Esercizi pubblici: Sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito
L’art 19 ter del D.L. 06.11.2021, n. 152 convertito con Legge 29.12.2021 nr 233 recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr n.310 del 31.12.2021, ha introdotto la sanzione per la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati con carte di debito e credito, la sanzione amministrativa per tale violazione è di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per la citata sanzione si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e’ il prefetto della provincia nella quale e’ stata commessa la violazione. La sanzione decorre dal 01 gennaio 2023
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