Categoria: Sanzioni Pecuniarie

29 Apr

Atti contrari alla pubblica decenza

di A. Villafrate

Gli atti contrari alla pubblica decenza, reato disciplinato dall’art. 726 c.p. e depenalizzato dal 2016, sono puniti con una sanzione pecuniaria se commessi in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico

Il reato di atti contrari alla pubblica decenza (turpiloquio) previsto e disciplinato dall’art 726 c.p, è stato depenalizzato per intervento del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Trattasi infatti ad oggi di un illecito amministrativo che viene integrato quando “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza”.

Non è necessario che gli atti siano effettivamente percepiti da terzi, è sufficiente che gli stessi siano anche solo percepibili.

Sanzione art. 726 c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per questo illecito, da euro 5.000 a euro 10.000, è stata di recente oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 95/2022, che ha bocciato l’art. 726 c.p. Troppo elevata e contraria al principio di proporzionalità la sanzione prevista per questo illecito, soprattutto se la si rapporta con la sanzione prevista per il reato ben più grave di atti osceni in luogo pubblico e per condotte che, sebbene più pericolose, sono punite in misura inferiore dal Codice della Strada.

Quali sono gli atti contrari alla pubblica decenza?

Gli atti contrari alla pubblica decenza sono in generale quelli che violano le regole della civile convivenza, previste da una società organizzata. La norma pone un limite alle modalità con cui un soggetto può manifestare il proprio pensiero. Il termine decenza, attorno al quale ruota il significato della norma è rappresentato dal sentimento della morale, della pudicità, della costumatezza. Sono inoltre atti contrari alla pubblica decenza quelli che sono in grado di suscitare sentimenti di ripugnanza.

Esempi di atti contrari alla pubblica decenza

Gli esempi più significativi dell’illecito arrivano dalla giurisprudenza. La Cassazione al riguardo ha qualificato come atti contrari alla pubblica decenza, le seguenti condotte, anche se alcune si riferiscono al periodo in cui tale illecito configurava un reato:

orinare contro il muro di un cimitero (sentenza n. 16477/2019);
orinare all’esterno di un locale adibito a discoteca (sentenza n. 10845/2018);
orinare sul muro di una via cittadina (sentenza n. 30801/2017);
esibire i glutei scoperti in un luogo di pubblico transito (sentenza n. 23083/2011);
stare sdraiato in un’auto completamente nudo a fianco di una donna semisvestita (sentenza n. 23234/2012);
indossare un abbigliamento trasgressivo e spinto se accompagnato da condotte capaci di suscitare disgusto, disagio o riprovazione (sentenza n. 389860/2014).

Atti contrari alla pubblica decenza: competenza

Con la depenalizzazione del reato il compimento di atti contrari alla pubblica decenza, una volta accertato l’illecito amministrativo di specie da parte degli agenti competenti, il trasgressore ha la possibilità di contestare la violazione rivolgendosi direttamente al Prefetto. La contestazione però deve realizzarsi nel termine di 30 giorni dalla violazione o dalla notifica del verbale.

Il soggetto può presentare scritti difensivi e il Prefetto può disporre la comparizione personale del soggetto.

Il Prefetto una volta analizzato il contenuto del verbale, gli scritti difensivi e ascoltato le persone interessate che ne hanno fatto richiesta, può:

disporre l’archiviazione del procedimento avviato a carico del trasgressore;
confermare il verbale emettendo l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della multa, che su istanza dell’interessato e previa dimostrazione della propria situazione economica, può essere pagata ratealmente.

Nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il soggetto interessato può ricorrere al Giudice di Pace.

Art. 726 c.p.: oblazione

L’oblazione, ovvero la possibilità di definire il procedimento penale a proprio carico, estinguendo il reato, pagando una somma pari alla metà della pena massima prevista, non è più possibile dopo l’intervenuta depenalizzazione.

Differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza

La differenza tra gli atti osceni e quelli contrari alla pubblica decenza è stata ribadita dalla Cassazione nella sentenza n. 43939/2019 “La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.”

Fonte Studio Cataldi