa, e rifacendosi alla precedente giurisprudenza dello stesso ufficio, il giudice di pace deduceva che “in tema di utilizzo di apparecchiature e strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli, sia necessaria in via alternativa, l’omologazione o l’approvazione, con la particolarità che in presenza dell’omologazione, le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l’avvenuto superamento dei limiti di velocità”.

Nel caso concreto, quindi, non risultando esservi stata presenza di personale di polizia al momento del rilevamento automatico e trattandosi di apparecchiatura approvata ma non omologata, il ricorso veniva accolto e il verbale annullato.

Fonte Studio Cataldi