Categoria: Ricettazione

9 Apr

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso  percepire un assegno dal sodalizio criminale per un congiunto arrestato.

Va premesso che «integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti» (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305). Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323); naturalmente, non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto (cfr. Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); tale elemento soggettivo si configura invece «quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.13214 del 02/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13214PEN), udienza del 22/02/2024, Presidente GUARDIANO ALFREDO  Relatore SGUBBI VINCENZO

25 Mar

Ricettazione : Art. 648 ter cp Autoriciclaggio

Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione dii valori sono comportamenti che importano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecita reimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità della loro origine delittuosa. La norma incriminatrice in esame, infatti, considera sufficiente all’integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa; da ciò consegue la configurabilità dell’autoriciclaggio anche nel caso in cui il trasferimento del denaro avvenga in favore di soggetti diversi dal disponente (nel caso di specie del co- imputato Rossi) mediante l’utilizzo di conti correnti di destinazione aperti presso istituti di credito ubicati in terzi paesi esteri (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 – 01; Sez. 2, n. 1:3352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 10572 del 21/02/2023, Scalzo)   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11080 del 15/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11080PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

21 Feb

Ricettazione : Art. 648 cp Configurabilità del reato

Al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6323 del 13/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6323PEN), udienza del 07/11/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore IMPERIALI LUCIANO

15 Gen

Ricettazione : Art. 648 cp. Elemento distintivo  tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione

Giova ricordare che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2 – , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 276954 – 03) 2.La Corte ha altresì correttamente respinto l’istanza di qualificazione della condotta ascritta alla Patrono come favoreggiamento reale. La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, Sentenza n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 ) Rv. 272370 – 01) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.881 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:881PEN), udienza del 14/11/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

14 Nov

Ricettazione : Art. 648 bis Riciclaggio

Si ha riciclaggio, infatti, ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454). 3.5. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44836 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44836PEN), udienza del 11/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO

30 Ago

Ricettazione: Art. 648 cp Ricettazione

Secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità :

– “l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto” (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell’11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304-01) e non “occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario” (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955);

– “ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto” (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01);

– “la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede” (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

– “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo consistere in un mero sospetto” (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07/07/2023) 11-08-2023, n. 34857

4 Lug

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23441 del 29/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23441PEN), udienza del 02/05/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PELLEGRINO ANDREA

26 Mag

Ricettazione : Art. 648 e 648 bis cp  Differenze

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè Rv. 270302-01), anche tenendo conto, in relazione al caso di specie e alle circostanze di fatto sommariamente richiamate e non compiutamente e logicamente analizzate, della potenziale rilevanza della sostituzione delle targhe (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo; Rv. 273899-01), nonchè del trasferimento di un bene da un luogo ad un altro (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10/02/2023) 02-05-2023, n. 18256

3 Mag

Ricettazione : Art. 648 cp  Rinvenimento grossa somma di denaro

Il principio di riferimento a riguardo va mutuato da quanto affermato, anche di recente, in tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 14-04-2023, n. 16012

28 Apr

Ricettazione : Art. 474 cp Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 — 01). Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all’art. 474 c.p. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 06-04-2023, n. 14613