Codice della strada: Tamponamento a catena veicoli incolonnati

22 Giu

Codice della strada: Tamponamento a catena veicoli incolonnati

“Nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cass. civ., sez. III, 18234/2008). Cass.VI sezione civile 1 giugno 2022 n.17896

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