Categoria: Penale

21 Mar

Penale : Art. 479 cp Falsità ideologica in atto pubblico

Va infatti ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). E’ dunque indifferente la finalità che ha animato l’agente, non essendo richiesto nè l’animus nocendi, né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta alla negligenza o alla incapacità dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza o ad una errata interpretazione di disposizioni normative, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.9643 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9643PEN), udienza del 05/12/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore PISTORELLI LUCA

21 Mar

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita vende bene prima del pagamento dell’ultima rata

“integra il reato di appropriazione indebita il compratore di una compravendita con patto di riservato dominio che, prima d’avere interamente pagato il corrispettivo, alieni la cosa acquistata” (Sez.2, n. 40674 del 24/09/2009, Ballariano, Rv. 245298); infatti, il compratore diventa proprietario del bene ceduto solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, con la conseguenza che la proprietà rimane in capo all’alienante, per cui è irrilevante che quest’ultimo abbia agito per il recupero delle somme anziché della res. Nel caso di specie, viene contestato al ricorrente il fatto di avere ceduto a terzi beni che non erano propri in quanto ricevuti con vendita con patto dì riservato dominio prima del pagamento dell’ultima rata cui peraltro l’imputato stesso era rimasto inadempiente; ne consegue che la contestazione comprende la violazione della specifica destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna (vedi Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017 Rv. 270092 – 01); nessun dubbio può quindi aversi in ordine alla consumazione del reato e alla irrilevanza della presenza o meno di una specifica richiesta di restituzione da parte dell’avente diritto. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9410 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9410PEN), udienza del 02/12/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

16 Mar

Penale : Art. 630  cp Sequestro di persona a scopo di estorsione

Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell’altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. 6, Sentenza n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271963); e il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, punito dall’art. 630 cod. pen., si distingue da quello di sequestro di persona, previsto dall’art. 605 cod. pen., per la diversità dell’elemento psicologico, essendo quest’ultimo reato caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico ravvisabile nell’intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione. (Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252264). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.8723 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8723PEN), udienza del 01/02/2023, Presidente CRISCUOLO ANNA  Relatore APRILE ERCOLE

16 Mar

Penale : Art. 628 cp  Rapina impropria violenza in luogo diverso e a persona diversa del derubato

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 – 01; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

7 Mar

Penale : Calunnia

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.2018, Lusi, Rv. 272754; Sez.6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.9387 del 06/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9387PEN), udienza del 10/01/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GERONIMO PAOLO

2 Mar

Penale : Sequestro Preventivo

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (ad es. Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.8473 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8473PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente SARNO GIULIO  Relatore CERRONI CLAUDIO

27 Feb

Penale : Il Prezzo, il Prodotto e il Profitto  del Reato  Definizioni

A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che “in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8429 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8429PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

19 Feb

Penale : Travisamento della prova

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguata- mente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta in- compatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esi- stenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5412 del 08/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5412PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

31 Gen

Penale : Art. 588 cp Rissa

E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata, principio questo che può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un’offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006,Rv. 236513;Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, Rv. 242596;Sez 5, n. 32381 del 19/02/2015, Rv. 265304; Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, Rv. 279085). Del resto è lo stesso concetto di rissa o zuffa che evoca in sé lo scambio di insulti e percosse, tra più persone, sicchè appare poco compatibile con l’ordinaria dinamica di tale reato una posizione di mera passività, atteso che in tale caso non dovrebbe ritenersi integrato il reato di rissa nella condotta di chi aggredito da altre persone, reagisca difendendosi (Sez. 5, n. 22587 del 02/02/2022 Rv. 283398). Piuttosto, il principio espresso recentemente da questa Corte -secondo cui in tema di rissa è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti, solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo (Sez. 5, n. 33112 del 08/10/2020 Rv. 279972)- al di là del dato che risulta comunque inapplicabile alla fattispecie in esame per le ragioni evidenziate dal Tribunale del riesame, deve pur sempre essere letto in relazione al configurarsi di una situazione imprevista determinatasi nell’ambito della contesa, quale ad esempio il chiaro ed evidente sopravvenuto venir meno dell’intento aggressivo in uno dei gruppi contrapposti ponendosi coloro che si difendono in una posizione del tutto passiva limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga (Sez. 5, n. 10080 del 23/06/1980, Rv. 146127). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.3461 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3461PEN), udienza del 02/12/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore PEZZULLO ROSA

31 Gen

Penale : Legittima Difesa

Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore; essendo essa configurabile solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080 – 01, Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003 – dep. 06/02/2003, Di Giulio, Rv. 22344101) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.3448 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3448PEN), udienza del 07/12/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SESSA RENATA