Categoria: Penale

28 Feb

Penale :Art. 640 cp  Truffa

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, la prova dell’elemento soggettivo “può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione” (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunghiglia, Rv. 279908 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 39472 del 19/06/2023, Correra). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7337 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7337PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

28 Feb

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.273216 – 01); perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez.1,n 45616 del 14/10/2013, Rv.257345 – 01); l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1,n.20954 del 18/01/2011, Rv.250417; Sez.3, n.11031 del 05/02/2015, Rv.263433). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7717 del 22/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7717PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente ANDREAZZA GASTONE  Relatore DI STASI ANTONELLA

28 Feb

Penale : Ne bis in idem

«Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; fra le successive, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7710 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7710PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore SIANI VINCENZO

21 Feb

Penale : Art. 727 cp

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all’art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l’autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria” (Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015, Rv. 263998); Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.5996 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5996PEN), udienza del 09/01/2024, Presidente GALTERIO DONATELLA  Relatore DI STASI ANTONELLA

12 Feb

Penale : Art. 13 comma 13TU Stranieri

«integra il delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell’ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell’autorizzazione temporanea per le finalità di cui all’art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l’autorizzazione ha la sola funzione di limitare l’efficacia dell’ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato» (Sez. 1, n. 28297 del 09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.4896 del 02/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4896PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore GALATI VINCENZO

5 Feb

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo delle persone

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. peri., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216) 4. E’ infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del solo ricorrente Biondi. I reati contestati non sono reati propri„ che possono cioè essere commessi solo da chi abbia la titolarità di una licenza di pubblico intrattenimento o della gestione di un’attività. L’art. 659, comma 1, cod.pen., punisce «chiunque» disturba l’occupazione e il riposo delle persone. L’art. 681 cod.pen. punisce «chiunque» tiene un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, in questo caso senza rispettare il limite di capienza del locale, e secondo la giurisprudenza di legittimità «Integra la contravvenzione prevista dall’art. 681, cod. pen., l’organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica di cui all’art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attività esercitata in via permanente e professionale, sia nell’ipotesi di allestimento occasionale o unico» (Sez. 3, n. 55361 del 2018, Rv. 274565), ovvero, secondo la massima riportata nella sentenza impugnata, «La norma incriminatrice prevista dall’art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo» (Sez. 1, n. 33779 del 10/06/2013, Rv. 257176).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3788 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3788PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MASI PAOLA

5 Feb

Penale : Art. 629 cp Estorsione

In tema di estorsione, una pretesa contrattuale, così come nel caso concreto il preteso esercizio di un diritto, è contra ius ed integra il reato quando l’agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell’an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2 n. 34242 del 11/07/2018 Rv. 273542-01; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020 Rv. 279211-01). L’esercizio anche solo paventato di un diritto per scopi eccentrici rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato, o comunque non dovuti nell'”an” o nel “quantum”, onde conseguire un profitto “contra ius”, può ben integrare il delitto di estorsione (Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). In tal senso si è affermato che integra una “intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l’intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l’altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nelran” o nel “quantum” o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi “contra ius”, dovendosi valutare sia l’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l’eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013, Rv. 256219-01; Sez. 2, n. 34242 (7) dell’11/07/2018, Rv. 273542-01)”(Sez. 2 , n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3749 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3749PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA

5 Feb

Penale : Art. 707 cp Spiegazione tardiva circa il possesso di strumenti idonei ad aprire serrature

L’imputato, diversamente dal testimone, non ha l’obbligo di dire la verità, ma ha anzi il diritto, oltre che di tacere, anche di mentire nel processo, senza che da ciò possano derivargli conseguenze negative. Si deve pertanto ritenere che una spiegazione “tardiva”, se resa dall’imputato in un momento in cui essa non è più verificabile, nei termini che si sono detti, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall’art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo. La giustificazione del possesso di tali strumenti deve essere relativa alla loro «attuale destinazione», all’imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand’anche plausibile) sull’utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un’attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l’uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in detta attività (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, cit.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3742 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3742PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

30 Gen

Penale : Art. 635 cp Danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede

In tema di danneggiamento, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l’agente abbia fatto affidamento sull’ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l’accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l’esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 – 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1382 del 11/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1382PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PILLA EGLE

23 Gen

Penale : Dolo

La conclusione risulta assolutamente logica anche quanto alla componente psicologica del delitto, alla luce del principio per il quale il dolo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01, in materia di truffa, ma con considerazioni di rilievo generale). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1808 del 15/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1808PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente ZAZA CARLO  Relatore DE MARZO GIUSEPPE