Categoria: Codice della strada

21 Mar

Codice della strada : Art. 477-482 cp  Patente straniera falsa

La contraffazione non grossolana della patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero costituisca falso materiale ai sensi dell’art. 477, 482 cod. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252). Come noto, all’udienza del 24/11/2022 le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla Corte di merito, hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. All’evidenza, quindi, il massimo consesso nonnofilattico ha condiviso l’orientamento secondo cui la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda • attribuire all’atto in esso contenuto; nel caso della patente di guida è stato condivisibilmente osservato che “proprio gli artt. 135 e 136 cod. strad. dimostrano l’efficacia giuridica della patente straniera, la quale si inserisce in una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della prima (che conserva la qualificazione di autorizzazione amministrativa), alla produzione dell’effetto dell’abilitazione alla guida. Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all’abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all’art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l’ordinamento attribuisce all’ipotesi rispetto al caso di guida senza patente. E infatti, ancora oggi, il comma 8 dell’art. 135 cit. prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall’art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (da 5.000,00 a 30.000,00 euro, a seguito della depenalizzazione operata dall’art. 1 d. Igs. 15/01/2016, n. 8). Al momento dei fatti, peraltro, mentre la prima ipotesi era come oggi un illecito amministrativo, la seconda era una contravvenzione. Tali dati confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti. Alla stregua di siffatte considerazioni si ritiene di disattendere l’orientamento secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 – 01, che si colloca sulla scia di Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180)” (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. PS 282252, in motivazione). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8116 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8116PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CATENA ROSSELLA

16 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS  Investimento di Pedone

Il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, Di Liberto, Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l’imputato avesse violato l’art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l’art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l’imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l’ andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l’asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni. I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l’avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9459 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9459PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

10 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui; tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9440 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9440PEN), udienza del 17/11/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

10 Mar

Codice della strada : Velocità Cronotachigrafo funzionante – Accompagnamento del mezzo presso una officina – Necessità ai fini della determinazione della sanzione – Esclusione – Alterazione, manomissione del cronotachigrafo – Differenza – Fondamento.

In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l’accompagnamento del mezzo presso un’officina di cui all’art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell’ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.  Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 11, Cod. Strada art. 179 com. 6 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 01Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

10 Mar

Codice della strada : Superamento dei limiti di velocità – Autotrasporto per conto terzi – Concorso con il conducente – Prova liberatoria – Contratto di trasporto – Rilevanza – Dichiarazione dell’esistenza di un contratto di trasporto – Necessità – Conseguenze.

In tema di violazioni del codice della strada, in caso di autotrasporto per conto terzi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci, non sono responsabili in concorso con il conducente delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da quest’ultimo commesse in presenza di un contratto scritto di trasporto, idoneo a dimostrare che le modalità di esecuzione della prestazione sono compatibili con tali norme; laddove, in caso di sua mancata esibizione al momento della contestazione, ai fini della concessione del termine di 30 giorni di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 2005, è necessario che il conducente sia in possesso di una dichiarazione del vettore o del committente che ne attesti l’esistenza.  Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 197  Massime precedenti Vedi: N. 16905 del 2005 Rv. 584254 – 01, N. 26345 del 2020 Rv. 659682 – 01 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 02Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

7 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Curva di Widmark

«Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8498 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8498PEN), udienza del 08/02/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

2 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Avviso di farsi assistere basta che risulti nel verbale non occorre firma del conducente

«in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia» (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018 – dep. 2019 – Bontempi, Rv. 274978) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8489 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8489PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore NOCERA ANDREA

27 Feb

Codice della strada: Art. 186 CdS  Intervallo minimo tra prima e seconda misurazione

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica” (così Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729, conforme a Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8310 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8310PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

Considerato che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo, come nel caso di specie, a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare soccorso (in termini, “ex plurirnis”, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 01/03/2005, Rv. 230816); che, secondo unitario orientamento di questa Corte, la breve sosta effettuata sul luogo del sinistro è condotta inidonea ad escludere la responsabilità dell’agente in ordine al reato di fuga [cfr. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885:”In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone)]. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8308 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8308PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Codice della strada : Circolazione stradale abbagliamento

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista (cfr. Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, Rv. 272647 – 01). Si è precisato come il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8928 del 16/06/1992, Barlati, Rv. 191826 – 01). Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse violato il disposto di cui all’art. 141 cod. strada: l’imputato, proprio in ragione della presenza di luce abbagliante, si legge in motivazione, avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4155 del 01/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4155PEN), udienza del 08/11/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA