Esercizi pubblici: Sanzioni per mancata accettazione pagamento con carta elettronica

1 Mag

Esercizi pubblici: Sanzioni per mancata accettazione pagamento con carta elettronica

 Sulla Gazzetta Ufficiale nr 100 del 30.04.2022 è stato Pubblicato il D.L 30.04.2022 nr 36 avente ad oggetto  Ulteriori misure urgenti per  l’attuazione  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR). L’art 18  anticipa al 30.06.2022 le sanzioni riguardanti la  mancata  accettazione  dei   pagamenti elettronici <<Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981>>

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