Categoria: Codice della strada

21 Apr

Codice della strada : Sforamento del periodo di sosta “pagato”

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il periodo di protrazione della

violazione, che, ai sensi del comma 15 dell’art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera  – della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o  indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del  divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla  sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria. Sez. 2, Ordinanza n. 4187 del 15/02/2024 (Rv. 670317-01) Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore:  AMATO CRISTINA. M. (MIGLIO LUIGI) contro C. (PARLANTI ROSSANA)  Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 01/02/2022 Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 15 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 20308 del 2011 Rv. 619340-01, N. 24938 del 2014 Rv. 633494-01

9 Apr

Codice della strada : Art. 189 CDS  Fuga

Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Ca- sule, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11889 del 21/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11889PEN), udienza del 14/03/2024, Presidente ESPOSITO ALDO  Relatore ESPOSITO ALDO

3 Apr

Codice della strada : Art. 186  CdS Alcoltest è l’imputato che deve provare che l’alcotest non è revisionato acquisendo la documentazione presso c.s.r.p.a.d. di Roma

In altri termini, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr. Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015).7.Tornando al caso in esame, se l’imputato avesse validamente dubitato del corretto funzionamento dello strumento e il giudice del merito avesse anch’egli ritenuto – per quel motivo – incerto l’esito dell’alcoltest, avrebbe dovuto trovare applicazione o la produzione (da parte dell’imputato) di copia del libretto metrologico dell’etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad-roma(at)pec.mit.gov.it.; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990, e dal detto sito è possibile scaricare il “modello richiesta accesso a documenti amministrativi”) ovvero dell’art. 507 c.p.p., (da parte del giudice di merito), in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016 Ud. -dep. 30/11/2016- Rv. 268606); il giudice, infatti, ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Ud. -dep. 14/03/2016- Rv. 266492) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12178 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12178PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

3 Apr

Codice della strada : Art. 116 del CdS La definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel biennio rispetto al nuovo illecito

“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero.” (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12498 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12498PEN), udienza del 21/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BELLINI UGO

25 Mar

Codice della strada : Art. 145 CdS Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza

In tema di circolazione stradale, l’obbligo dell’utente della strada di tenere in debita  considerazione l’eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il  conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l’esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l’introduzione nell’area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell’attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l’immissione.Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 154, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 10491 del 2004 Rv. 573322-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834- 01, N. 2864 del 2020 Rv. 656760-01   Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01) Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore:  GIANNITI PASQUALE

13 Mar

Codice della strada : Investimento di pedone

Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9174 del 04/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9174PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore RANALDI ALESSANDRO

5 Mar

Codice della strada : Art. 154 CdS

In particolare l’art.154, comma 3, lett.b) C.d.S. richiede che, per svoltare a sinistra anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente è tenuto ad accostarsi all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, ad eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questa; il presupposto della svolta peraltro consiste nella sicurezza di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (art.154 comma 1 lettera a) Cod.della Strada). Né d’altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell’affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, n.33385 del 8/07/2009, Ianniello, Rv. 240900; n.53304 del 29/09/2016, P.C. in proc.Sanavio, Rv.268691) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8288 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8288PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore BELLINI UGO

5 Mar

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all’applicazione dell’art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell’orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell’oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell’incidente può assumere la forma del dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata dall’art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di “fuga”, di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell’obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell’ampiezza della condizione di bisogno determinata dall’investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L’interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale “la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata” (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l’investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell’art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l’avverbio “già”, posto a presidio della locuzione “altri abbia già provveduto” intendersi secondo il suo significato e cioè – se riferito ad un verbo, come in questo caso – nel senso dell’avvenuto compimento dell’azione, e non di una situazione ancora in divenire.

Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell’imputato – consistita nell’aver abbandonato il luogo dell’incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l’intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto – abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8286 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8286PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore DAWAN DANIELA

5 Mar

Codice della strada : Art. 186 e 187  CdS Rifiuto non sussiste obbligo di dare avviso

Invero si è ormai consolidato l’orientamento per cui l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste nel caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 – 01; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Rv. 278548; Massime precedenti Conformi: N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8558 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8558PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

21 Feb

Codice della strada : Art. 187 CdS  Accertamenti non invasivi non è richiesta sintomatologia

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 – 01″). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5402 del 07/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5402PEN), udienza del 17/01/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA