Categoria: Penale

30 Ago

Penale : Art. 629 cp Estorsione del datore di lavoro

L’imputata è stata riconosciuta colpevole del delitto di estorsione facendosi corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità “Nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge ed ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro sia di gran lunga superiore all’offerta e, quindi, ponendoli in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivalga a perdere il posto di lavoro, è configurabile il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. L’eventuale accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso di accettazione da parte di quest’ultimo delle suddette condizioni vessatorie, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè ingiusto è il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato comunque ad assicurarsi una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera” (per tutte: Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553 – 01; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521; Sez. 2, n. 28682 del 5/06/2008, Beritivegna, non mass.). Al riguardo, la Corte territoriale evidenzia come la persona offesa abbia chiesto nel corso dell’esecuzione del contratto il dovuto adeguamento e come la minaccia di licenziamento abbia svolto efficienza causale nel costringerla ad accettare una retribuzione inferiore. Si tratta di una condotta che non si sottrae all’applicazione della fattispecie estorsiva, in quanto non ci si trova dinanzi ad una mera prospettazione di accettare un lavoro sottopagato, ma della corresponsione da parte del datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, di uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, assumendo così il profitto che lo stesso ne ricava natura ingiusta (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 275783 – 01, in motivazione pag. 2-3). Quanto alla prospettazione di porre fine al rapporto di lavoro, infatti, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, la prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, Rv. 246306). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13/07/2023) 09-08-2023, n. 34775

23 Ago

Penale : Art. 340 cp  interruzione di pubblico servizio

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporanea (tra tante, Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272321). Non è infatti richiesta la natura urgente ed indifferibile del servizio.   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.34378 del 04/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34378PEN), udienza del 13/06/2023, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore CALVANESE ERSILIA

5 Ago

Penale : Art. 590 cp Lesioni da morso di animale

Va evidenziato come questa Corte di legittimità abbia da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto, In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Di recente, questa Corte di legittimità ha altresì ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.) Nella specie, peraltro la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal A.A. il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo è trascinato dietro” (vedi pg. 4 sentenza di primo grado). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 24-07-2023, n. 31821

21 Lug

Penale : Art. 610  cp Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del p.m. volta a costringere il soggetto escusso a rendere dichiarazioni confermative dell’assunto accusatorio prospettazione dell’arresto in caso di reticenza

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell’art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell’assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l’arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., anche sotto il profilo dell’eccesso colposo, a fronte di condotta posta in essere in violazione delle norme processuali fondanti il dovere giuridico che si assume dotato di efficacia scriminante).  Sez. 5, Sentenza n. 20365 del 27/01/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284449 – 01 Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: RUGGIERO MICHELE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 18/06/2021 603038 Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2019 Rv. 276633 – 01, N. 34124 del 2019 Rv. 276903 – 01, N. 40485 del 2019 Rv. 277748 – 01, N. 29261 del 2017 Rv. 270869 – 01, N. 6208 del 2021 Rv. 280507 – 01, N. 2220 del 2023 Rv. 284115 – 01

21 Lug

Penale : Circonvenzione di incapaci incapacità di intendere e di volere della persona offesa

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltà di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacità decisionali e sull’autonomia di gestione).  Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/2023 Ud. (dep. 26/05/2023) Rv. 284729 – 01 Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: R. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/06/2022 594044

16 Lug

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita di denaro

«in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del “denaro”, contenuta nell’art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01, relativa a una fattispecie concernente un’operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l’accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l’emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati). La sentenza n. 43634 del 23/09/2021, cit., ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui risponde del delitto di appropriazione indebil:a, cui all’art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione„ violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24136 del 05/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24136PEN), udienza del 04/04/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

11 Lug

Penale : Art. 628 cp  Strappa di mano il cellulare è rapina

Si dà atto che l’imputato aveva strappato di mano il cellulare alla persona offesa e l’aveva gettato per terra, così integrando il reato di rapina, il cui profitto può essere costituito anche da un’utilità non economica, quale, per l’appunto, quella di fare uno sfregio alla persona offesa; rilevato che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 — 01), secondo cui, nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale, che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui; Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23652 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23652PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

11 Lug

Penale : Art. 640 cp Procedibilità

Il delitto di truffa, all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d’ufficio solo nei casi  in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24512 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24512PEN), udienza del 27/04/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

11 Lug

Penale : Querela negozio giuridico

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente per la sua validità che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479); difatti, «occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell’interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l’intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884)», in quanto «in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all’autorità procedente la sicura 2 (f individuazione del fatto-reato» (Sez. 4, n. 8486/2022, cit.). Tanto più che, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 – dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24833 del 08/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24833PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

4 Lug

Penale : Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento Immigrazione

Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso” (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421). L’orientamento della giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidato, nell’affermare anche che “per la configurazione dei reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regoiarizzazione deiia ioro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante ii rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato” (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, pronunciata in un caso inerente ad attività propedeutiche rispetto a pratiche di regoiarizzazione di lavoratori stranieri, in relazione ai quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro; in senso analogo, si veda Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387).  La decisione assunta dalla Corte territoriale si appalesa quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. i., n. 45210 ciei 15/10/202.1, Pitt, n. m.; Sez. i, n. JJ3L9 del 21/04/2022, n. m.), che ritiene sussistente un rapporto di alternatività tra le fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini non appartenenti all’Unione Europea e di favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Secondo ia costante giurisprudenza di legittimità, ii reato de quo è configurabile, in presenza del compimento di atti solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), che siano volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, in quanto protrattasi oltre lo spirare del termine legittimato da un regolare permesso di soggiorno) dello straniero nello Stato. Integra la fattispecie tipica ora in esame, quindi, ia condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere ii rilascio o ii rinnovo dei permesso di soggiorno (Sez. i, n. 12748 dei 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/03/2023) 28-06-2023, n. 28203