Codice della strada: Art. 186 CdS  Rifiuto – in caso di rifiuto non sussiste obbligo di dare avviso al difensore

18 Lug

Codice della strada: Art. 186 CdS  Rifiuto – in caso di rifiuto non sussiste obbligo di dare avviso al difensore

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le tante, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028-01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579-01) Ciò in quanto l’avvertimento ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, e l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, cod. strada. E’ stato osservato, ancora, che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l’atto, significa che l’interessato vi abbia acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada – è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente. Ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed at1:uazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che «Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomal:iche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida». La lettera della norma, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce, altresì, ,attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche «Nel procedere agli accertamenti» ovvero in caso di «rifiuto opposto dall’interessato», significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva prevista dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Operata questa ulteriore precisazione – esclusivamente utile ad illuminare l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del compimento dell’atto assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata – deve ritenersi, condividendo quanto affermato dall’orientamento sopra indicato, che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilonnetrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27616 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27616PEN), udienza del 26/05/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore D’ANDREA ALESSANDRO

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