Categoria: Stupefacenti

7 Giu

Stupefacenti : Coltivazione Domestica

Non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che vi è, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate per mancanza di tipicità, nonchè la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonchè, in via gradata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30/01/2023) 30-05-2023, n. 23520

26 Mag

Stupefacenti : Confisca denaro

Nel caso di specie, tuttavia, all’imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato fosse provento di Spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, così venendo a mancare il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità.  E’ preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l’art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 30861 del 13/07/2022, Buratto; Sez.3, n. 7074 del 23/01/2013, Rv.253768).  Può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente “soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l’attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perchè le stesse non possono qualificarsi come “strumento”, o quale “prodotto”, o “profitto” o “prezzo” del reato” (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).  Venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21/03/2023) 02-05-2023, n. 18033

7 Gen

Va sequestrato lo smartphone allo spacciatore che utilizza la galleria fotografica per pubblicizzare le droghe in vendita

Incontestabile la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Legittima la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’uomo e non giustificabile con le sue disponibilità economiche. Legittimo, infine, anche il sequestro del telefono cellulare, utilizzato come mezzo per presentare la merce in vendita.

di A. Ievolella

Cass. pen., sez III, ud. 18 novembre 2022 (dep. 13 dicembre 2022), n. 47071
Legittimo il sequestro dello smartphone utilizzato dallo spacciatore per presentare, tramite foto, ai potenziali clienti le droghe in vendita.

Concordi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale e i giudici della Corte d’Appello: l’uomo sotto processo, beccato ad avere a disposizione numerosa e varia sostanza stupefacente, va ritenuto colpevole di «detenzione di droga a fine di spaccio».

A margine i giudici sanciscono anche la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’uomo e degli smartphone da lui posseduti. E proprio su questi ultimi due elementi è centrato il ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell’uomo.

Secondo il legale è palesemente erronea la confisca del denaro e dei telefoni cellulari posseduti dal suo cliente. Ciò perché, con riferimento alla pecunia, non si è tenuto conto, secondo il legale, «dell’attività lavorativa svolta dall’uomo» e tale da giustificare il possesso di denaro contante, e, allo stesso tempo, si è ignorato il fatto che all’uomo è stata contestata «una condotta di detenzione di sostanza, non di cessione».

Per quanto concerne poi i telefoni cellulari, il legale sostiene sia palese «l’assenza di un effettivo rapporto.

Cass. pen., sez III, ud. 18 novembre 2022 (dep. 13 dicembre 2022), n. 47071
Presidente Marini – Relatore Mengoni

Fonte Studio Cataldi

16 Nov

Stupefacenti:- Consumo di Gruppo

Le Sezioni Unite, come noto, hanno chiarito che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258): condizioni che, all’evidenza, non ricorrono nel caso di specie. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.43258 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43258PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore PAVICH GIUSEPPE

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti sequestro somma di denaro

“La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).

“pericolo di dispersione del denaro in questione…”, sia con riguardo al pericolo che le somme sequestrate “se restituite sarebbero senza dubbio reimpiegate appena possibile in attività analoghe o comunque reinvestite e rese irrintracciabili ai fini della confisca”, conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.38079 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38079PEN), udienza del 15/09/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti consumo di gruppo

Va, al riguardo, rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, è configurabile a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258).

16 Set

Stupefacenti: concetto di detenzione

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine “detenzione” non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefaciente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.32955 del 07/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32955PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

9 Mar

Stupefacenti:  Presenza di più condotte riconducibili all’art. 73 dpr 309/90

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall’art. 73 del d.P.R n. 309 del 1990, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave soltanto quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative. Laddove, invece, queste ultime siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013). Più specificamente, per escludersi il concorso formale di reati, è necessario che le plurime azioni tipiche siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, dal medesimo soggetto, ed abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404). Sicché, nel caso di coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente il concorso va escluso in presenza di condotte poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo (Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D’Antoni, Rv. 215175). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.7055 del 28/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7055PEN), udienza del 02/12/2021, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore ROSATI MARTINO

14 Feb

Stupefacenti : Stupefacenti concetto di detenzione

Il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095 – 01). Nello stesso senso Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537 – 01, per cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell’esercizio continuo e/o immrdiato di un potere manuale sulla stessa. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.21057 del 28/05/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21057PEN), udienza del 06/05/2021, Presidente GENTILI ANDREA  Relatore SEMERARO LUCA 

31 Gen

Stupefacenti : Coltivazione

Quanto alla condotta di illecita coltivazione, il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui «Il reato… è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente» (in tal senso SS. UU., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624-02). L’assunto del Supremo Consesso dà peraltro continuità all’orientamento in precedenza largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che, in più occasioni, ha chiarito che «Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura» (così, ex multis, Sez. 4, n. 27213 del 21/05/2019, Bongi, Rv. 275877-01, nonchè Sez. 4, n. 32485 del 20/03/2019, Maurilio, Rv. 277103-01)    Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.9177 del 08/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9177PEN), udienza del 02/02/2021, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore SESSA GENNARO