Categoria: Ricettazione

30 Ago

Ricettazione: Art. 648 cp Ricettazione

Secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità :

– “l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto” (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell’11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304-01) e non “occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario” (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955);

– “ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto” (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01);

– “la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede” (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

– “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo consistere in un mero sospetto” (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07/07/2023) 11-08-2023, n. 34857

4 Lug

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23441 del 29/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23441PEN), udienza del 02/05/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PELLEGRINO ANDREA

26 Mag

Ricettazione : Art. 648 e 648 bis cp  Differenze

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè Rv. 270302-01), anche tenendo conto, in relazione al caso di specie e alle circostanze di fatto sommariamente richiamate e non compiutamente e logicamente analizzate, della potenziale rilevanza della sostituzione delle targhe (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo; Rv. 273899-01), nonchè del trasferimento di un bene da un luogo ad un altro (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10/02/2023) 02-05-2023, n. 18256

3 Mag

Ricettazione : Art. 648 cp  Rinvenimento grossa somma di denaro

Il principio di riferimento a riguardo va mutuato da quanto affermato, anche di recente, in tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 14-04-2023, n. 16012

28 Apr

Ricettazione : Art. 474 cp Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 — 01). Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all’art. 474 c.p. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 06-04-2023, n. 14613

2 Mar

Ricettazione : Ricettazione anche se il furto è procedibile a querela

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso. Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8695 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8695PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

26 Gen

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

«Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l’imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 – 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2512 del 20/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2512PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente BONI MONICA  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

21 Gen

Ricettazione : Art. 648cp  Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, rv 236914). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1521 del 17/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1521PEN), udienza del 29/11/2022, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore DI PISA FABIO

10 Dic

Ricettazione : Art. 648 bis cp Riciclaggio consumazione e tentativo discrimen

I delitti a consumazione anticipata, che non tollerano la clausola di estensione della punibilità alla corrispondente fattispecie tentata (art. 56 cod. pen.) sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all’offesa del bene giuridico o nell’usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il “minimum” per l’esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato (nei termini, Sez. 2, n. 55416, del 30/10/2017, Rv. 274254). Occorre, dunque, verificare, in ragione della tecnica di formulazione normativa, se il delitto di riciclaggio possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività “tese” o “volte” a far perdere le tracce della provenienza illecita della res oggetto di trasformazione, senza che sia necessario l’inverarsi di un evento morfologicamente apprezzabile. Per una soluzione solo apparentemente affermativa v. Sez. 2, n. 37559, del 30/5/2019; in senso contrario (ammissibilità del tentativo) la sentenza n. 55416/2017 e Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Rv. 262506: è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato “costruito” come delitto a consumazione anticipata. Proprio in ragione della attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alla condotta di chi “compie” delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, non pare possa ragionevolmente escludersi il compimento, inquadrabile nell’ipotesi del tentativo di “atti idonei diretti in modo non equivoco” ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe (Sez. 2, n. 55416/2017, cit.), ovvero l’essere in procinto di trasferire all’estero la res furtiva. Diversamente, nella fattispecie, la condotta dissimulatoria si era già consumata con il “paludamento amministrativo” dei monili f provento di delitto/ ricevuti. Il che consente di ritenere corretta, anche sul punto, la decisione impugnata, come diffusamente argomentata (sul punto, v. Sez. 2, n. 11277 del 4/3/2022, Rv. 282820). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.46285 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46285PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore PERROTTI MASSIMO

29 Nov

Ricettazione :  Art. 648 bis cp Riciclaggio

L’apporre targhe su un veicolo privo di targhe e di documento di circolazione è un comportamento che, anche da un punto di vista di elemento soggettivo, ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa dello stesso; si deve poi ribadire che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile (come ritenuto nel caso in esame) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa; Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44180 del 21/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44180PEN), udienza del 04/10/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE