Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

27 Feb

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

Considerato che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo, come nel caso di specie, a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare soccorso (in termini, “ex plurirnis”, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 01/03/2005, Rv. 230816); che, secondo unitario orientamento di questa Corte, la breve sosta effettuata sul luogo del sinistro è condotta inidonea ad escludere la responsabilità dell’agente in ordine al reato di fuga [cfr. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885:”In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone)]. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8308 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8308PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

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