Penale: Art. 385 cp Evasione

22 Giu

Penale: Art. 385 cp Evasione

Deve richiamarsi l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà Sez. 6, Sentenza n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Capkevica, Rv. 262155). In detta decisione questa Corte ha puntualizzato che la finalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quella di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, esigenze che sarebbero recessive e di fatto mortificate qualora al detenuto agli arresti domiciliari fosse consentito di trattenersi negli spazi condominiali comuni. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.23615 del 16/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:23615PEN), udienza del 18/05/2022, Presidente COSTANZO ANGELO  Relatore COSTANTINI ANTONIO

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