Categoria: Forze dell’ordine

9 Mag

Forze dell’ordine : Individuazione personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 c.p.p., per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767). Ne viene che l’individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16263

26 Gen

Forze dell’ordine : Art. 337 cp Resistenza a Pubblico Ufficiale

E’ nota la differenza tra il reato di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale individuabile nel momento in cui la violenza o minaccia viene compiuta e nella direzione finalistica della condotta, atteso che nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale l’agente mira a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all’inizio di esecuzione, mentre nel reato di resistenza la violenza o la minaccia è posta in essere durante il compimento dell’atto d’ufficio (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2835 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2835PEN), udienza del 16/12/2022, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CRISCUOLO ANNA

30 Giu

Forze dell’ordine: Fotografia di un sms o di una pagina di un social network e’ utilizzabile

Sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l’acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un’immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635). Come pure la Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un social network a mezzo fotografia istantanea dello schermo (screenshot) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24600 del 24/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:24600PEN), udienza del 26/04/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore CANANZI FRANCESCO

10 Mag

Forze dell’ordine : Art. 497 ter cp Illecita detenzione di segni distintivi in uso ai corpi di polizia

Va, preliminarmente, rilevato che la previsione di cui all’art. 497-ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l’illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia (prima parte della norma), ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); al n. 2, e alternativamente, l’illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetl:i ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1 e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un quid pluris, non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest’ultimo reato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen. che sanziona solo il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in uso ai Corpi di polizia — mentre l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana). Analogamente si è affermato (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177) che “integra il delitto di cui all’art. 497-ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso del segno stesso”.

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.18219 del 06/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18219PEN), udienza del 03/02/2022, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore CALASELICE BARBARA

31 Gen

Bodycam e polizia

Via libera alle telecamere indossabili per i reparti mobili speciali.
di Stefano Manzelli

Le forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico ora hanno a disposizione le bodycam ovvero un moderno sistema tecnologico di prevenzione e repressione dei reati da utilizzare solo in particolari condizioni di rischio. In ogni caso le immagini catturate non sono considerate dati biometrici e potranno essere conservate per un periodo massimo di sei mesi.

Lo ha evidenziato il Ministero dell’interno con la circolare prot. 555/III-OP/DIV.1° del 18 gennaio 2022 e le relative linee guida.