Categoria: Stupefacenti

17 Apr

Stupefacenti : Art. 85 DPR 309 del 90  Ritiro patente disposta dal giudice a seguito di condanna

Occorre premettere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall’art. 85 d.P.R. cit., non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. cit. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 – 01). Deve, inoltre, osservarsi che, poiché le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 del d.P.R. cit., hanno natura facoltativa e non obbligatoria – per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 – 03) – nel caso in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, confermando le pene accessorie con una motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, attestata dai precedenti specifici. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.14018 del 05/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14018PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore VIGNA MARIA SABINA

30 Gen

Stupefacenti : Art. 74 TU  Stupefacenti  Associazione per delinquere

«Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2540 del 19/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2540PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente GUARDIANO ALFREDO  Relatore SGUBBI VINCENZO

15 Gen

Stupefacenti : Art. 110 cp e 74 DPR 309/90 Elemento distintivo tra concorso e associazione

Sul punto, questo Collegio ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 – dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550 – 01) che «L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie)». Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.834 del 09/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:834PEN), udienza del 10/11/2023, Presidente VILLONI ORLANDO  Relatore GALLUCCI ENRICO

19 Dic

Stupefacenti : Art. 73 DPR 309/90 Stupefacenti dose minima

Il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (sez.3, n. 47660 del 9/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.49904 del 14/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49904PEN), udienza del 09/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

14 Nov

Stupefacenti : Spaccio non occorre effettiva consegna basta accordo

Va premesso che, secondo la remota e prevalente giurisprudenza, la cessione, la vendita, l’acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull’oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell’acquisto) del negozio, non occorrendo l’effettiva consegna della sostanza (o l’effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell’acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, an- che sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l’hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tonnassini, non massinnata; Sez. 1, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). Si è altresì affermato che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente con- segnata all’acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il con- senso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell’accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell’oggetto dell’azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell’art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.44484 del 06/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44484PEN), udienza del 05/10/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

26 Ott

Stupefacenti : Aggravante disponibilità arma

L’aggravante in esame presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell’arma in capo alla stessa persona, senza che sia necessaria una finalizzazione dell’arma alla realizzazione della condotta concernente lo stupefacente. La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità richiede, per la configurazione dell’aggravante, la mera continuità spazio-temporale tra la detenzione di sostanza stupefacente e la detenzione dell’arma (ex plurimis, Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep.2018, Feretti, Rv. 272150 – 01; Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Cozzolino, Rv. 249574 – 01). L’elemento che rende più grave la condotta e il suo disvalore è, infatti, ravvisabile, analogamente all’aggravante prevista dall’art.625 n.3 cod. pen. per il furto, nella possibilità per il detentore di servirsi dell’arma per difendere il possesso dello stupefacente (Sez. 6, n. 3414 del 23/01/1996, Pescione, Rv. 204511 – 01).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.40739 del 06/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40739PEN), udienza del 19/09/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore SERRAO EUGENIA

7 Giu

Stupefacenti : Coltivazione Domestica

Non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che vi è, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate per mancanza di tipicità, nonchè la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonchè, in via gradata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30/01/2023) 30-05-2023, n. 23520

26 Mag

Stupefacenti : Confisca denaro

Nel caso di specie, tuttavia, all’imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato fosse provento di Spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, così venendo a mancare il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità.  E’ preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l’art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 30861 del 13/07/2022, Buratto; Sez.3, n. 7074 del 23/01/2013, Rv.253768).  Può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente “soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l’attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perchè le stesse non possono qualificarsi come “strumento”, o quale “prodotto”, o “profitto” o “prezzo” del reato” (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).  Venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21/03/2023) 02-05-2023, n. 18033

7 Gen

Va sequestrato lo smartphone allo spacciatore che utilizza la galleria fotografica per pubblicizzare le droghe in vendita

Incontestabile la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Legittima la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’uomo e non giustificabile con le sue disponibilità economiche. Legittimo, infine, anche il sequestro del telefono cellulare, utilizzato come mezzo per presentare la merce in vendita.

di A. Ievolella

Cass. pen., sez III, ud. 18 novembre 2022 (dep. 13 dicembre 2022), n. 47071
Legittimo il sequestro dello smartphone utilizzato dallo spacciatore per presentare, tramite foto, ai potenziali clienti le droghe in vendita.

Concordi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale e i giudici della Corte d’Appello: l’uomo sotto processo, beccato ad avere a disposizione numerosa e varia sostanza stupefacente, va ritenuto colpevole di «detenzione di droga a fine di spaccio».

A margine i giudici sanciscono anche la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’uomo e degli smartphone da lui posseduti. E proprio su questi ultimi due elementi è centrato il ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell’uomo.

Secondo il legale è palesemente erronea la confisca del denaro e dei telefoni cellulari posseduti dal suo cliente. Ciò perché, con riferimento alla pecunia, non si è tenuto conto, secondo il legale, «dell’attività lavorativa svolta dall’uomo» e tale da giustificare il possesso di denaro contante, e, allo stesso tempo, si è ignorato il fatto che all’uomo è stata contestata «una condotta di detenzione di sostanza, non di cessione».

Per quanto concerne poi i telefoni cellulari, il legale sostiene sia palese «l’assenza di un effettivo rapporto.

Cass. pen., sez III, ud. 18 novembre 2022 (dep. 13 dicembre 2022), n. 47071
Presidente Marini – Relatore Mengoni

Fonte Studio Cataldi

16 Nov

Stupefacenti:- Consumo di Gruppo

Le Sezioni Unite, come noto, hanno chiarito che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258): condizioni che, all’evidenza, non ricorrono nel caso di specie. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.43258 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43258PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore PAVICH GIUSEPPE