Categoria: Polizia Giudiziaria

19 Apr

Polizia Giudiziaria: Art 384 cpp Fermo di indiziato di delitto pericolo di fuga

«In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione “ex ante”, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si potesse dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449 – 02). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

17 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 384 cpp  Fermo di indiziato di delitto

Il fermo realizza un’anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell’ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un verso, dall’esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Moynu, Rv. 276449). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

9 Apr

Polizia Giudiziaria: Identificazione indagato da parte della  P.G.

L’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 4 n. 19047 del 29/03/2017 Rv. 269887 – 01, Bianchi; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 24761401; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003, Dallandyshja, Rv. 22680501; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000, Perdichizzi, Rv. 21652201; Sez. 3, n. 7854 del 03/06/1998, Manssori E, Rv. 21135601; Sez. 1, n. 9936 del 14/10/1997, Oronely, Rv. 20876401; Sez. 1, n. 3935 del 13/03/1995, Yakham, Rv. 20186701)

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12179 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12179PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

13 Mar

Polizia Giudiziaria: Querela la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità

Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ Baia Antonio, Rv. 282648)). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8290 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8290PEN), udienza del 13/12/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore DAWAN DANIELA

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Localizzazione mediante rilevamento satellitare gps

Si deve ribadire la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la localizzazione “da remoto”, a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio» (Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386 – 01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966 – 02; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542 – 01; Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253953 – 01; Sez. 1, n. 9416 del 07/01/2010, Congia, Rv. 246774 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, 2008, Rv. 239635 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.9015 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:9015PEN), udienza del 14/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MONACO MARCO MARIA

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Individuazione, personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8999 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8999PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore RECCHIONE SANDRA

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 260 cpp Distruzione delle merci

L’art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la difficile o particolarmente onerosa custodia; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica; c) l’evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione. All’evidenza, nel presente caso si configura la prima tra le ipotesi formulate dalla norma alla luce dei costi che la conservazione della quarantina di borse sequestrate all’imputato imponeva all’Erario (reperimento e messa a disposizione degli spazi; spese di custodia) senza alcuna concreta possibilità di recupero a carico dell’imputato o a mezzo della rivendita dei beni, vietata dalla legge. Correttamente pertanto, in tali casi, è stato stabilito il principio per cui contro il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 260, comma terzo, c. p.p., abbia disposto l’alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l’incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016 Praz Rv. 267349 – 01; in motivazione si fa espresso riferimento al provvedimento ex art.260 comma 2 bis c. p. p.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8934 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8934PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente DI PAOLA SERGIO  Relatore FLORIT FRANCESCO

5 Mar

Polizia Giudiziaria: Querela sottoscrizione autentica

Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un’altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell’occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569). In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Colombini, Rv. 261631) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8920 del 29/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8920PEN), udienza del 08/02/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SGUBBI VINCENZO

28 Feb

Polizia Giudiziaria: Pericolo di fuga

Va poi ricordato che, per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, è necessario e sufficiente accertare – con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo – l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 – 01): in definitiva, il requisito dell’attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale si giunga a ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell’indagato al processo e, in caso di condanna, all’irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017, F., Rv. 269630 – 01). Il pericolo di fuga è, infatti, la “rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia” (Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, PM in proc. Sylla, Rv. 282592); nel pericolo di sottrazione alla pretesa di giustizia non c’è solo il rischio di non esecuzione della decisione irrevocabile di condanna, ma anche la possibilità che l’indagato si sottragga ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria in fase di indagini, alla celebrazione del processo, o all’esecuzione di ulteriori misure cautelari a suo carico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135), con conseguente rischio di allontanamento clandestino da parte della persona (Sez. 6, Sentenza n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7705 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7705PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore CURAMI MICAELA SERENA

21 Feb

Polizia Giudiziaria: Notificazione avvenuta “a mani proprie”  a fronte di differente luogo indicato nell’elezione di domicilio

Notificazione avvenuta “a mani proprie”, a fronte di differente luogo indicato nell’elezione di domicilio tenuto conto di consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione eseguita “a mani proprie” dell’imputato, pur in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario (tra le tante, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017 dep. 2018, Rv. 272309 – 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6220 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6220PEN), udienza del 08/01/2024, Presidente CAPOZZI ANGELO  Relatore COSTANTINI ANTONIO