Categoria: Furto

17 Apr

Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella di consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

21 Feb

Furto : Furto energia elettrica aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio,

La ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5687 del 09/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5687PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

30 Gen

Furto : Art. 625 nr 1 e 2 cp Violenza sulle cose

«in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 – 02); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2918 del 24/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2918PEN), udienza del 18/10/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

8 Gen

Furto : Art. 624 bis cp Abitazione Disabitata

Il Collegio condivide infatti – e intende perciò ribadire – i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché’non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l’esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto; dall’altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell’11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa)avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari; che l’immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.51595 del 29/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:51595PEN), udienza del 29/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

16 Dic

Furto : Art. 624 cp Furto e non ricettazione possesso carte di credito/assegni smarriti.

Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 dep. 2020, Rv. 278225 – 01; n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.47637 del 28/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:47637PEN), udienza del 08/11/2023, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore DE SANTIS ANNA MARIA

11 Dic

Furto : Fa benzina e non paga è furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento

Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243. Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019, ha ulteriormente precisato che è invece configurabile la truffa, nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizzi con il consenso della vittima, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri). Viceversa, si è condivisibilmente affermato che risponde dei reati concorrenti di insolvenza fraudolenta e di minaccia – e non, invece, di quello di rapina impropria – colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontani, omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l’impiegato del distributore, attesa l’assenza di una condotta di sottrazione (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, Galloni, Rv. 259582). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.47925 del 01/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:47925PEN), udienza del 18/10/2023, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

20 Ott

Furto : Art. 624 cp  Furto Consumato

Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 – 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.41235 del 11/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41235PEN), udienza del 13/09/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore GIORDANO ROSARIA

3 Ott

Furto : Destrezza

Le Sezioni Unite hanno già precisato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01; Sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione). Nella specie, la Corte territoriale ha affidato la propria valutazione al fatto che l’agente non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione, ma aveva posto in essere una manovra repentina. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.37989 del 18/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37989PEN), udienza del 14/06/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore DAWAN DANIELA

25 Set

Furto : Art. 624 cp Furto di energia elettrica mediante magnete aggravante del mezzo fraudolento

In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall’ente fornitore …» (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); – che la memoria non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che l’inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.36561 del 01/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36561PEN), udienza del 17/07/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore CIRILLO PIERANGELO

16 Lug

Furto : Art. 624 cp Supera casse e tenta di fuggire e’ furto consumato

Integra, invero, il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263 – 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01). Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, pur se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Ai fini della configurabilità del tentativo, occorre che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all’agente l’esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In sostanza, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata, posto che l’imputato è stato colto nella condotta delittuosa solo dopo il superamento della casse, arrivando finanche a fuggire ed acquisire una disponibilità – seppure per breve tempo – autonoma e immediata della refurtiva, da lui gettata al solo fine di evitare l’accertamento di un fatto già consumato. Quanto poi alla vigilanza mantenuta mediante il dispositivo dell’antitaccheggio, è noto come tale placca consenta una mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, ma non il controllo a distanza e diretto sul bene (ex multis, Sez. 5 n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 -01; Sez. 5, n. 6168 del 16/10/2015, PM in proc. Altobelli, Rv. 266071 -01).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25562 del 14/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25562PEN), udienza del 01/03/2023, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA