Categoria: Codice della strada

5 Feb

Codice della strada : Art. 189 CDS Reato di fuga

‘E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, Balboni, Rv.261945). Inoltre le disposizioni (a- disposizionq di cui all’art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggino ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, 2/12/1994 n.4380 Rv. 201501; 30/01/2014, Rossini, Rv.259216), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. ‘E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12/12/2012, Meta, Rv.254667), laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro ai fini della configurazione del suddetto reato è richiesto che il bisogno di assistenza sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/2022, Manganelli Luigi, Rv.283212) di talchè il reato in questione è ravvisabile in caso di sinistro ricollegabile al comportamento dell’imputato possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv.271046) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3387 del 29/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3387PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BELLINI UGO

23 Gen

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, affinché il precetto dell’obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l’agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conl:o dell’accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell’accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (ex plurimis Sez. 4, n. 9212 del 11/2/2020, .Milani Anton, Rv. 278606). Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod.strada, invero, è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499). Il reato di omissione di assistenza presuppone, poi, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare per la vita o l’integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255), posto che l’elemento psicologico sussiste quantomeno nella forma del dolo eventuale nel momento in cui l’agente, per effetto del suo allontanamento, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituisce reato. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.1974 del 17/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1974PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore SERRAO EUGENIA

23 Gen

Codice della strada : Art. 186  CdS Avviso farsi assistere

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 – 01). Nella specie la Polizia municipale ha avvisato l’imputato di farsi assistere da un difensore ed il verbale risulta sottoscritto anche dall’imputato che ha dichiarato di non voler farsi assistere.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.1937 del 17/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1937PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CIRESE MARINA

16 Dic

Codice della strada : Art. 189 CDS Fuga

«il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza dell’elemento psicologico di questo reato e di quello dì cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, pertanto, «va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro» (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall’art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l’elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell’incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso. (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep.2009, D’Amato, Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che «nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza» (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv. 271046). 2.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ha sottolineato, infatti, che l’imputato ebbe piena contezza dell’incidente ed era consapevole che quell’incidente era idoneo ad arrecare danni alle persone, perché l’impatto aveva comportato il distacco dello specchietto retrovisore sinistro della macchina determinando la caduta a terra di un veicolo a due ruote e della persona che lo guidava. A questo proposito è utile ricordare che, come efficacemente chiarito da condivisibili arresti giurisprudenziali, «i contenuti dell’obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario». I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, «impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale» (ez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale – peraltro neppure invocata dal ricorrente – non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e «l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata» (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.48525 del 06/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48525PEN), udienza del 25/10/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

11 Dic

Codice della strada : Sinistro rapporto causale con l’evento

In base all’art.141, comma 2, C.d.S. «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»; ritenendo quindi, di conseguenza, che il comportamento dell’imputato si sarebbe comunque posto in diretto rapporto causale con l’evento in correlazione con i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen.. A tale proposito va ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta (attiva od omissiva), si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole, probabilità (Sez.4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep.2023, Licciardi, Rv. 284338- 02). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.48055 del 04/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48055PEN), udienza del 16/11/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore MARI ATTILIO

2 Dic

Codice della strada : Art. 187  CdS Rifiuto non ricorre se conducente non coinvolto in un sinistro si rifiuta di sottoporsi al solo prelievo ematico

Non integra il reato di cui all’art. 186, co. 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accerta- menti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sotto- posti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302).Pacifica è che la possibilità di procedere„ su richiesta delle forze dell’ordine operanti, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, è subordinata dalla legge all’esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche. Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma. Nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena in- dicate (in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che si era verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell’imputato). Ma la seconda condizione non ricorreva, perché dalla pronuncia in esame, così come da quella di primo grado, non risulta che l’imputato avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.46861 del 22/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46861PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

14 Nov

Codice della strada : Principio di Affidamento

Il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari; tra cui vanno ricordati:

1. l’art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”;

2. l’art. 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio;

3. l’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata; si tratta, quindi, di obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti.Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.44617 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44617PEN), udienza del 10/10/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore MARI ATTILIO

14 Nov

Codice della strada : Art. 116 cds Recidiva nel biennio

Appare opportuno premettere che «In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato», così, ex plurimis, Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405). Ciò posto, essendo la recidiva nella struttura dell’illecito di cui all’art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato, l’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, come peraltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motiva di Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 272209 («In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Fattispecie in cui la S. C. ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell’imputazione, fosse stata definitivamente accertata)»): in tale pronunzia, infatti, si è fatta applicazione proprio del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, respingendo il ricorso della Parte pubblica avverso sentenza liberatoria, poiché (come si legge alla p. 5, punto n. 2.2, del “considerato in diritto”) la «contestazione non fa menzione del definitivo accertamento della violazione amministrativa; sicchè il ricorrente [P.M.] avrebbe dovuto dare dimostrazione che questa era stata accertata in via definitiva».Non può seriamente dubitarsi che spetta all’Accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato (tra i numerosi esempi che si potrebbero fare di applicazione del richiamato principio, cfr., in tema di destinazione della droga allo spaccio, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, P.G. in proc. Grillo, Rv. 255165; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, P.G. in proc. Brambati, Rv. 241468; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229685; Sez. 4, n. 1355 del 20/12/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Valacchi, Rv. 204053; in tema di percepibilità dell’osceno per effetto della esposizione al pubblico delle pubblicazioni nel reato già previsto dall’art. 528 cod. pen. e ora depenalizzato ex art. 2, comma 2, lett. a, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, v. Sez. 3, n. 34417 del 06/07/2005, Furnari, Rv. 232486). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.44905 del 08/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44905PEN), udienza del 12/10/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CENCI DANIELE

1 Nov

Codice della strada : Art. 186 CdS Unica misurazione e sintomatologia basta per  condanna

“Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, valutando legittimo l’accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione alcolimetrica, attesa l’impossibilità di procedere alla seconda prova per la condotta ostruzionistica dell’imputato, in presenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione)”]. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.39534 del 29/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:39534PEN), udienza del 28/06/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

1 Nov

Codice della strada : Art. 186 CdS Avviso farsi assistere non occorre sottoscrizione verbale

“In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia” (Sez. 4 – , Sentenza n. 5011 del 04/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019 ) Rv. 274978 – 01). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.39881 del 02/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:39881PEN), udienza del 01/03/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore SOCCI ANGELO MATTEO