Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata

25 Ott

Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata

Di Lucia Izzo

Il Giudice di Pace di Frosinone ribadisce la necessita che la P.A. motivi espressamente sulle ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata

Il verbale notificato al trasgressore, che contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve altresì motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita, non essendo stato possibile agire in via immediata. Spetta alla P.A., infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 632/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un’opposizione a sanzione amministrativa promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall’avv. Dario Simonelli, destinatario di un verbale per violazione degli artt. 148, comma 11 (soprasso vietato), 141, comma 11, e 7, comma 14, del Codice della Strada.

Il ricorrente, nell’impugnare il verbale, eccepisce la mancanza di prova delle infrazioni commesse, stante anche la mancata contestazione immediata dell’infrazione e l’incompletezza della motivazione resa nel verbale gravato.
La P.A. deve dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa

In effetti, conferma il giudice onorario, nella copia del verbale notificato al ricorrente non si legge la motivazione per la quale la contestazione non è stata effettuata, poiché la frase risulta incompleta. E l’Amministrazione è rimasta contumace senza depositare documentazione a sostegno della sua pretesa.

Il Giudice di Pace rammenta come l’art. 201 C.d.S. prescriva che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dovrà essere, entro 90 giorni dall’accertamento, notificato all’effettivo trasgressore.

La norma, spiega la sentenza, “è finalizzata a tutelare il diritto di difesa, tanto più se si considera che è onere della P.A. dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa, depositando, inoltre, la documentazione relativa cl contesto”, mentre nel caso di specie l’amministrazione è rimasta contumace senza depositare alcunché. Ed è per tali motivi che il giudicante ritiene di accogliere la domanda ai sensi dell’art 7, penultimo comma, della Legge n. 150/2011 sotto il profilo dell’insufficienza di prova.

Contestazione immediata a tutela del diritto di difesa

La pronuncia si innesta nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della contestazione differita. Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all’art. 201 C.d.S. assuma “un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio” svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

Di conseguenza, “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”.

La necessità di indicare espressamente le ragioni, tra quelle previste dall’art. 201 C.d.S., per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore è stata recentemente ribadita anche Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 511/2020, nei confronti di un conducente che era stato “pizzicato” dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti.

Anche in tale occasione il giudice ha posto l’accento sulla “funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa” che svolge la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del Codice della Strada.

Analogamente il Giudice di Pace di Gaeta che, nella sentenza n. 362/2020, ha ribadito (richiamando una Circolare del Ministero dell’Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni) che se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, nel verbale andrà “riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l’hanno impedita”.

Fonte Studio Cataldi

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