Codice della strada: Art. 189 cds Omissione di Soccorso

17 Ott

Codice della strada: Art. 189 cds Omissione di Soccorso

L’obbligo di fermarsi e di prestare l’ assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona insorge, a norma dell’art. 189, comma 1, cod. strada, in presenza di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’interessato. Il presupposto dell’obbligo in esame è dunque costituito dalla mera ricollegabilità dell’incidente al comportamento dell’utente della strada:concetto molto più ampio di quello di responsabilità. L’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non insorge dunque soltanto allorché l’interessato abbia cagionato l’incidente o abbia comunque una responsabilità nella causazione di quest’ultimo ma anche quando il soggetto abbia comunque esplicato un qualunque ruolo nella cinematica del sinistro, anche senza alcuna responsabilità. Il reato di fuga è infatti un reato omissivo di pericolo, in quanto la legge impone all’ agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia in qualunque modo riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre effetti lesivi ( Cass., Sez. 4, n. 3982 del 28-1-2003) o da cui sia in concreto derivato un danno alle persone ( Cass., Sez. 4, n. 20235 del 14- 6-2006, Mischiatti; Sez. 4, n. 5454 del 9-5-2000; Sez. 4, n. 34621 del 21-8- 2003).Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.7527 del 19/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7527PEN),udienza del 05/12/2018,Presidente IZZO FAUSTO Relatore DI SALVO EMANUELE 

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