Varie : Nuove modifiche al CP e CPP
Sulla G.U. n.300 del 27-12-2023 è stata pubblicata la LEGGE 27.12.2023, n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Vigente al: 11-1-2024 che modifica i sottonotati articoli del Codice Penale e Procedura penale
Art. 52 Modifica all’articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1. All’articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
Art. 53 Modifiche all’articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro 1. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis e’ sostituito da seguente: «3-bis. L’autorita’ giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e’ piu’ assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu’ campioni, con l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e’ assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorita’ giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»; b) al comma 3-ter: 1) al primo periodo, le parole: «puo’ procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«La distruzione puo’ avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorita’ giudiziaria, ed e’ preceduta dal prelievo di uno o piu’ campioni, con l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 364».
Art. 54 Modifica all’articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro 1. Ai fini della semplificazione delle attivita’ materiali connesse all’inventariazione dei beni sequestrati, all’articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l’elenco puo’ essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantita’ puo’ essere indicata per massa, volume o peso».
Art. 55 Operazioni sotto copertura 1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell’ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e’ inserita la seguente: «517-quater,».
Art. 56 Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione 1. All’articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter e’ inserito il seguente: «5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall’articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all’autorita’ di polizia o all’autorita’ giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta’ industriale nonche’ per l’individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprieta’ industriale».