Esercizi pubblici : Art. 517 cp Falso marchio CE

26 Mag

Esercizi pubblici : Art. 517 cp Falso marchio CE

Le confezioni di catene luminose recavano “sull’involucro contenitivo la marcatura CE attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili nonostante che la sezione di cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza”, aggiungendo che la circostanza per la quale, nel capo di imputazione, non fossero indicate le norme di sicurezza violate non costituisce motivo di nullità del capo di imputazione, posto che la contestazione in fatto era precisa (sezione di cablaggio inferiore ai limiti).

Nel pervenire a tale conclusione la Corte d’appello si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità alla luce della quale, in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato, come nella specie, in modo puntuale, la mancata indicazione della normativa che regola la materia oggetto della violazione è irrilevante e non determina nullità, quando non abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01) e tale pregiudizio deve essere dimostrato e non soltanto apoditticamente affermato da chi eleva l’eccezione di indeterminatezza del capo d’accusa.  Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24/01/2023) 27-04-2023, n. 17395

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