Categoria: Codice della strada

26 Ott

Codice della strada : Art. 187  CdS Accertamento preliminare speditivo con stik non occorre sintomatologia

In ogni caso si deve ribadire che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma ottavo dell’art. 187 cod. strada, è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici da sottoporre agli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Tale accompagnamento è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Pertanto, per gli accertamenti non invasivi non vi è alcuna necessità che il soggetto cui viene indirizzata la richiesta presenti una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti. Tale sintomatologia è richiesta – e soltanto in alternativa all’assenza del diverso presupposto della positività dell’accertamento non invasivo – unicamente per procedere al prelievo di campione biologico presso struttura sanitaria (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo Rv. 276363). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.40846 del 09/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40846PEN), udienza del 13/09/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

28 Set

Codice della strada : Art. 479 cp Produrre falso certificato assicurativo per dissequestro veicolo è falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale.

“integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di co- lui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell’autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del sog- getto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa” Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un’autorizzazione (in quanto finalizzata non già all’attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all’eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell’art. 479 del codice penale (cfr. Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730 Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36955 del 07/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36955PEN), udienza del 07/07/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore CUOCO MICHELE

28 Set

Codice della strada : Art. 186 CdS Prova avvenuto avviso di farsi assistere da difensore per esame alcolimetrico

“In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione”; Sez. 4 , n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro Davide, Rv. 278027 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante”; conforme, Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli Claudio, Rv. 275148 – 01).

in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue, urine e saliva), compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti Michele, Rv. 277946 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata). Con riguardo alle ipotesi di prelievo ematico finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all’art. 186 cod. strada (ma ugualmente può dirsi con riferimento alla diversa ipotesi di cui all’art. 187 medesimo codice), deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr. Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.37476 del 14/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37476PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore DAWAN DANIELA

12 Set

Codice della strada : Art. 187 CdS Guida in stato di alterazione

Infatti, l’accertamento sul sangue prelevato dall’imputato all’interno del nosocomio immediatamente dopo l’incidente ha attestato la presenza nel liquido di cannabinoidi.

Nel caso di specie, la sussistenza dello stato di alterazione a carico dell’imputato al momento della guida del veicolo è restituito dall’esito del citato esame del sangue, anche se il test disposto sulle urine ha dato esito negativo. L’esame del sangue è certamente in grado di certificare la sussistenza dei presupposti del reato in contestazione: la presenza dei metaboliti dei cannabinoidi nel sangue è indice del perdurante influsso delle sostanze stupefacenti sul soggetto. Riguardo alla cinetica dei principali stupefacenti e loro metaboliti è, infatti, noto che i principi attivi permangono sempre per un tempo piuttosto breve nel sangue e che esplicano i loro effetti solo quando sono presenti in questa matrice biologica. In tali casi la metabolizzazione in corso e quindi il processo di assorbimento corporeo, in relazione alla quantità rilevata superiore al valore soglia, è un processo che di per sé attesta l’alterazione dello stato psicofisico, poiché indica che è in corso lo smaltimento corporeo dell’effetto drogante: l’effetto dell’assunzione degli stupefacenti cessa, infatti, con la completa metabolizzazione da parte dell’organismo e sino a quando questa è in corso si deve ritenere l’assuntore in stato di alterazione, tanto più ove i valori rilevati siano indici di un processo metabolico lungi dal concludersi. In sintesi, l’accertamento ematico, ove positivo, è da ritenersi risolutivo sulla causa scatenante l’alterazione, che può ricondursi con certezza al recentissimo uso di droga (cfr. Cass., sezione quarta, sentenza n. 16895/2012 e più recente Cass., sezione quarta, sentenza 41376/2018). Dette emergenze attestano la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Uff. indagini preliminari Torino, Sent., 31/05/2023

23 Ago

Codice della strada : Art.  590  e non 590 bis cp in caso di sinistro con lesioni inferiori a 40 giorni e con art. 186 lett a cds

«il fatto contestato all’odierna imputata non è sussumibile – come desumibile dalla mera lettura della contestazione stessa – nell’ipotesi dell’art. 590 bis c.p.: le lesioni hanno infatti avuto una durata inferiore ai giorni 40, motivo per cui non possono essere ritenute gravi o gravissime in base al 10 comma della disposizione incriminatrice»; – «il fatto non è neppure sussumibile nel 2° comma dell’art. 590 bis c.p. poiché il tasso alcolemico era di valore tale da ricondurre la condotta alla lettera a) dell’art. 186, comma 2, D. Lgs. 285/1992 e non invece alla lettera c) prevista dalla medesima disposizione»; – «la competenza per il reato in contestazione, da ricondurre all’ipotesi dell’art.590, comma 1 c.p., appartiene pertanto al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 274/2000». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.34581 del 08/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34581PEN), udienza del 20/04/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore DI GIURO GAETANO

5 Ago

Codice della strada : Art. 186 CdS Alcoltest positivo e volume insufficiente scontrino valido

E’ difatti configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio, come nella specie, non segnali espressamente la sussistenza di un errore (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza, Rv. 269978, nonchè Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061, la quale, in motivazione ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. n. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “volume insufficiente” teso a evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/05/2023) 24-07-2023, n. 31843

29 Giu

Codice della strada : Art 116 cds Recidiva nel biennio

Ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 – dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701). Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di “recidiva nel biennio” che è stata formulata per l’identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401). Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. In tal senso il ‘nuovo’ reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25824 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25824PEN), udienza del 23/05/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CIRESE MARINA

30 Mag

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Con la sentenza sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 questa Corte ha chiarito che “i contenuti dell’obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario”. I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, “impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale” (pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e che l’investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Una corretta interpretazione della norma in esame conduce dunque a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata “dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso. Tanto determina la necessità che colui che invochi l’efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato” (sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 6 della motivazione). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 23-05-2023, n. 22100

9 Mag

Codice della strada : Sinistri stradale la ricostruzione è competenza del giudice

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17179

3 Apr

Codice della Strada: Il proprietario deve sempre sapere a chi affida il veicolo

Si richiama in proposito l’orientamento consolidato di questa Corte, che individua la ratio della disposizione sanzionatoria di cui si discute nel principio che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento ( Cass. n. 13748 del 2007; Cass. n. 12842 del 2009; Cass. n.29593 del 2017 ).

Corte cassazione seconda sezione Numero registro generale 5883/2020 2. Numero sezionale 2144/2022 -o Numero di raccolta generale 8882/2023 O Data pubblicazione 29.03.2023