Forze dell’ordine : Art. 497 ter cp Illecita detenzione di segni distintivi in uso ai corpi di polizia

10 Mag

Forze dell’ordine : Art. 497 ter cp Illecita detenzione di segni distintivi in uso ai corpi di polizia

Va, preliminarmente, rilevato che la previsione di cui all’art. 497-ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l’illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia (prima parte della norma), ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); al n. 2, e alternativamente, l’illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetl:i ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1 e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un quid pluris, non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest’ultimo reato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, seconda parte cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen. che sanziona solo il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in uso ai Corpi di polizia — mentre l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana). Analogamente si è affermato (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177) che “integra il delitto di cui all’art. 497-ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso del segno stesso”.

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.18219 del 06/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18219PEN), udienza del 03/02/2022, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore CALASELICE BARBARA

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