Categoria: Violenza

26 Ott

Violenza : Art. 18 TULPS Manifestazione pubblica concetto di promotore

Ritiene il Collegio che tale condotta rientri senz’altro nella nozione di “promotore” elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale l’ha ravvisata non solo nell’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche in colui che si attivi per la sua riuscita, ponendo in essere una concreta attività che è ben distinta dalla semplice partecipazione alla manifestazione illegale non integrante reato. Si è pertanto qualificato come promotore: il soggetto che era alla guida di un corteo ed incitava a manifestare sollecitando con vari slogan da lui trasmessi per microfono, la partecipazione dei giovani al corteo non autorizzato (Sez. 6, n. 9140 del 07/07/1975, Mura, Rv. 130889 – 01); il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d’ordine (Sez. 1, 08/06/1995, Messina, Rv. 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 04/07/1977, Cappelletti, Rv. 137319); la persona che durante il corteo, con il megafono aveva “gridato le ragioni della manifestazione”, impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 – 01; Cass. pen. Sez. II, 02/11/2017, n. 50109, non massimata); un soggetto riconosciuto “leader” del gruppo, che aveva intrattenuto un’interlocuzione con le forze dell’ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell’adunata (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200 – 01). Si è, inoltre, chiarito che nella nozione di “promotore” va compreso non solo l’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17/04/1973, Bernardini, Rv. 126175) atteso che Ole espressionil’promotorié 4indettè; contenute nel menzionato art. 18, si riferiscono, nell’accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l’adunanza, al far sì che essa si verifichi (Sez. 1, 14/02/1966, Martino, Rv. 101212).  Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.39830 del 02/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:39830PEN), udienza del 16/03/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore MELE MARIA ELENA

25 Set

Violenza : Art. 582 -585 cp  Lesione aggravate da più persone riunite

L’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo. (Sez.5, n. 35274 del 14/07/2022, Rv. 283648). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36770 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36770PEN), udienza del 05/06/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore PILLA EGLE

5 Ago

Violenza :Art. 572 cp Maltrattamenti

“ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi” (Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, dep. 2010, Rv. 246028 – 01). Il principio citato prende in esame quelle condotte poste in essere attraverso continue espressioni ingiuriose e maltrattamenti fisici da parte di operatori di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza, al fine di evidenziare come il requisito dell’abitualità deve valorizzare il clima di generalizzata sopraffazione a cui partecipa l’agente anche nei termini di omesso – consapevole e doveroso – intervento a tutela. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/06/2023) 13-07-2023, n. 30575

21 Lug

Violenza : Tentato Omicidio

In tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l’azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l’effetto avuto di mira. Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023 Cc. (dep. 15/05/2023) Rv. 284722 – 02 Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: D. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.) Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA’ MINORI CATANZARO, 06/12/2022 603063

16 Lug

Violenza : Art. 628cp Rapina impropria consumata o tentata discrimen

Il delitto di rapina impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sè o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sè o ad altri l’impunità; è, invece, tentato quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla “res” in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sè e l’agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sè o ad altri l’impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell’imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10/05/2023) 20-06-2023, n. 26738

29 Giu

Violenza : Danneggiamento esposizione fede pubblica procedibile d ufficio

La rottura del lunotto è stata posta in essere mentre l’autovettura del querelante si trovava in sosta nella pubblica via con conseguente consumazione del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635, commi primo e secondo, ipotesi n. 1 cod. pen., reato che non rientra nell’elenco dei reati depenalizzati dal d.l.gs. 7/2016 ed è procedibile di ufficio anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25272 del 12/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25272PEN), udienza del 23/02/2023, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

15 Mag

Violenza : Art. 583 cp Sfregio Permanente

In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perchè ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv, 270137) ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto; ma è altrettanto vero che, quando – come nel caso di specie – vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione – tecnica – di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell’impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull’estetica del volto; in altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell’osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l’aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell’uomo medio. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19/04/2023) 05-05-2023, n. 18894

31 Gen

Violenza : Il livido è lesione personale

Giuridicamente corretta è anche la decisione della Corte d’appello di Ancona di considerare il livido, riportato dal ,,,,, in conseguenza della condotta dell’imputato, come una «malattia» (nel corpo), ai sensi dell’art. 582 cod. pen., con la conseguente parimenti corretta qualificazione del fatto accertato come lesione personale e non come percosse. Ciò alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione – che è condiviso dal Collegio – secondo cui l’ematoma rientra nella nozione di «malattia» in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31088 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795-01; Sez. 5, n. 2081 del 05/12/2008, dep. 2009, De Silvio, Rv. 242544-01; Sez. 1, n. 11000 del 09/05/1978, Piccinotti, Rv. 139944-01; Sez. 1, n. 263 del 21/02/1969, Negri, Rv. 111449-01).Il livido – nome comune dell’ecchimosi – costituisce infatti un tipo di ematoma e consiste anch’esso in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che, ancorché caratterizzato da un minore versamento di sangue, comporta pur sempre un’alterazione anatomica, alla quale fa naturalmente seguito un processo riabilitativo. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3501 del 27/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3501PEN), udienza del 15/11/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

