Esercizi pubblici: Sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito

3 Gen

Esercizi pubblici: Sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito

L’art 19 ter del D.L. 06.11.2021, n. 152 convertito con Legge 29.12.2021 nr 233  recante:  «Disposizioni  urgenti  per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr n.310 del 31.12.2021, ha introdotto la sanzione per  la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi  importo,  effettuati con carte di debito e credito, la sanzione amministrativa per  tale violazione è di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per  la citata sanzione si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell’articolo  16  in materia di pagamento in  misura  ridotta.  L’autorità’  competente  a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima  legge  n. 689 del 1981 e’ il prefetto della  provincia  nella  quale  e’  stata commessa  la  violazione.  La sanzione decorre dal  01 gennaio 2023

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