Giurisprudenza: Art. 474 Marchio di larghissimo uso

17 Ott

Giurisprudenza: Art. 474 Marchio di larghissimo uso

Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, come nella specie, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013 ,dep. 2014, Ngom, Rv. 258673; Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Rv. 271140).   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.4242 del 03/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4242PEN), udienza del 01/12/2020, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore DE SANTIS ANNA MARIA 

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