21 Gen

Violenza : Art. 610 cp Violenza Privata

Il delitto di violenza privata, reato di evento, richiede soltanto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un ulteriore fine particolare, che costituisce un antecedente psichico della condotta del tutto irrilevante, vale a dire il mero movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2220 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2220PEN), udienza del 24/10/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CANANZI FRANCESCO

29 Apr

Violenza sessuale di gruppo, la giovane età non è di per sè un’attenuante

di A. Villafrate

Negate dalla Cassazione ai giovani stupratori di gruppo le attenuanti generiche art. 62 bis c.p in ragione della loro età, esse non possono essere riconosciute dal giudice per benevolenza, ma devono essere motivate in modo non generico

Violenza di gruppo e attenuante della giovane età

Accolto il ricorso del Procuratore Generale, che contesta la concessione delle attenuanti in favore dei giovani imputati, responsabili del reato di violenza di gruppo. La Cassazione ricorda infatti che la giovane età è un’attenuante solo quando pregiudica la maturità del soggetto e la capacità di valutare la propria condotta in base alle regole del vivere civile. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto dalle prove sono emerse versioni contraddittorie e imprecise dei fatti e l’accusa comune mossa alla vittima di aver fornito una versione falsa e calunniosa nei loro confronti, quando in realtà, dalle prove, è emerso “un giudizio di certezza in termini incontestabili” sulle responsabilità degli imputati. Questa la decisione contenuta nella Cassazione n. 15659/2022
La vicenda processuale

Sei imputati vengono ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p in quanto hanno compiuto atti sessuali in danno di una cittadina britannica, dopo averle somministrato sostanze stupefacenti, meglio note come droga dello stupro.

La Corte di Appello riduce la pena della reclusione in favore dei diversi imputati, riconoscendo agli stessi le attenuanti generiche.

I giovani imputati non meritano le attenuanti generiche

Tutti gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori ricorrono in Cassazione, con ricorsi distinti, ma ciò che preme evidenziare è il ricorso del Procuratore Generale, che deduce in detta sede la violazione dell’art. 62 bis c.p che contempla le attenuanti generiche.

Il Procuratore contesta in particolare alla Corte di non aver preso in considerazione in misura adeguata la allarmante personalità, esclusa solo a causa della giovane età e dall’assenza di precedenti penali. In realtà, sottolinea il Procuratore, la versione dei fatti data dagli imputati non solo è diversa da quella fornita dalla persona offesa, ma questa, a loro dire, è calunniosa e falsa perché frutto di premeditazione, nonostante le divergenti narrazioni dei vari imputati. Nel concedere le attenuanti generiche la motivazione, sostiene il Procuratore, deve indicare elementi positivi in grado di giustificarne la concessione, ipotesi però che nel caso di specie, non è rilevabile. Poiché le attenuanti generiche non possono essere frutto di una benevola concessione da parte del giudice il Procuratore chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.

Giovane età: attenuante se incide sulla capacità di valutazione

La Cassazione prima di tutto, in un punto della motivazione, chiarisce che il contenuto della sentenza della Corte di Appello sulla responsabilità degli imputati è frutto di una valutazione assai approfondita di tutti gli elementi probatori acquisiti, che hanno permesso di giungere a un giudizio di certezza incontestabile

Fondato inoltre il ricorso avanzato dal Procuratore, che la Corte accoglie. Vero in effetti che la Corte di Appello ha riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche in conseguenza della valorizzazione della ammissione dell’addebito. Il tutto, in piena contraddizione con le divergenze significative delle plurime versioni degli imputati, imprecisioni e contraddizioni che la stessa Corte di Appello ha ritenuto che aprissero la porta al sospetto di una “ricostruzione della vicenda non genuina.”

Del tutto generico inoltre, per gli Ermellini, il riferimento all’elemento della giovane età. Al riguardo la Cassazione ricorda infatti che l’età può essere un’attenuante solo quando svolge “un’effettiva incidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa ed è, quindi, necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.”

Fonte Studio Cataldi