Categoria: Polizia Giudiziaria

21 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 629 cp Estorsione Consumata

Secondo l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all’estorsore anche se sia predisposto l’intervento della polizia, che provveda immediatamente all’arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.” (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell’evento. Il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata (“… costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa”) prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell’estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall’agente. Di conseguenza, la Corte territoriale, respingendo l’appello, ha correttamente escluso la possibilità di ipotizzare la sussistenza di una fattispecie tentata. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.7950 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7950PEN), udienza del 25/10/2022, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore TUTINELLI VINCENZO

16 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 337 cp Resistenza a Pubblico Ufficiale

Integra difatti il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (ex plurimis, Sez. 1, n. 29614, 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.7871 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7871PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ANTEZZA FABIO

10 Mar

Polizia Giudiziaria: Riconoscimento Fotografico

In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell’indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall’affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell’identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8399 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8399PEN), udienza del 14/02/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

7 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina propria e impropria

E’ stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 – dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata “materialmente”, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 – dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina “consumata”. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina “impropria” sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella “propria” richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

2 Mar

Polizia Giudiziaria: Estrazione  fotogrammi dai filmati di videosorveglianza

Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile l’attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone al fine di evidenziare eventuali somiglianze e giungere quindi all’identificazione dei soggetti ritratti (Sez. 6, n. 41695 del 14/06/2016, Bembi, Rv. 268326-01), atteso che in tema di prove la copia di estratta da un documento informativo ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808-03).  Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8658 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8658PEN), udienza del 25/11/2022, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA

27 Feb

Polizia: Giudiziaria Impronte Digitali

“Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (così, ex multis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8326 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8326PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

21 Gen

Polizia Giudiziaria Art. 337 e 341 bis cp Resistenza e oltraggio possono concorrere

E’ pacifico che il reato di resistenza e quello di oltraggio, possono concorrere nella ipotesi in cui la condotta criminosa, pur ledendo unitariamente l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si realizza oltre che attraverso condotte minacciose violente, attraverso condotte dirette a offendere la reputazione dell’agente che attingano l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, allorché sia minata la reputazione dell’intera pubblica amministrazione. Ai fini della esclusione ritenuta sussistenza del reato di oltraggio, escludendo che il reato fosse assorbito in quello di resistenza, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte a stregua del quale il reato di oltraggio non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Nella massima ora riportata si evidenzia che nella fattispecie l’imputata, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare. La dinamica descritta in tale decisione dà conto di una progressione della condotta dell’agente, distinguendo una prima parte della condotta, in cui le parole oltraggiose costituivano manifestazione di un comportamento offensivo volto a contestare il prestigio e l’onore dei due agenti, in quanto appartenenti alla Polizia di Stato precisando che solo successivamente, davanti alla reiterata ed insistita richiesta di documenti, l’imputata aveva minacciato di morte almeno uno dei due poliziotti. Si tratta di una dinamica della condotta del tutto diversa dalla fattispecie in esame in cui, viceversa, le modalità del fatto, ricostruito attraverso le parole di uno dei presenti secondo cui, all’arrivo dei poliziotti, l’imputata e la sorella li aveva investiti con parole ingiuriose e minacciose (brutti stronzi, chi credete di essere, ve la faremo pagare), rendono configurabile un’unica e unitaria condotta.  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.1937 del 18/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1937PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GIORDANO EMILIA ANNA

21 Gen

Polizia Giudiziaria Metodo Mafioso

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.2137 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2137PEN), udienza del 14/10/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

11 Gen

Polizia Giudiziaria: Criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia

Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale. Ed, infatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti genericamente una azione intimidatoria – trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione – la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un “quid pluris”, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Rv. 186479). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.505 del 10/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:505PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

21 Dic

Polizia Giudiziaria : I filmati estrapolati dai social e riportati in annotazioni di pg sono utilizzabili

Sul punto la Corte di appello ha offerto una risposta corretta, sottolineando che si trattava di un filmato estratto dal web – estratto dal portale Youtube, come riferito dal teste Brugnone -, pacificamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. e legittimamente utilizzabile, trattandosi di videoregistrazione effettuata da privato in luogo pubblico. Ed infatti, le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che, in ragione del luogo in cui le riprese sono state effettuate, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787; Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267): ne deriva che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); peraltro, in caso di mancata produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Di Benedetto, Rv, 268787). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.47152 del 13/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47152PEN), udienza del 18/10/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore CRISCUOLO ANNA