Furto: Art. 624 cp Cellulare  rinvenuto se contiene segni  o utenze che indicano il legittimo proprietario è furto e non ricettazione

18 Lug

Furto: Art. 624 cp Cellulare  rinvenuto se contiene segni  o utenze che indicano il legittimo proprietario è furto e non ricettazione

Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. e, nella motivazione, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia. La condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare smarrito da altri integra un furto e non una appropriazione di cosa smarrita se il bene conserva i segni del legittimo possessore e consente di rintracciarlo. Questa situazione si è verificata nel caso di specie perché l’apparecchio telefonico (per espressa ammissione della Sposito rinvenuto nell’aula di un istituto scolastico) era certamente di proprietà di un alunno che avrebbe potuto recuperarlo rivolgendosi in segreteria e perché nella rubrica dell’apparecchio erano memorizzate utenze che avrebbero consentito di identificarne il proprietario. Si deve richiamare quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando le cose smarrite conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, «il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori» (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432). La circostanza che, come riferito dalla teste che nel telefono fossero memorizzati (sotto le voci «casa», «mamma», «papà») numeri di utenza che avrebbero consentito l’identificazione del proprietario rende del tutto irrilevante la circostanza – sulla quale il ricorso si sofferma – che la persona offesa non si fosse accorta di non avere più il cellulare. Anche a voler ammettere che, non sapendo con sicurezza dove avrebbe potuto recuperare il telefono, la persona offesa lo avesse effettivamente smarrito, non si può ignorare, infatti, che quel telefono presentava segni esteriori che consentivano di risalire al proprietario.  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27631 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27631PEN), udienza del 09/06/2022, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

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