Furto : Art. 625 cp Violenza sulle cose
La nozione di «violenza sulle cose» è delineata a livello normativo dall’art.392, secondo comma, cod. pen., che la ritiene sussistente «allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». Perché si possa parlare di violenza sulle cose, dunque, non è necessario che vi sia stato un danneggiamento del bene; è necessario, tuttavia, che esso sia stato trasformato o ne sia stata mutata la destinazione. Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’aggravante della violenza sulle cose sia integrata ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, «fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (cfr. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27625 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27625PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente DOVERE SALVATORE Relatore VIGNALE LUCIA
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