Forze dell’ordine : Individuazione personale o fotografica

9 Mag

Forze dell’ordine : Individuazione personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 c.p.p., per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767). Ne viene che l’individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16263

Rispondi