Categoria: Stalking

8 Set

Stalking : Art. 572 e 612 bis cp  possono concorrere

“In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l’ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità.” (Cass. sez. VI n. 10626/2022 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori). Uff. indagini preliminari Torino, Sent., 13/07/2023

4 Set

Stalking : Art. 572 c.p. Maltrattamenti in Famiglia

Integrata la fattispecie di reato cui all’art. 572 c.p., dovendosi in proposito rimarcare che l’abitualità nel delitto di maltrattamenti può essere integrata anche nel caso in cui il compimento di più fatti delittuosi che determinano sofferenze fisiche o morali, avvenga in un lasso di tempo non necessariamente prolungato ma comunque idoneo a dar luogo ad uno stato di soggezione dei familiari conviventi vittime del reato (Sez.6, n. 21087 del 10/05/2022, Rv. 283271; Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017,Rv. 272452). Va ricordato che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, senza che assuma rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poichè, data la natura abituale del delitto, l’intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi non fa venir meno l’esistenza dell’illecito. Si è parlato anche di atti di sopraffazione sistematica tali da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza; l’elemento psichico, poi si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell’agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest’ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253041). Quanto all’elemento soggettivo del reato la giurisprudenza è costante nel senso che per la sussistenza dell’elemenl:o soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p., non è necessario che l’agente abbia perseguito particolari finalità, nè il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, 3 luglio 1990, Soru).

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12/07/2023) 28-08-2023, n. 35877

30 Ago

Stalking : Art. 571 e 572 cp Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti  differenze

L’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, Rv. 278744), mentre l’uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti. Si è, infatti, affermato che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorchè sostenuta da “animus corrigendi”, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso ex art. 571 c.p. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sè giuridicamente leciti (Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110). Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05/07/2023) 23-08-2023, n. 35494

11 Giu

Stalking : Art. 572 cp Violenza Assistita

Questa Corte ha già ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull’equilibrio psicofisico dello stesso (Fattispecie di genitori che avevano fatto assistere reiteratamente una bambina dell’età di un anno agli atti di violenza e minaccia posti in essere nei confronti dei fratelli, Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620).  La finalità della norma è quella di tutelare l’incolumità psicofisica dei minori nell’ambiente familiare, che dovrebbe assicurare un armonioso sviluppo psichico, invece, compromesso da condotte violente e umilianti e dal clima di sopraffazione instaurato dal maltrattante nei confronti di un componente della famiglia, sicchè è configurabile il delitto di maltrattamenti anche nel caso in cui i minori non siano vittime dirette dei maltrattamenti, ma ne siano vittime forzate, coinvolte indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi. Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, Rv. 272985).  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10/05/2023) 29-05-2023, n. 23324

11 Giu

Stalking : Art. 574 cp Sottrazione di Minori

Integra il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora. (Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013, I., Rv. 255621; Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545) Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato de quo, sì come integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, C., Rv. 239881) Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20/04/2023) 06-06-2023, n. 24325

7 Giu

Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti anche se separati

In adesione alla giurisprudenza più recente di questa Corte, oltre che al dato normativo, si ritiene che quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell’ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio (o con l’unione civile) la persona resta comunque “familiare”, presupposto applicativo dell’art. 572 c.p..

La separazione coniugale, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall’altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall’art. 143, comma 2, c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicchè il coniuge separato resta “persona della famiglia” come peraltro si evince anche dalla lettura dell’art. 570 c.p. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020).  A questo dato formale se ne aggiunge uno di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà della donna, negate nella relazione di coppia dall’uomo maltrattante (in questi termini p. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011, ratificata con la L. 27 giugno 2013, n. 77).  L’interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell’art. 572 c.p. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poichè, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l’agente l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06/04/2023) 29-05-2023, n. 23322

26 Mag

Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti verso alunni

Il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta. Perchè esso si configuri, dunque, è sufficiente che il comportamento dell’agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima l’anzidetta condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale: dato, quest’ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee (non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali), che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche, in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l’introduzione di un elemento da essa non richiesto (in questo senso, in motivazione, Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107) Non può non essere suggestiva, a sostegno di quanto appena osservato, la diversa struttura normativa riservata dal legislatore, ad esempio, al “contiguo” delitto di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), questo sì costruito espressamente come reato di evento ed a forma vincolata (“chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da…” determinare una serie di situazioni psicologiche o comportamentali specificamente definite).  Del resto, per quel che riguarda specificamente i maltrattamenti verso bambini di piccolissima età, costituisce espressione di una medesima lettura normativa, muovendo anch’essa dalla necessità e sufficienza di una condotta oggettivamente maltrattante, la giurisprudenza formatasi in tema di c.d. “violenza assistita”, secondo cui il reato si configura nei confronti dell’infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, qualora esse siano idonee ad incidere sul suo equilibrio psico-fisico (Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620).  Avuto riguardo, dunque, alla specifica vicenda in rassegna, dev’essere affermato il principio per cui; “in presenza di condotte obiettivamente maltrattanti, perchè caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima, il reato si configura anche nel caso in cui quest’ultima, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post-traumatico”.  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08/03/2023) 17-05-2023, n. 21111

15 Mag

Stalking : Art. 660 cp Molestia può essere realizzata anche per mezzo di una sola azione.

La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione. Come è noto, infatti, il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa)” – conformi Sez. 6 n. 43439 del 23/11/2010, Rv. 248982 e Sez. 1 n. 19631 del 12/06/2018, Rv. 276309.  3.1. Inoltre, per integrare la fattispecie criminosa nella ipotesi di un’unica azione tale condotta deve necessariamente essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice; infatti, l’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, in alternativa, l’atto per essere molesto deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1 n. 6064 del 06/12/2017, Rv. 272397).  Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10/02/2023) 04-05-2023, n. 18744

15 Mag

Stalking : Art 387 bis cp Configurabilità del reato a seguito di assoluzione per 572 cp

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l’assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l’improcedibilità per remissione della querela o l’eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perchè il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  La ratio della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, conformemente a quanto previsto dall’intera legge, allorchè vengano applicate misure cautelari non custodiali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) o la misura precautelare di cui all’art. 384-bis c.p.p. che sono fondate esclusivamente sulla spontanea osservanza dell’indagato imputato e hanno, quindi, una minore efficacia in termini di prevenzione e reiterazione della condotta criminosa.  Non vi sono profili di censura costituzionale non solo perchè vi sono nell’ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di obblighi imposti dall’autorità giudiziaria (e dall’autorità amministrativa), come nell’art. 385, comma 4, c.p., e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, ma anche perchè è volta a dare applicazione a plurimi articoli della Convenzione di Istanbul (art. 51 e 52), ma soprattutto l’art. 53 par. 3, secondo cui “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del par. 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive”.  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/03/2023) 09-05-2023, n. 19442

3 Mag

Stalking : Art. 570 bis cp  Violazione degli obblighi di assistenza familiare,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicchè l’inadempimento costituisce di per sè oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 4677 del 19/01/2021, Rv. 280396; Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, Rv. 250090).Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16261